Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 19 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (testo unificato C. 3681 e C. 4296).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3681 e abb, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 6, sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di definizione dei parametri urbanistico-edilizi relativi alle strutture ivi richiamate, al fine di favorire una concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio nel rispetto delle rispettive competenze,

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di declinare, all'articolo 6, i parametri urbanistico-edilizi anche in riferimento alle competenze dei livelli locali.


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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (S. 2935 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S 2935, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12a Commissione del Senato, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011;
considerato che il testo in esame regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;
rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria e considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal testo con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;
preso atto del recepimento della condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere reso lo scorso 27 luglio 2011, volta a richiedere il rispetto delle competenze delle regioni in ordine alle specifiche previsioni di cui agli articoli 7 e 18 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;
2) agli articoli 7 e 8, si preveda che gli schemi dei decreti legislativi e gli ulteriori atti ivi contemplati siano preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.