VIII Commissione - Giovedì 18 febbraio 2010


Pag. 177

ALLEGATO 1

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 3210 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3210, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», approvato dal Senato;
ritenuto che il provvedimento, nelle parti afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, reca disposizioni che non presentano profili problematici;
rilevato che il decreto-legge non contiene alcuna disposizione di proroga dell'attuale data di entrata in vigore (1o gennaio 2010) della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui le competenze sull'autorizzazione paesaggistica sono assegnate alla regione dopo aver acquisito il parere vincolante della soprintendenza;
considerato che una proroga della data di entrata in vigore della suddetta disciplina consentirebbe di procedere ad una modifica complessiva del citato articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di definire una procedura autorizzativa che attribuisca all'ente locale e alle soprintendenze, rispettivamente, un ruolo decisionale e un ruolo di controllo e riduca contestualmente i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
preso atto della disposizione contenuta all'articolo 8, comma 3, che differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
preso atto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 5-ter, che differisce dal 30 gennaio al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge un'ulteriore disposizione recante la proroga al 31 dicembre 2010 dell'attuale data di entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di consentire una complessiva modifica del medesimo articolo


Pag. 178

146 diretta a restituire agli enti locali le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad emanare entro e non oltre il nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010, il prescritto regolamento volto disciplinare l'applicazione della TIA, al fine di consentire agli enti locali l'adozione delle conseguenti misure applicative;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a predisporre tutti gli atti necessari ad una pronta attuazione delle norme per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, al fine di procedere, immediatamente dopo lo scadere del nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010, alla ripartizione tra gli enti territoriali interessati delle risorse disponibili.


Pag. 179

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01989 Pizzetti: misure per la tutela ambientale e paesaggistica di un'area sita tra le province di Bergamo e di Cremona.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole le Pizzetti con la quale chiede informazioni circa l'eventuale ricorso da parte del Ministero alle prerogative previste dal Codice dei beni culturali per sottoporre a tutela paesaggistica l'area dei fontanili e delle risorgive in località Caravaggio ove il Piano Cave della Provincia di Bergamo prevede la realizzazione di un ambito estrattivo.
A tal proposito voglio anzitutto rappresentare che il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ha precisato che il Piano cave della Provincia di Bergamo rientra nell'ambito di materia in merito alla quale l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito il potere amministrativo alle Regioni. In virtù di tale trasferimento, come noto anche all'Onorevole interrogante, la Regione Lombardia con legge n. 7 del 16 giugno 2003 ha emanato il proprio piano regionale delle attività estrattive.
Ciò premesso, voglio evidenziare che non rientra tra le competenze del Ministero per i beni culturali la valutazione degli eventuali impatti idrogeologici segnalati dall'interrogante, pur considerando che, laddove l'esecuzione dei lavori del piano cave in argomento dovesse determinare un'alterazione della situazione del suolo con danni alla falda freatica che alimenta il «Sacro Fonte di Caravaggio», ciò costituirebbe sicuramente un fatto molto grave anche sotto l'aspetto culturale.
In questo senso intendo assicurare che gli uffici territoriali del Ministero stanno effettuando una costante attività di controllo finalizzata alla valutazione di eventuali potenziali lesioni dei valori culturali presenti in località Caravaggio e, se del caso, all'attivazione di tutti gli strumenti di tutela previsti dal Codice dei beni culturali.
Preciso, infine, che il Santuario di Caravaggio, realizzato su progetto dell'Architetto Pellegrino Tebaldi nella seconda metà del XVI secolo, è sottoposto a vincolo con prescrizioni già dal 1981 in quanto oltre ad essere uno dei monumenti più significativi della bassa bergamasca, costituisce da sempre un luogo di fede di eccezionale importanza, che richiama ogni anno migliaia di visitatori.