Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 13 aprile 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 (Testo unificato C. 3007 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio»;
considerato che il provvedimento prevede l'assegnazione di risorse al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro;
rilevato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile alla materia «perequazione delle risorse finanziarie», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1 che il completamento degli interventi di ricostruzione ed il finanziamento delle iniziative ivi richiamate debba avvenire d'intesa con gli enti locali interessati.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo (Nuovo testo unificato C. 762 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago»;
considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi volti, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed o) della Costituzione. Considerato altresì che con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale assumono rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, quali le «professioni» e la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.