| 1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione. | 1. Identico. |
| 2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera. | 2. In attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ventidue rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, cinque rappresentanti delle Province e tredici rappresentanti dei Comuni partecipano alle sedute della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ad esclusione di quelle riguardanti l'esercizio della funzione prevista dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, nonché di quelle riguardanti l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. |
| 3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. | 3. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione che abbiano ad oggetto determinazioni relative alle attività di competenza della Commissione nella composizione integrata è ammesso l'intervento di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante delle Province ed un rappresentante dei Comuni, designati dai rispettivi organi di appartenenza, a norma dell'articolo 102-bis. |
1. I rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sono designati uno per ogni Regione e Provincia autonoma, dai rispettivi Consigli o Assemblea. | |
| 1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente. | 1. I progetti di legge che contengono disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione o comunque riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, ivi compresi i progetti di legge costituzionale, sono assegnati anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata, che esprime parere alle Commissioni competenti. |
| 2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente. | 2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata esprime parere sugli articoli aggiuntivi, emendamenti o subemendamenti presentati nell'esame di un progetto di legge in Assemblea e che contengano disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione o comunque riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. |
| 3. Gli emendamenti presentati a progetti di legge assegnati in sede legislativa o deferiti in sede redigente che contengono disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione o comunque riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, prima della votazione, sono preventivamente inviati per il parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata. | |
| 4. Qualora gli schemi di atti normativi del Governo trasmessi alla Camera per il parere parlamentare e assegnati alle Commissioni competenti, investano in misura rilevante aspetti concernenti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, la Commissione nella composizione integrata può chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzata a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. | |
| 1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale. | 1. Ai fini dell'espressione dei pareri di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata, il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati delle autonomie territoriali, può nominare un comitato di relatori composto da tre rappresentanti della componente parlamentare e da tre rappresentanti delle autonomie territoriali. |
| 2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. | 2. Il comitato dei relatori presenta alla Commissione una proposta di parere. A seguito della discussione in Commissione il comitato riformula la proposta di parere secondo le indicazioni emerse nel dibattito. |
| 3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa. | 3. La proposta di parere formulata dal comitato dei relatori si intende approvata salvo che due parlamentari componenti della Commissione ovvero due rappresentanti delle autonomie territoriali richiedano che la Commissione deliberi con una votazione espressa. |
| 4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione. | 4. Qualora il comitato dei relatori non pervenga all'unanimità ad una proposta di parere ovvero quando non si proceda alla nomina di tale comitato, si procede con la nomina di un relatore designato dal presidente della Commissione tra i parlamentari. La proposta di parere è approvata con le modalità di cui all'articolo 105. |
| 5. Ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 103, comma 2, la Commissione nella composizione integrata può nominare un comitato permanente composto da un pari numero di parlamentari e di rappresentanti delle autonomie territoriali, scelti, rispettivamente, in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze parlamentari e da rispettare la proporzione tra i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti delle Province e i rappresentanti dei Comuni. Il presidente della Commissione, su richiesta di due parlamentari componenti della Commissione o di due rappresentanti delle autonomie territoriali, ovvero quando lo ritenga opportuno, convoca la Commissione plenaria per l'espressione del parere. | |
| 1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione. | 1. Le deliberazioni della Commissione nella composizione integrata, relative ai pareri sui progetti di legge e sugli emendamenti che contengano disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, sono adottate, nell'ambito di un'unica votazione contestuale, a maggioranza dei voti dei parlamentari presenti e a maggioranza dei voti dei rappresentanti delle autonomie territoriali presenti. |
| 2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa. | 2. Le deliberazioni del comitato di cui all'articolo 104, comma 5, sono adottate a maggioranza dei parlamentari nonché a maggioranza dei rappresentanti delle autonomie territoriali che formano il comitato stesso. |
| 3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo. | 3. Le deliberazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata diverse da quelle di cui al comma 1 non sono valide se non è presente almeno un terzo dei parlamentari e almeno un terzo dei rappresentanti delle autonomie territoriali. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei parlamentari presenti e a maggioranza dei voti dei rappresentanti delle autonomie territoriali presenti. |
| 4. Nelle deliberazioni di cui al comma 3 si presume che la Commissione sia sempre in numero legale, salva verifica.
5. Ai fini delle deliberazioni di cui al presente articolo sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. 6. Fatto comunque salvo quanto previsto specificamente dalle presenti disposizioni, per il funzionamento della Commissione, quando ha sede presso la Camera, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera. | |
| 1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota, con modalità da cui consegua la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti. | 1. Quando un progetto di legge contenga disposizioni nelle materie di cui ai terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione competente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Qualora i predetti emendamenti non siano approvati dall'Assemblea, le corrispondenti parti del progetto di legge sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In ogni caso, quando al termine delle votazioni sugli articoli il testo del progetto di legge non risulti adeguato alle condizioni contenute nel predetto parere della Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata per effetto di deliberazioni dell'Assemblea non adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il progetto di legge è approvato se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera. |
| 2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto. | 2. Gli articoli aggiuntivi, emendamenti o subemendamenti che contengano disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione sui quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata abbia espresso, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, parere contrario sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti la Camera. |
| 3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72. | 3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa o redigente non ritenga di aderire, limitatamente alle disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, al parere espresso dalla Commissione parlamentare per 1e questioni regionali nella composizione integrata, e questa vi insista, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
| 4. Nel caso che il parere contrario o condizionato riguardi uno schema di atto normativo del Governo rientrante nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, e la Commissione competente non vi si adegua, il relativo parere deve essere adottato dalla maggioranza dei componenti della Commissione competente per materia. |
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