| Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
| Art. 12. |
Art. 12. |
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Il comma 6 è sostituito dal seguente: |
| 6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. |
6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. |
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Dopo l'articolo 153-bis, è aggiunto il seguente: |
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Art. 153-ter. |
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1. Le modifiche all'articolo 12, comma 6, e all'articolo 154 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Art. 154. |
Art. 154. |
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Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: |
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8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12. |