Doc. II, n. 7




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica del Regolamento della Camera si rende necessaria per disciplinare in modo trasparente, certo ed efficace le dimissioni volontarie dei deputati.
Ai sensi della normativa vigente (articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) è riservata alla Camera di appartenenza la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni di un parlamentare. L'accettazione di tali dimissioni è però del tutto aleatoria in quanto viene fatta dipendere dalla votazione dell'Assemblea e, poiché riguarda persone, viene effettuata a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.
Tale procedura deriva da una concezione ormai arcaica del diritto parlamentare secondo cui il voto dell'Assemblea rappresentava uno strumento di tutela del parlamentare nei confronti di eventuali pressioni esterne.
È evidente che oggi tale impostazione non può più trovare alcuna ragion d'essere sia sotto il profilo procedurale che, soprattutto, sotto il suo aspetto motivazionale. Un procedimento tanto complesso, dunque, non può considerarsi più vero strumento di garanzia del parlamentare.
A riprova di ciò, la normativa sugli amministratori locali impone che le dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali diventino immediatamente efficaci all'atto della loro presentazione e - conseguentemente - irrevocabili.
Allo stesso modo, il Regolamento del Parlamento europeo prevede, in linea generale, che delle dimissioni dei propri membri venga informata l'Assemblea per una mera presa d'atto, senza alcuna votazione al riguardo.
È altresì evidente come l'istituto delle dimissioni volontarie, connesse all'accettazione da parte dell'Assemblea con voto segreto, incida sullo status del parlamentare, oltre che sull'organo camerale nel suo complesso.
Non si comprendono, quindi, le ragioni delle diversità procedurali così rilevanti tra le dimissioni di un parlamentare italiano, rispetto a quelle degli amministratori locali e - soprattutto - a quelle dei parlamentari europei.
L'aggravio procedurale determinato dal passaggio delle dimissioni in Aula può paradossalmente costituire una premessa per le dimissioni strumentali, strategiche o, più sottilmente, di convenienza.
Occorre, inoltre, considerare che, in virtù di un principio generale dell'ordinamento, nessuno può essere obbligato ad accettare un incarico né - soprattutto - a rimanervi contro la propria volontà.
Le dimissioni, pertanto, non solo debbono necessariamente rendersi ammissibili, ma anche soggette alla facoltà del singolo e non alla disponibilità del voto segreto dell'Aula parlamentare di appartenenza.
Stante, infatti, una scelta scevra da condizionamenti patologici del parlamentare, è evidente che, lasciando tale disponibilità nelle mani dell'Aula, esse saranno inevitabilmente condizionate dalle classiche ripartizioni politiche aggravate, oltretutto, dalla procedura segreta di votazione.
Al fine di evitare tali anomalie è doveroso, quindi, allineare la disciplina e gli effetti delle dimissioni volontarie tra tutte le Istituzioni pubbliche rappresentative.
La regolazione univoca delle dimissioni volontarie costituisce, ormai, una necessità inderogabile, ascrivibile nell'ambito dello status del parlamentare, a garanzia della libertà di esercizio del suo mandato, in tutte le sue forme.
Il vantaggio sostanziale di tale proposta di modifica del Regolamento è rappresentato, inoltre, dalla sua impermeabilità nei confronti di ogni sistema elettorale adottato per la composizione della Camera dei deputati.
Introdurre regole certe, puntuali e più restrittive, può rappresentare anche un'occasione per mostrare un modo d'essere sobrio e rigoroso delle Istituzioni, a partire da quelle più prestigiose.


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