Doc. II, n. 13




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 12.
Art. 12.
  Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. 6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.
  Dopo l'articolo 153-bis, è aggiunto il seguente:
 
Art. 153-ter.
  1. Le modifiche all'articolo 12, comma 6, e all'articolo 154 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 154.
Art. 154.
  Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12.


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