VI Commissione - Resoconto di marted́ 28 settembre 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.05.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
Sottolinea, preliminarmente, come la riforma del sistema universitario appaia opportuna per garantire al Paese un futuro migliore, osservando, in particolare, come i principi ispiratori dell'intervento riformatore, del tutto condivisibili, richiamino quell'etica della responsabilità che ha costituito oggetto degli studi Max Weber e indichino nella valorizzazione del


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merito uno strumento fondamentale per consentire agli individui di esprimere pienamente se stessi.
Ricorda, inoltre, come l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento si sia giovato dell'atteggiamento costruttivo assunto in tale sede dai gruppi di opposizione.
Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, il cui articolo 1 indica i principi ispiratori della riforma, che fanno riferimento ai concetti di: autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca.
Il comma 1 dispone che le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; esse, combinando in modo organico ricerca e didattica, operano per il progresso culturale, sociale ed economico della Repubblica.
Il comma 2 stabilisce che ogni università opera ispirandosi ai principi di autonomia e di responsabilità e che gli atenei i quali hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio e risultati di livello elevato nel campo della didattica e della ricerca possono sperimentare propri modelli organizzativi e funzionali, comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo diverse, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'istruzione, nel rispetto delle competenze regionali, deve valorizzare il merito, rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, ponendo in essere interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che vogliano iscriversi all'università.
In base al comma 4 il MIUR definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema universitario e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze internazionali.
Il comma 5 prevede altresì la definizione di accordi di programma tra le singole università, o aggregazioni delle stesse, ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volti a favorire la competitività delle università svantaggiate.
L'articolo 2 prevede la modifica degli statuti degli atenei entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, nonché attuando il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.
Il comma 1 riguarda gli organi che devono essere previsti negli statuti, che la lettera a) individua in: rettore; senato accademico; consiglio di amministrazione; collegio dei revisori dei conti; nucleo di valutazione. La disposizione definisce inoltre le competenze dei singoli organi, le relative modalità di nomina, composizione e durata, nonché le eventuali incompatibilità.
Il comma 2 stabilisce i vincoli e i criteri direttivi riferiti all'articolazione interna cui le università statali devono attenersi nelle modifiche statutarie, con la finalità di semplificare tale articolazione, di coordinare e razionalizzare le attività didattiche, garantire la rappresentanza degli studenti, rafforzare l'internazionalizzazione degli atenei.
Ai sensi del comma 3, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità organizzative, ferme restando le disposizioni in materia di: attribuzioni e durata in carica del rettore; attribuzioni, composizione e durata in carica del Consiglio di amministrazione; direttore generale; collegio dei revisori dei conti; composizione e attribuzioni del nucleo di valutazione; commissione paritetica docenti-studenti e, in generale, rappresentanza degli studenti.
Il comma 4 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte delle università


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che ne fossero prive, al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre misure per il loro superamento.
I commi da 5 a 7 concernono l'adozione dello statuto in fase di prima applicazione.
In particolare, il comma 5 prevede che, in prima applicazione, lo statuto è predisposto da un apposito organo - istituito con decreto rettorale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - composto da quindici membri. Lo statuto è adottato con delibera del senato accademico e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Il comma 6 stabilisce che, in caso di mancato rispetto del predetto termine di sei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna all'università un ulteriore termine di tre mesi, decorso inutilmente il quale il Ministro provvede a costituire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione incaricata di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
Il comma 7 stabilisce il controllo del MIUR sugli statuti adottati ai sensi dei commi 5 e 6.
I commi da 8 a 10 concernono la disciplina di avvicendamento e il regime di prorogatio degli organi universitari.
Ai sensi del comma 8, i competenti organi universitari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
Il comma 9 stabilisce che gli organi universitari decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.
Ai sensi del comma 11, il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, unitamente a quello di razionale dimensionamento delle strutture, rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.
L'articolo 3 disciplina, ai commi 1 e 2, la possibilità, per le università, di federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, o di fondersi. La federazione è possibile anche tra università ed enti o istituti operanti nel campo della ricerca e dell'alta formazione, nonché tra università e istituti tecnici superiori, sulla base di progetti coerenti con le caratteristiche dei partecipanti.
La federazione o la fusione avvengono sulla base di un progetto analitico concernente anche la governance, deliberato dai competenti organi delle istituzioni interessate. Esso è approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa valutazione dell'ANVUR.
Il comma 5 prevede che il progetto di federazione o fusione dispone anche in merito ad eventuali procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
L'articolo 4, comma 1, istituisce presso il MIUR un nuovo fondo, destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari, destinato a: erogare premi di studio; fornire buoni studio, una quota dei quali, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, è restituita, a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito.
Inoltre, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il fondo è chiamato a garantire i finanziamenti erogati da istituti di credito per le finalità sopra indicate.
I beneficiari delle provvidenze sono individuati mediante prove nazionali standard, per gli iscritti al primo anno, e mediante criteri nazionali standard di valutazione, per gli iscritti agli anni successivi al primo.
Il comma 3 demanda la definizione della disciplina di attuazione a decreti interministeriali di natura non regolamentare, emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto


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con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
In tale ambito la lettera b) del comma riguarda la fissazione delle caratteristiche dei finanziamenti garantiti, incluse modalità di accesso e di utilizzo; la lettera h) reca la previsione di un contributo a carico degli istituti finanziatori, fissato in misura pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate dai debitori; la lettera e) prevede la definizione dell'ammontare massimo garantito per ciascuno studente in ogni anno, anche in ragione delle diverse categorie di studenti; la lettera i) contempla i criteri e le modalità di utilizzo del fondo speciale e la sua ripartizione tra le varie destinazioni; la lettera m) prevede di stabilire le modalità per monitorare, con strumenti informatici, l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo, in termini di concessione di premi, buoni e finanziamenti erogati, di rimborso degli stessi, nonché di esposizione del fondo per quanto concerne le garanzie fornite per i finanziamenti concessi; la lettera n) prevede che con i predetti decreti sono definite le modalità di selezione, con procedura competitiva, dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
Il comma 4 prevede che il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo modalità indicate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In base al comma 5 gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi del fondo sono a carico delle risorse finanziarie del medesimo fondo speciale.
Ai sensi del comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, che è imputato ai finanziamenti erogati.
Il comma 7 stabilisce che il fondo è alimentato mediante: versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, a titolo spontaneo e solidale; eventuali trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, destinati esclusivamente ai premi di studio; corrispettivi per la garanzia dello Stato; contributi a carico degli istituti finanziari e contributi versati dagli studenti per la partecipazione alle prove nazionali, da utilizzare esclusivamente a copertura degli oneri di gestione e delle spese di funzionamento del fondo.
Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 9, il quale introduce un beneficio fiscale in favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore del fondo.
In particolare, la disposizione integra il dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di includere tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF anche le erogazioni liberali versate al predetto fondo.
In merito alla formulazione della norma segnala l'opportunità di riformularla, nel senso di specificare che la nuova fattispecie di deducibilità si riferisce alle erogazioni in favore del Fondo per il merito degli studenti universitari.
L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario.
La finalità complessiva è individuata nel rilancio della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, cui sono collegati quattro obiettivi.
In particolare, il primo obiettivo si articola in tre sub-obiettivi, proponendosi: a) la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università; b) la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; c) la valorizzazione dei ricercatori.
Nell'esercizio di tale delega il Governo deve attenersi, oltre che ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge


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n. 59 del 1997, a principi e criteri direttivi specificamente indicati dal comma 3 per ciascuno dei predetti sub-obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università: a tal fine sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi:
introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato basato sull'utilizzo di specifici indicatori per la verifica del possesso, da parte degli atenei, di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
introduzione di un sistema di valutazione periodica, basato su criteri e indicatori stabiliti ex-ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
potenziamento del sistema di autovalutazione, da parte delle università, della qualità e dell'efficacia delle proprie attività, anche tramite i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;
previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, sulla base di criteri definiti ex-ante, volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati relativi alla didattica e alla ricerca, a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).
b) valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti: a tal fine sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi:
previsione di requisiti e standard minimi - a carattere istituzionale, logistico e funzionale - necessari per il riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei collegi universitari;
successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni;
accesso ai finanziamenti statali riservato ai collegi accreditati;
c) valorizzazione della figura dei ricercatori, con previsione della revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;

Il secondo obiettivo della delega riguarda revisione della disciplina di contabilità degli atenei, al fine di garantire: la coerenza della contabilità degli atenei con la programmazione strategica triennale; la maggiore trasparenza e omogeneità della contabilità di ateneo; l'individuazione della esatta condizione patrimoniale e dell'andamento della gestione dell'ateneo; il commissariamento dell'ateneo in caso di dissesto finanziario.
Il comma 4 individua in materia i seguenti principi e criteri direttivi:
introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal MIUR, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza dei rettori (CRUI);
estensione del sistema di tesoreria unica mista vigente ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari;
adozione di un piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori nominati per chiamata diretta, con previsione di non erogazione delle quote del finanziamento ordinario


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relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti nel caso la mancata adozione del piano triennale;
determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di FFO e individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione di tale costo, sentita l'ANVUR;
previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili;
disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario, con previsione dell'inoltro da parte del MIUR di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre un piano di rientro, da attuare nel limite massimo di un quinquennio, con previsione delle modalità di controllo periodico della sua attuazione;
previsione - nei casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano di rientro - del commissariamento dell'ateneo;
previsione di un apposito fondo di rotazione - distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al FFO -, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

Il terzo obiettivo della delega riguarda l'introduzione di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex-ante;
Per il conseguimento di questo terzo obiettivo il comma 5 prevede un solo principio e criterio direttivo, consistente nell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.
Il quarto obiettivo riguarda la revisione della normativa in materia di diritto allo studio e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
A questi fini, il comma 6 stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi:
definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, in modo da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio;
favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti, al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.


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Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle deleghe relative al rilancio della qualità e dell'efficienza dell'università, alla revisione della disciplina in materia di contabilità e al sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva l'istituzione del Fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.
L'articolo 6, comma 1, conferma che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito, definendo inoltre un impegno orario complessivo che, per entrambe le categorie, è pari a 1.500 ore nel caso del tempo pieno, e a 750 ore nel caso del tempo definito.
I commi 2 e 3 definiscono, rispettivamente, le attività che svolgono i professori e i ricercatori di ruolo e l'impegno orario che deve essere riservato per le attività didattiche e connesse alla didattica.
Per quanto concerne le attività, per entrambe le categorie si prevedono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico.
Inoltre, entrambe le categorie, sulla base di criteri e modalità stabiliti con il regolamento di ateneo, devono riservare annualmente un determinato numero di ore a compiti di didattica e di servizio agli studenti - inclusi l'orientamento e il tutorato -, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
Ai sensi del comma 4, l'opzione fra i due regimi è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio o, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico (a fronte dell'attuale biennio).
Il comma 5 introduce la certificazione dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, rimettendo la definizione delle relative modalità al regolamento di ateneo. Inoltre si rimette alle università la competenza esclusiva a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, utilizzando criteri oggettivi definiti dall'ANVUR per quanto concerne la verifica dei risultati della attività di ricerca.
Ai sensi del comma 6, qualora la valutazione delle attività da parte delle università sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Il comma 7 conferma che la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria: però, è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari. Il medesimo comma specifica che l'attività a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale.
I commi da 8 a 10 disciplinano le attività consentite ai professori e ai ricercatori.
Il comma 11 dispone che, per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, restano fermi lo speciale trattamento aggiuntivo, nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria.
Il comma 12 dispone che i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali), unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto è di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.


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L'articolo 7, comma 1, prevede che i professori universitari, a domanda, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al trattamento economico e previdenziale.
Ai sensi del comma 2, il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore, sentite le strutture cui il docente afferisce.
Il comma 3 reca misure volte ad incentivare la mobilità interuniversitaria, disponendo che possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.
Il comma 4 stabilisce che, in caso di cambiamento di sede, i professori e i ricercatori (sia di ruolo sia a tempo determinato) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, a condizione che ciò sia scientificamente possibile e che ci sia l'accordo del committente della ricerca.
Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si stabiliscano criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta.
L'articolo 8 prevede l'adozione di due regolamenti di delegificazione per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.
Il primo regolamento riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge.
Le norme generali regolatrici della materia sono: la trasformazione della attuale progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; l'invarianza complessiva della progressione; la decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Il secondo regolamento riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti sulla base delle nuove regole.
In particolare, ai sensi del comma 3, si dispone la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, che potrà anche essere su base premiale.
Le norme generali regolatrici della materia sono: per i professori di prima fascia, l'abolizione del periodo di straordinariato; per i professori di seconda fascia, abolizione della conferma; l'eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; la previsione della possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per tale nuovo regime.
L'articolo 9 istituisce un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, nonché, per alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo.
In particolare, si prevedono due differenti meccanismi premiali, uno connesso alla attività di professori e ricercatori e uno, eventuale, connesso all'acquisizione di commesse o di finanziamenti privati anche da parte del personale tecnico-amministrativo.
Il Fondo è alimentato con le somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa, nonché con le ulteriori somme che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, può attribuire ad ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall'ANVUR, e con le integrazioni al Fondo che ogni ateneo può disporre utilizzando una


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quota dei proventi delle attività svolte in conto terzi o finanziamenti pubblici o privati.
L'articolo 10 ridefinisce l'assetto delle competenze in materia di sanzioni disciplinari.
In particolare, si stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina, finora istituito a livello nazionale nell'ambito del CUN. Inoltre, si prevede che le sanzioni sono irrogate dal Consiglio di amministrazione di ciascun ateneo e non più dal rettore.
L'articolo 11 prevede, al comma 1, che, a decorrere dal 2011, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e delle risorse eventualmente assegnate per il funzionamento del sistema universitario è ripartita fra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del predetto Fondo consolidato del 2010, presentino un situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del medesimo Fondo elaborato dagli organi di valutazione del sistema universitario.
Ai sensi del comma 2, la ripartizione della percentuale indicata nel comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'articolo 12, comma 1, al fine di incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali, stabilisce che una quota non inferiore al 10 per cento dei contributi di cui alla legge n. 243 del 1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali.
Il comma 2 stabilisce che gli incrementi sono disposti annualmente, con decreto del MIUR, in misura compresa fra il 2 per cento e il 4 per cento. La misura dell'incremento è determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
L'articolo 13 apporta alcune modifiche l'articolo 2 del decreto - legge n. 180 del 2008, il quale prevede che una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del fondo straordinario istituito in materia dall'articolo 2, comma 428, della legge n. 24 del 2007 sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.
La prima novella proposta precisa che con riferimento alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche sono presi in considerazione: i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili; il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.
La seconda novella proposta prevede che gli incrementi della quota sono disposti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa fra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del Fondo di finanziamento ordinario. La misura dell'incremento è determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
L'articolo 14, comma 1, interviene sui crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, riducendo da 60 a 12 il relativo numero e stabilendo che il riconoscimento deve essere operato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ogni studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la definizione delle modalità attuative e delle eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1. Ai sensi


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del comma 3, il decreto di cui al comma 2 definisce anche i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge.
L'articolo 15 introduce nell'ordinamento universitario i settori concorsuali nell'ambito dei quali vengono ricondotti gli attuali settori scientifico-disciplinari.
In particolare, il comma 1 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, sono definiti i settori concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione disciplinata dall'articolo 16.
I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Inoltre, ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.
Il comma 2 prevede una consistenza minima per i settori concorsuali: infatti, a ciascuno di essi afferiscono almeno 50 professori di prima fascia in sede di prima applicazione e almeno 30 a regime.
Il comma 3 stabilisce che il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari, da attuarsi almeno ogni 5 anni.
Gli articoli 16 e 17 prevedono l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori e disciplinano la chiamata degli stessi.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, l'abilitazione scientifica nazionale attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori, ha durata quadriennale e richiede requisiti differenti per le due fasce.
Ai sensi del comma 2 le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sono disciplinate con uno o più regolamenti di delegificazione, adottati nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicati dal comma 3.
Queste ultime riguardano:
l'indizione con frequenza annuale di procedure di abilitazione distinte per settori concorsuali;
l'attribuzione dell'abilitazione con un giudizio motivato fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nei due anni successivi per l'abilitazione alla stessa funzione o a quella superiore;
la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento;
la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
l'istituzione, per ogni settore concorsuale, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, formata da cinque membri, di cui quattro sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari appartenenti allo stesso settore concorsuale ed uno sorteggiato all'interno di una lista di studiosi ed esperti di pari livello operanti presso università di un paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), curata dall'ANVUR;
il divieto che della commissione faccia parte più di un commissario della stessa università e la possibilità che i commissari in servizio presso università italiane siano parzialmente esentati, ove lo richiedano, dalla attività didattica;


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il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione, nonché il divieto, per tre anni dalla conclusione del mandato, di far parte di commissioni relative a qualunque settore concorsuale;
lo svolgimento delle procedure presso università dotate di strutture idonee e l'individuazione delle modalità per la scelta delle stesse.

Il comma 4 precisa che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto per il reclutamento in ruolo o per promozioni se non nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 17.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda fascia con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei seguenti criteri specifici:
pubblicità del procedimento sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea;
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate su funzioni, diritti, doveri, trattamento economico e previdenziale;
ammissione al procedimento di: studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni previste dal procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non siano già titolari delle medesime; professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge; studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN.
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi, nonché possibilità di accertare anche le competenze linguistiche del candidato;
formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

Ai sensi del comma 2, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelli per l'attribuzione dei contratti per ricercatori a tempo determinato, sono effettuati sulla base della programmazione triennale prevista dalle disposizioni vigenti, nonché di un piano triennale diretto a riequilibrare i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, e il numero dei professori e ricercatori che abbiano fruito della chiamata diretta.
Il comma 4 reca disposizioni finalizzate a consentire l'accesso ai ruoli di professore a soggetti esterni all'ateneo. In particolare, si stabilisce che ogni università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari nella stessa università.
Il comma 5 disciplina la partecipazione e lo svolgimento di attività di ricerca presso le università.
L'articolo 18 dispone la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
In particolare, il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia disciplinata l'applicazione di tale tecnica di valutazione ai progetti di ricerca indicati, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


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La valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero.
L'articolo 19 reca una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca, modificando, tra l'altro, i requisiti per l'accesso e la durata degli assegni e applicando le disposizioni vigenti in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia.
Il comma 1 stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca: le università; le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione; l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); l'Agenzia spaziale italiana (ASI); le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il comma 2 prevede che possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Tuttavia, è facoltà dei soggetti che conferiscono gli assegni introdurre nel bando, quale requisito obbligatorio per l'ammissione, il possesso del titolo di dottore di ricerca (o di un titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero, per i settori pertinenti, di un titolo di specializzazione di area medica, corredato da adeguata produzione scientifica. Si conferma, invece, che non possono essere destinatari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle istituzioni che emanano i bandi.
Ai sensi del comma 3, la durata degli assegni viene ridotta e resa flessibile: gli assegni possono avere una durata compresa fra 1 e 3 anni e sono rinnovabili fino ad un limite massimo complessivo di 4 anni. Si conferma la non cumulabilità degli assegni con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
Il comma 4 stabilisce che le modalità di conferimento degli assegni sono rimesse ai singoli soggetti che le disciplinano con apposito regolamento.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia il comma 5, il quale riguarda il trattamento fiscale e previdenziale applicabile agli assegni di ricerca, confermando, attraverso il richiamo dell'articolo 4 della legge n. 476 del 1984, l'esenzione degli assegni stessi dall'IRPEF, con regime analogo a quello previsto per le borse di studio.
Sotto il profilo previdenziale, la disposizione ribadisce l'obbligo di iscrizione dei percettori degli assegni alla Gestione separata INPS, e dispone l'applicabilità ai destinatari degli assegni della normativa in materia di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia.
Ai sensi del comma 6 l'importo degli assegni viene determinato direttamente dall'ateneo, anche se sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
Come già disposto dalla normativa vigente, il comma 7 conferma che gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti che li conferiscono.
Il comma 8 prevede che la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, in quanto titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato, non può essere superiore a 10 anni.
L'articolo 20 disciplina due tipologie di contratti per attività di insegnamento. In particolare, ai sensi del comma 1, le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento - a titolo gratuito o oneroso - con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti


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in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.
Il comma 2 prevede che le università possono anche stipulare contratti a solo titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.
I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti: a tali fini il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale.
Il trattamento economico spettante è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 21 disciplina, al comma 1, la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato da parte delle università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Ai sensi del comma 2, i destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei seguenti ulteriori criteri specifici:
pubblicità dei bandi sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate su funzioni, diritti, doveri, trattamento economico e previdenziale;
requisiti minimi per quanto concerne l'ammissione al procedimento più elevati degli attuali, conferendo, al contempo, al regolamento di ateneo la possibilità di prevedere ulteriori requisiti;
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati e attribuzione di un punteggio accompagnato da una sintetica motivazione per ogni titolo e pubblicazione, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

Il comma 3 individua due tipologie di contratti. La prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I contratti possono essere stipulati con lo stesso soggetto anche in sedi diverse.
Ai sensi del comma 4, questi contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle diverse attività pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore.
La seconda tipologia di contratto è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti della prima tipologia, oppure di contratti analoghi in università straniere, e consiste in contratti triennali non rinnovabili.
In base al comma 5, nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto, l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, dando pubblicità alla procedura sul proprio sito. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. In ogni caso, l'espletamento del contratto costituisce titolo di preferenza per la partecipazione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.


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Secondo il comma 4, questi contratti sono stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno.
Il comma 6 prevede che, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. A questo fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno, l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore associato dei ricercatori, valutati positivamente ai sensi del comma 5.
Il comma 8 disciplina il trattamento economico, mentre il comma 9 precisa che i contratti a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'articolo 22 esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 (ai sensi del quale i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici hanno la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo) ai professori e ai ricercatori universitari. La norma dispone, inoltre, la decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti già adottati in proposito dalle università, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
L'articolo 23 prevede che, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri qualificati e di comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera degli organi accademici competenti.
L'articolo 24, novellando l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto - legge n. 105 del 2003, chiarisce che gli obiettivi dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università indicati dalla disposizione richiamata hanno natura tassativa.
In sostanza, attraverso tale modifica la predetta Anagrafe è chiamata a perseguire esclusivamente i seguenti obiettivi:
valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti;
fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti;
supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

L'articolo 25 reca norme finali, incluse alcune abrogazioni, e norme transitorie.
In particolare, il comma 1 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le università, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, possono avviare esclusivamente le procedure previste dagli articoli da 15 a 25.
Il comma 2 dispone, tuttavia, che le università continuano ad avvalersi delle disposizioni


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in materia di assunzione in servizio vigenti alla data di entrata in vigore della legge fino a che non siano adottati i regolamenti sulla chiamata dei professori previsti dall'articolo 17, comma 1.
Il comma 3 dispone che chi ha conseguito l'idoneità per i posti di professore associato e ordinario può essere ancora assunto per tali ruoli fino alla scadenza della durata della propria idoneità, fissata in 5 anni dal conseguimento.
Il comma 4 estende ai ricercatori già titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, di accedere ai contratti triennali che consentono - previo conseguimento dell'idoneità nazionale e valutazione positiva dell'ateneo - di essere inquadrati nei ruoli di professore associato.
Il comma 5 riguarda il numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e, in particolare, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ridetermina il numero di tali posti e li ripartisce su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
Il comma 6 dispone alcune modifiche alla disciplina in materia di la copertura di posti mediante chiamata diretta, mentre i commi 8 e 9 recano talune abrogazioni.
Il comma 11 reca disposizioni di natura finanziaria, per quanto riguarda la copertura relativa alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nonché, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, relativamente alla copertura delle agevolazioni tributarie riconosciute ai titolari degli assegni di ricerca dall'articolo 19, comma 5.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, la copertura di tale onere, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è operata mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi elettorali previsto in favore dei movimenti o partiti politici dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999, ai sensi del quale l'ammontare del rimborso è pari, per ciascun anno di legislatura, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) con riferimento all'articolo 19, comma 5, del provvedimento, il quale dispone l'esenzione degli assegni di ricerca dall'IRPEF, assimilandone il regime tributario a quello delle borse di studio, chiede di sapere se sia stabilita una precisa durata temporale dell'agevolazione.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, ricorda che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili fino a un massimo complessivo di quattro anni.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di consentire alla propria parte politica di valutarne il contenuto in maniera più compiuta.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260-2646-2743-A e C. 2833 Jannone.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.


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Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo progetti di legge C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743 Scarpa Bonazza Buora-A, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 2833 Jannone, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, come risultante dal rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea e dagli emendamenti successivamente approvati dalla Commissione di merito sul testo rinviato.
In primo luogo, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato, nella seduta del 3 novembre 2009, dalla Commissione Finanze, la quale ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
Rammenta inoltre che, prima di deliberare il rinvio in Commissione, l'Assemblea della Camera, nella seduta del 10 febbraio 2010 ha approvato le seguenti disposizioni, le quali pertanto non costituiscono più oggetto di esame da parte delle Commissioni:
l'articolo 1, il quale estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate;
l'articolo 1.1, il quale incrementa di 25 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
l'articolo 1.1.1, il quale consente alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente di rivalutare gratuitamente, a fini fiscali, i cespiti oggetto di operazione di concentrazione, nei limiti dei valori indicati dalla stima giurata dei cespiti stessi e comunque non oltre l'ammontare di 5 milioni di euro, oppure di fruire, nei tre anni successivi all'operazione stessa, di un credito d'imposta commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione.

Per quanto riguarda le modifiche rispetto al testo precedentemente approvato in sede referente dalla XIII Commissione, rileva innanzitutto come quest'ultima proponga lo stralcio di numerose disposizioni:
l'articolo 1-bis, il quale apporta talune modifiche alla legge n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
l'articolo 2-bis, il quale prevede, al comma 1, che le disponibilità contenute nel capitolo 7439 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per il finanziamento degli interventi assicurativi effettuati dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN), previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere utilizzate, entro il limite delle disponibilità finanziarie indicate dallo stesso articolo 2-ter, per coprire il fabbisogno di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi;
l'articolo 2-ter, il quale istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, al quale è attribuito il compito di concedere prestiti e mutui agevolati, rimborsabili in un ambito pluriennale in favore delle predette imprese, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria;
l'articolo 3-bis, che prevede la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, delle modalità attraverso le quali gli operatori della filiera agro-energetica sono tenuti a garantirne la tracciabilità e rintracciabilità;
l'articolo 3-ter, il quale estende l'applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva prevista per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole già in esercizio al 31 dicembre 2007;


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l'articolo 4, che reca una serie molto articolata di modifiche alla disciplina delle attività selvicolturali, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse forestali ed i meccanismi per la programmazione, da parte delle regioni, delle attività di loro competenza in tale settore, nonché la pianificazione della gestione del patrimonio boschivo;
l'articolo 5, il quale consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria;
l'articolo 7-bis, il quale consente ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio;
l'articolo 7-ter, il quale prevede la proroga dal 31 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 dell'agevolazione contributiva in favore dai datori di lavoro agricolo nei territori montani, costituita dalla riduzione dei premi contributivi dovuti dai predetti soggetti per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato;
l'articolo 7-quinquies, il quale integra la disciplina in materia di quote latte, introducendo nel decreto-legge n. 5 del 2009 una disposizione che obbliga a trasmettere per via telematica all'AGEA i dati relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotto;
l'articolo 7-sexies, il quale reca disposizioni in materia di valore massimo di furosina (si tratta di una molecola non presente originariamente nel latte crudo) ammissibile nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi, nonché in materia di metodo di analisi per la determinazione della quantità di tale molecola presente nei citati prodotti;
l'articolo 7-septies, il quale consente, per la preparazione dello yogurt, l'utilizzo di latte concentrato per il quale sia dimostrato un limitato apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto;
l'articolo 7-octies, il quale riduce da 180 a 90 giorni il termine entro il quale la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici economici devono adottare il provvedimento finale concernente le istanze per l'esercizio dell'attività agricola;
l'articolo 7-novies, il quale stabilisce che le regioni esercitino solo funzioni di controllo sul possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ferma restando la facoltà dell'INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali;
l'articolo 7-decies, il quale stabilisce che ai fini del diritto di prelazione e di riscatto su fondi agricoli concessi in affitto, a colonia parziaria o a compartecipazione sono considerati coltivatori diretti i soggetti che conducano direttamente il fondo e siano iscritti nelle apposita sezione del registro delle imprese;
l'articolo 7-undecies, il quale autorizza alla spesa di 500.000 euro nel 2010 per la realizzazione di un sistema di identificazione degli allevamenti di bufala produttori del latte utilizzato per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP.

Sono stati invece soppressi dalla Commissione di merito:
l'articolo 3, il quale modificava la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico;


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l'articolo 4-bis, il quale escludeva gli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194 del 2008, relativo alle modalità di finanziamento dei controlli sanitari sui mangimi, gli alimenti animali e la salute degli animali;
l'articolo 7-quater, il quale conteneva una previsioni rilevante per gli ambiti di competenza della CommissioneFinanze, in quanto riapriva i termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni, prevedendo che tale possibilità, finora applicabile ai terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2008, si estendesse ai terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2009, stabilendo che i versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva decorressero dal 31 ottobre 2009 e che il termine per la redazione e il giuramento della perizia sul valore dei terreni fosse stabilito al 31 ottobre 2009;

La Commissione ha invece mantenuto, sia pure con alcune modifiche, che peraltro non riguardano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 2, il quale reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, in particolare, rafforzando le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).
È stato inoltre mantenuto nel testo, con modifiche, l'articolo 5-bis, il quale reca una serie di disposizioni di carattere sanzionatorio per contrastare le frodi alimentari, con particolare riferimento alla produzione ed al commercio delle sementi e degli oli, nonché una norma in materia di indennità di trasferta del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari preso il Ministero delle politiche agricole.
Risulta altresì mantenuto, sia pure con alcune modifiche, l'articolo 6, il quale istituisce l'obbligo di indicare, nelle etichette dei prodotti alimentari posti in commercio in Italia il luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui siano presenti OGM, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti stessi e di rafforzare la prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Nella disposizione sono state inserite disposizioni concernenti l'effettuazione di campagne di promozione al pubblico circa le informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, nonché una norma in materia di espletamento di servizi di protezione e di vigilanza in favore di persone appartenenti all'amministrazione centrale delle politiche agricole da parte del Corpo forestale dello Stato.
In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'eliminazione del comma 8-bis, oggetto di una condizione nel parere approvato della Commissione Finanze, il qualeprevedeva un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportassero le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille.
È rimasto invece immutato, rispetto al testo esaminato in precedenza dalla Commissione Finanze, l'articolo 7, il quale modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi. In particolare il comma 1 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 281, il quale prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281, relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per le violazioni di disposizioni contenute nella medesima legge. Al riguardo si prevede che la sospensione dell'attività può essere irrogata, per un periodo massimo di tre mesi, solo per la reiterata vendita di


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prodotti contenenti sostanze vietate, ovvero per la vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente, e viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno. Inoltre si stabilisce che la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana.
La Commissione Agricoltura ha altresì inserito nel testo un nuovo articolo 7-duodecies, il quale obbliga gli allevatori di bufale ad adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascuno animale secondo modalità disposte con decreto ministeriale.
Segnala infine come non siano più ricomprese nel testo una serie di disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alcune delle quali erano state oggetto di rilievi nelle condizioni e nell'osservazione recate dal parere approvato in precedenza dalla medesima Commissione:
l'articolo 1-ter, oggetto di una condizione nel parere approvato dalla Commissione Finanze, il qualeprevedeva che il divieto di cessione per atto inter vivos dei crediti inerenti le erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia, non si applicava ai crediti relativi alle anticipazioni effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) in favore degli agricoltori sui crediti vantati dagli agricoltori stessi nei confronti del medesimo Fondo e che le predette cessioni, nonché i mandati ed ordini di pagamento e le relative quietanze, non fossero soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro;
l'articolo 1-quater, il quale prevedeva che le imprese non sottoposte a procedure concorsuali, che avevano usufruito dei finanziamenti ai sensi della legge n. 700 del 1983, potessero chiedere, entro il 31 dicembre 2010, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 10 anni, erogato a condizioni di mercato;
l'articolo 2-quater, anch'esso oggetto di una condizione nel parere approvato dalla Commissione Finanze, il quale prevedeva che gli imprenditori agricoli, i quali effettuavano entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, potessero avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel limite massimo del 5 per cento del valore della produzione per l'anno 2009. La disposizione richiama l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, indicando pertanto che gli investimenti devono riguardare nuovi macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO;
l'articolo 3-quinquies, il quale interveniva sulla definizione di imprenditore agricolo contenuta all'articolo 2135 del codice civile, specificando che erano da intendersi connesse, e quindi rientranti nella nozione di attività agricole, anche tutte le attività dirette alla produzione e cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003 (vale a dire le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali l'eolica, la solare, la geotermica, idraulica o derivante da biomasse e biogas), a condizione che tale energia sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole.
l'articolo 4-bis, il quale ampliava l'ambito di applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 188, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi della quale l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa può rinegoziare i mutui accesi dalla Cassa depositi e prestiti in favore delle cooperative di produzione e lavoro ed alle società costituite prevalentemente da giovani fino ai 35


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anni, aventi sede ed operanti nei territori meridionali, che realizzino progetti per la produzione nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi;
l'articolo 7-ter, il quale interveniva sulla previsione di cui all'articolo 2, comma 506, della legge n. 244 del 2007, relativa alla sanatoria per la chiusura dei contenziosi in materia di previdenza agricola, prevedendo, tra l'altro, che per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo aderenti, ai sensi del predetto comma 506, all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la quota di debito stralciata contribuiva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per l'intero ammontare nell'esercizio in cui era stata stralciata, ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo ed in quelli seguenti, comunque non oltre il quarto;
l'articolo 7-quater, il quale prevedeva che il canone ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e) del Testo unico della legge sulla pesca si applicasse anche alle concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura ed analoghe, nonché per la realizzazione di manufatti per il mantenimento, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

In conclusione, segnala come, alla luce delle soppressioni effettuate, il testo trasmesso non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il lavoro svolto dalla Commissione nella seduta del 3 novembre 2009 abbia consentito di eliminare talune criticità presenti nel testo originario.

Il sottosegretario Sonia VIALE ribadisce che l'agevolazione introdotta dall'articolo 1.1.1, approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2010, essendo rivolta alle cooperative agricole a mutualità prevalente, appare incompatibile con gli orientamenti comunitari in tema di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per gli anni 2007-2013.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come la problematica segnalata dal Sottosegretario potrà costituire oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'iter parlamentare.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 settembre 2010.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.35.