Doc. II, n. 6




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 14.
Art. 14.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito o un movimento politico organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno un terzo delle circoscrizioni elettorali, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.


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