Onorevoli Colleghi! - L'Ufficio dì Presidenza ha svolto un approfondimento sul sistema di tutela giurisdizionale interna, anche alla luce di alcuni ricorsi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che lamentano la violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relative al diritto di accesso ad un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge e a un equo giudizio.
All'esito di tale istruttoria l'Ufficio di Presidenza, nella riunione dell'11 marzo 2009, ha approvato, in linea di principio, un complesso di modifiche normative da apportare ai regolamenti interni in materia di tutela giurisdizionale per armonizzare il sistema di giurisdizione domestica con i principi enunciati nell'articolo 6, comma 1, della citata Convenzione.
Tali interventi normativi presuppongono una modificazione dell'articolo 12 del Regolamento della Camera, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza la competenza a giudicare in via definitiva sui ricorsi in materia, al fine di prevedere, come già avviene presso il Senato, una distinzione tra l'organo titolare del potere normativo interno e l'organo giurisdizionale interno competente in sede di appello.
Il citato articolo 12 sancisce, infatti, al comma 3, lettera f), la competenza dell'Ufficio di Presidenza ad adottare i regolamenti e le altre norme concernenti i ricorsi in tema di stato giuridico, trattamento economico, di quiescenza e riguardanti la disciplina dei dipendenti della Camera nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima. Il successivo comma 6, nell'attuale formulazione, stabilisce che l'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla già menzionata lettera f) del comma 3.
La modifica qui proposta incide proprio sul comma 6, stabilendo che l'Ufficio di Presidenza, in ossequio alla sua competenza in materia sancita dal citato comma 3, istituisce gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi giurisdizionali. Inoltre, si propone l'incompatibilità tra l'incarico di membro dell'Ufficio di Presidenza e quello di componente degli organi di tutela giurisdizionale.
Tale modifica consentirebbe, da un lato, di radicare nella fonte primaria dell'ordinamento parlamentare l'istituzione degli organi giudicanti della Camera dei deputati e, dall'altro, eliminerebbe la competenza dell'Ufficio di Presidenza a giudicare in via definitiva dei ricorsi giurisdizionali, rispondendo così ai rilievi critici riguardanti l'identità tra potere normativo e funzione giurisdizionale: ciò al fine di assicurare al massimo la terzietà e l'indipendenza dei giudici interni.
Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, nella citata riunione dell'11 marzo 2009, alla modifica del Regolamento della Camera farebbero seguito alcuni interventi normativi riguardanti i regolamenti interni, di competenza dell'Ufficio di Presidenza, finalizzati a procedere ad un necessario adeguamento del medesimo sistema dell'autodichia ai princìpi recati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essendo trascorsi piú di vent'anni dall'approvazione del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
Tale adeguamento è coerente con il necessario mantenimento del principio costituzionale dell'autodichia, fondato sulla previsione dell'articolo 64 della Costituzione, come delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, principio che, lungi dal costituire un privilegio dell'Istituzione parlamentare, rappresenta ancora oggi uno strumento fondamentale a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle Camere, quali espressione della sovranità popolare.
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