Doc. II, n. 22




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 15.
Art. 15.
1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indìce le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.1. Identico.
2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. 2. Identico.
 Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e l'organo responsabile per la gestione delle attività economiche del Gruppo. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.
 Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.3. Per l'esplicazione delle funzioni loro attribuite dal Regolamento, ai Gruppi parlamentari è assicurata, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, la disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. I contributi sono destinati dai Gruppi esclusivamente alle specifiche finalità per le quali sono erogati e sono utilizzati per gli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
 Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:
 
Art. 15-ter.
 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui all'articolo 15, comma 3, secondo periodo.
 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ciascun Gruppo si avvale di una società di revisione legale, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza a quanto previsto dal medesimo comma 1, secondo periodo.
 3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dal giudizio positivo della società di revisione di cui al comma 2. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet della Camera.
 4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del presente Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera dei deputati a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
 6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 7, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione del Collegio dei Questori, che ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
 7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo. Apposite disposizioni possono essere dettate per il Gruppo misto.


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