V Commissione - Marted́ 22 dicembre 2009


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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 160.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

Per quanto attiene alle osservazioni formulate dalla 5a Commissione del Senato si rappresenta quanto segue.
In merito alla procedura relativa al peso delle singole variabili, segnatamente la distribuzione del 95 per cento delle risorse tra le tre macroaree, si sottolinea che l'articolo 2 dello schema in esame prevede che la ripartizione delle risorse tra le tre macroaree è effettuata stabilendo una quota fissa pari al 5 per cento per ciascuna macroarea (per un totale del 15 per cento delle risorse) alla quale va aggiunta una quota calcolata sulla restante percentuale (85 per cento) in base ai seguenti tre indicatori:
popolazione residente per macro area di riferimento;
superficie per macro area;
numero dei Comuni potenzialmente interessati dal Fondo per macro area di riferimento.

La suddetta procedura, tra l'altro già utilizzata per la ripartizione delle risorse del Fondo per il 2007, in base alla quale è stato determinato il peso delle singole variabili attraverso l'ausilio di analisi statistiche, è stata incentrata sui suddetti tre indicatori utilizzati anche dall'ISTAT.
Rispetto a tali indicatori è stata calcolata la media dei rispettivi contributi relativi al totale dei Comuni interessati. I risultati della aggregazione degli indicatori, arrotondati, hanno fornito le quote di ripartizione del Fondo tra le macro aree in esame.
Sulla base delle stabilite quote di ripartizione, sono state fatte due ipotesi di ripartizione:
ripartizione, sulla base delle stabilite percentuali, dell'intero ammontare di risorse destinate dal Fondo alle macroaree;
ripartizione dell'85 per cento del Fondo sulla base di dette percentuali e attribuzione di una quota tassa pari al 5 per cento del Fondo a ciascuna macroarea.

Si è rilevato, pertanto, che la riserva di una quota fissa da destinare alle tre macroaree consente di riconoscere una dotazione superiore, anche se in misura limitata, a quelle che presentano una situazione di svantaggio relativo più accentuata.
Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 3, dello schema in questione, il quale prevede che nell'ipotesi in cui le risorse disponibili risultassero eccedenti rispetto ai progetti presentati la differenza


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è attribuita in proporzione tra le altre aree e che le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del fondo per l'esercizio finanziario successivo, si rappresenta che la suddetta disposizione è in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e compatibile della Presidenza del Consiglio dei ministri», il quale all'articolo 11, comma 2, prevede che le somme finalizzate per legge e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sugli stanziamenti di parte corrente, sono riportate, con decreto del Segretario generale, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio successivo.
Al riguardo appare utile rappresentare che la suddetta disposizione riproduce quanto già previsto nella precedente disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007, in base alla quale le risorse residue del fondo relative all'esercizio finanziario 2007 sono state riassegnate all'esercizio finanziario successivo.
Per quanto riguarda infine la richiesta di chiarimento in merito alle motivazioni contabili che consentono di riportare la disponibilità finanziaria del 2008 in aggiunta alla competenza del corrispondente stanziamento per l'anno 2009, si rappresenta che le motivazioni trovano il loro fondamento giuridico nello citata disposizione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla V Commissione della Camera dei deputati, ritenendole analoghe a quelle formulate dalla 5a Commissione del Senato, valgono i chiarimenti sopra delineati.


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ALLEGATO 2

Gioacchino Alfano: Assegnazione contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
la dotazione di tale Fondo, originariamente fissata in 60 milioni di euro per l'anno 2009, ed in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è stata successivamente incrementata, per l'anno 2009, prima dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e poi dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
il Fondo ha, pertanto, una dotazione pari a 105.050.000 euro per il 2009, a 30 milioni di euro per il 2010 e a 30 milioni di euro per il 2011;
il richiamato articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che, a valere sulle risorse del fondo, sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
nella definizione del nuovo ciclo (2008-2010) della Strategia di Lisbona, che persegue l'obiettivo di rendere l'Europa «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale», il Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 ha sottolineato l'importanza del ruolo del livello locale e regionale nel creare crescita e occupazione, nonché della coesione economica, sociale e territoriale al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata;
i documenti predisposti dalle istituzioni europee sulla nuova Strategia «UE 2020», che modificherà ed integrerà la Strategia di Lisbona, sottolineano l'importanza di perseguire parallelamente gli obiettivi di carattere sociale, economico ed ambientale e l'opportunità di potenziare l'interconnessione infrastrutturale e la coesione territoriale, nel rispetto della compatibilità ambientale;
lo stesso articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
nell'attuare il disposto della richiamata disposizione, si è ritenuto opportuno accogliere una definizione di sviluppo economico e di tutela ambientale dei territori analoga a quella fatta propria in sede europea nell'ambito della Strategia di Lisbona sopra richiamata ed alla quale devono ispirarsi le politiche di sviluppo adottate dagli Stati membri;


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risulta necessario che ciascun ramo del Parlamento provveda in tempi brevi a ripartire quota parte delle predette risorse,

impegna il Governo

ad attenersi, ai fini dell'assegnazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, come incrementato dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, alle priorità di cui all'elenco 1.


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(8-00059) «Gioacchino Alfano, Baretta, Bitonci, Cesario, Ciccanti, Commercio».