Doc. II, n. 4




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Come noto, l'attuale strutturazione delle Commissioni permanenti risente ancora prevalentemente dell'assetto dicasteriale presente all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948, nel senso che la suddivisione per materia è rimasta pressoché sempre la stessa, a parte, ad esempio, la soppressione della Commissione affari interni o l'introduzione della Commissione per le politiche dell'Unione europea negli anni novanta.
In particolare, relativamente alla IX Commissione, sorprende il fatto che l'attuale imputazione di competenza è - addirittura anche sotto il profilo lessicale - nella sostanza la stessa del 1948. Infatti, nel Regolamento della Camera di quell'epoca la Commissione permanente aveva originariamente la denominazione: «Trasporti; comunicazioni; marina mercantile».
Successivamente, nella seduta del 10 maggio 1966, fu approvata una modifica regolamentare, in forza della quale la denominazione dell'allora X Commissione venne ampliata, rendendo esplicito e più evidente, relativamente alla materia dei trasporti, il settore dell'aviazione civile, che nel frattempo evidentemente aveva assunto uno sviluppo rilevante. Pertanto, la denominazione diventò: «Trasporti e aviazione civile; marina mercantile; poste e telecomunicazioni».
Attualmente la corrispondente IX Commissione permanente è sinteticamente intitolata: «Trasporti, poste e telecomunicazioni». A dire il vero già la denominazione di per sé stessa appare un po' retrò, perché sembra far riferimento ancora ad un assetto delle comunicazioni basato prevalentemente sulla posta cartacea e sulla telefonia fissa.
Ma non è questo il punto. È proprio l'ampiezza crescente del settore de quo e la sua stessa rilevanza, sempre più al centro della politica, a rendere problematica l'assenza di un organo parlamentare specializzato nel settore delle telecomunicazioni, da considerare però in un'ottica integrata ed attualizzata ricomprendendo le convergenti applicazioni delle tecnologie legate all'audiovisivo.
Infatti, le ragioni di interesse generale e pubblico emergono di per sé dalla stessa prospettiva temporale del settore televisivo, delle TLC e delle reti convergenti, che è assurta «a valore strategico» per il sistema Paese e si è evoluta molto più rapidamente della struttura normativa ed organizzativa, che per ora la incardina in quota con altre competenze di Commissioni permanenti (non solo la IX Commissione, che tra l'altro deve pure occuparsi di trasporti).
Il sistema Italia, anche per queste ragioni, è in grave ritardo nell'ambito dell'Unione europea e non ha trovato risposte efficaci neanche nelle scelte operative pubbliche c.d. Infratel.
L'Italia è primo mercato nel settore delle TLC; ha centri di eccellenza di ricerca e di produzione industriale nella banda larga multicanale (Marconi Ericsson); nella sicurezza (Finmeccanica); ha un valore di comunicazione territoriale riabilitabile con le tecnologie di convergenza; deve rispondere alla domanda di efficacia nella pubblica ministrazione.
Per queste ragioni si ritiene opportuno privilegiare la sede parlamentare per recuperare questo gap, ma a tal fine è innanzitutto necessario istituire un organo collegiale a ciò espressamente dedicato, che abbia cioè la missione di concentrare su di sé le complesse competenze istruttorie che vi sono implicate, evitando anche pericolose frammentazioni funzionali, a loro volte foriere di rallentamenti procedurali e di ipotesi conflittuali.
Non a caso del resto nella XII legislatura fu istituita una vera e propria Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo, la cui presidenza venne affidata addirittura a Giorgio Napolitano, Presidente della Camera nella legislatura precedente. Si può sostenere che, dati gli incredibili sviluppi avutisi in questo ambito, soprattutto in una visione integrata, a maggior ragione oggi ci sia la necessità di particolare attenzione del legislatore.
Tuttavia, l'esperienza delle Camere insegna che è sempre preferibile evitare giacobine revisioni organizzative di diritto parlamentare, dal momento che da circa un ventennio nella sostanza, pur con qualche cambiamento, Palazzo Montecitorio funziona con 14 Commissioni permanenti.
Ad esempio, l'ultima Commissione istituita in ordine di tempo, la XIV, fu dapprima attivata - con le modifiche regolamentari approvate nella seduta del 18 luglio 1990 - con una configurazione particolare. Fu infatti qualificata come «Commissione speciale», ancorché fosse «in pianta stabile», ma non quale Commissione permanente in aggiunta alle altre, proprio per evidenziarne la portata «sperimentale», benché avesse competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti della Comunità europea.
Successivamente, nella XIII legislatura, in esito alla fattiva sperimentazione, si considerò superata l'esperienza della Commissione speciale e venne finalmente istituita la XIV Commissione permanente.
Un percorso metodologico simile si propone ora, agli inizi della XVI legislatura, ai fini della istituzione di una Commissione speciale (in quanto sperimentale), seppur da prevedere in modo stabile, che possa rappresentare una sede parlamentare qualificata e dedicata in seno alla quale affrontare in modo non estemporaneo le complesse tematiche legate soprattutto all'attualizzazione tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, delle reti convergenti e delle tecnologie della comunicazione. La Commissione, in particolare, sarebbe competente su tutti gli aspetti riguardanti:
a) il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, televisive, convergenti e dell'amministrazione digitale, con uno speciale riguardo:
1) all'autorizzazione di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche e convergenti;
2) al nuovo servizio elettronico universale e ai correlati diritti degli utenti, ossia i cosiddetti nuovi diritti digitali;
3) alle reti di comunicazione elettronica, televisive, TLC e convergenti;
b) la protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche e convergenti, con uno speciale riguardo:
1) alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione convergenti;
2) alla concorrenza nei mercati dei terminali di telecomunicazione e videotelecomunicazione, IPTV, digitale, satellitare e convergenti;
c) il diritto d'autore e le conseguenti tutele, con uno speciale riguardo:
1) alla semplificazione e alla agevolazione giuridica del commercio elettronico;
2) al regime semplificato e agevolato applicabile ai servizi di comunicazione e all'informazione distribuiti e resi tramite mezzi elettronici e convergenti;
3) all'applicazione agevolata e semplificata per la diffusione e la fruizione delle telecomunicazioni e delle tecnologie di comunicazione convergente alla sanità, alla sicurezza stradale, alla ricerca scientifica, all'assistenza domiciliare, alla scuola, alle aree rurali e montane, alla logistica di area vasta;
4) ai servizi mobili a banda larga;
5) ai sistemi di pagamento elettronici;
6) al sistema di sostegno strategico in materia di telecomunicazioni e di comunicazione convergente;
d) lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni;
e) la valorizzazione della competitività nella comunicazione televisiva e convergente.

Data la specialità della Commissione, appare opportuno dotarla per via regolamentare di una facoltà semplificata rispetto allo strumento ordinario delle indagini conoscitive quanto alle procedure (semplice comunicazione al Presidente della Camera), relative all'audizione di soggetti operanti nei settori di competenza, compresi i rappresentanti delle Autorità indipendenti.


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