| L'articolo è sostituito dal seguente: | |
| 1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza. | 1. Identico. |
| 2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. | (vedi nella modifica proposta il comma 3) |
| (vedi nella formulazione vigente il comma 3) | 2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 3, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi. |
| 3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi. | (vedi nella modifica proposta il comma 2) |
| (vedi nella formulazione vigente il comma 2) | 3. Per le elezioni di cui al comma 1 ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti, come Vicepresidenti e come Questori, coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sono eletti come Segretari coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, qualora tale risultato, congiuntamente all'elezione dei Vicepresidenti e dei Questori, realizzi la finalità di cui al comma 2; in caso contrario, ove si renda necessario per la realizzazione della suddetta finalità, sono proclamati eletti come Segretari coloro che, pur avendo ottenuto un numero inferiore di voti, appartengano a Gruppi che diversamente non sarebbero rappresentati nell'Ufficio di Presidenza. |
| 4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera. | Soppresso. |
| 5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. | 4. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 3, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. |
| 6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi. | 5. Prima di procedere all'elezione ai sensi del comma 4, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi. |
| 7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza. | 6. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4 e 8 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza. |
| 8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. | 7. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 3, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. |
| 9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6. | 8. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 4, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 5. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. |
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati o candidature secondo la legge elettorale vigente. |
| 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. | Soppresso. |
| 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. | 2. Identico. |
| 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. | 3. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 2, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. |
| 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi | 4. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi |
| certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. | certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature secondo la legge elettorale vigente. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera. |
1. Identico. |
| 2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. | 2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. Ai fini della verifica della presenza dei deputati alle sedute delle Giunte e delle Commissioni, ove non sia diversamente stabilito dall'Ufficio di Presidenza, è previsto un registro delle presenze. |
| 3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta. | 3. Identico. |
| 4. Della deliberazione di cui ai precedenti commi, con l'indicazione delle forme, dei criteri e delle eventuali ritenute da effettuarsi per le assenze in Assemblea, nelle Giunte e nelle Commissioni è data comunicazione a ciascun deputato entro centoventi giorni dall'apertura di ogni legislatura. |
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