| Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | |||||||||||||||||
| 1-bis. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione all'Assemblea. | |||||||||||||||||
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L'articolo 126-ter è sostituito dai seguenti: | |||||||||||||||||
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1. L'esame del disegno di legge comunitaria, della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, nonché dei documenti di programmazione del Consiglio dell'Unione europea hanno luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare europea. | |||||||||||||||||
| 2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi di cui al comma 1. | |||||||||||||||||
| 3. Durante la sessione europea è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge concernenti l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, fatta eccezione per quelli dalla cui mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi dell'Unione europea. | |||||||||||||||||
| 4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione europea è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti, evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. | |||||||||||||||||
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1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. |
1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. | ||||||||||||||||
| 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione. | 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.
(vedi nella modifica proposta anche l'articolo 126-quinquies) | ||||||||||||||||
| 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. | 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi quindici giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2.
(vedi nella modifica proposta anche l'articolo 126-quinquies) | ||||||||||||||||
| 4. La discussione in Assemblea del disegno di legge comunitaria si conclude nei successivi quindici giorni. | |||||||||||||||||
| 4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. | 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. | ||||||||||||||||
| 5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. | 6. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2. Qualora la Commissione politiche dell'Unione europea non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 2, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 3. | ||||||||||||||||
| 6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118. | (vedi nella modifica proposta l'articolo 126-quinquies) | ||||||||||||||||
| 7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. | (vedi nella modifica proposta l'articolo 126-quinquies) | ||||||||||||||||
| 7. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86. | |||||||||||||||||
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1. La relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, nonché i documenti di programmazione del Consiglio dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. | |||||||||||||||||
| 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti dei documenti di cui al comma 1 che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e di un parere sugli altri documenti, che trasmette alla Commissione politiche dell'Unione europea. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame dei documenti di cui al comma 1. | |||||||||||||||||
| 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi quindici giorni, conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione relativa alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e una relazione sugli altri documenti, alle quali sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. | |||||||||||||||||
| 4. La discussione dei documenti di cui al comma 1 ha luogo congiuntamente in Assemblea e si conclude nei successivi quindici giorni. Entro la conclusione di tale discussione possono essere presentate risoluzioni, ai sensi dell'articolo 118. | |||||||||||||||||
| 5. L'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 4. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. | |||||||||||||||||
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | 1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione
delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere del la Commissione politiche dell'Unione europea. |
1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni dell'Unione europea, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea, che li esamina, entro venti giorni, anche con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, limitatamente ai progetti di atti normativi. Qualora la Commissione competente per materia non si esprima entro il termine di cui al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea comunica il proprio parere al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo. La deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea sui progetti di atti normativi in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà è comunque trasmessa alla Commissione competente per materia e al Presidente della Camera, che la comunica al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. | |
| All'articolo 127, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: | 2-bis. In caso di apposizione della riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea, su iniziativa del Governo o su richiesta delle Camere, su un progetto di atto normativo dell'Unione europea, la Commissione tiene conto del termine previsto dalla legislazione vigente per pronunciarsi utilmente. Qualora la Commissione competente per materia non si esprima, la Commissione politiche dell'Unione europea comunica il proprio parere al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo. | | 2-ter. Entro cinque giorni dal deferimento di cui al comma 1, centocinquanta deputati, ovvero uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono richiedere che l'esame della conformità al principio di sussidiarietà di un progetto di atto normativo dell'Unione europea venga deferito, oltre che alla Commissione politiche dell'Unione europea, alla Commissione competente per materia, che lo esamina congiuntamente alla Commissione politiche dell'Unione europea entro il termine dei venti giorni successivi. Al termine dell'esame le due Commissioni approvano una relazione da sottoporre all'Assemblea. | | 2-quater. L'Assemblea esamina la relazione di cui al comma 2-ter entro i successivi quindici giorni. Entro la conclusione della discussione della relazione possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118. | | 2-quinquies. L'Assemblea delibera sulle risoluzioni presentate a norma del comma 2-quater. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. | | 2-sexies. Le eventuali deliberazioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento a progetti di atti normativi dell'Unione europea sono stampate, distribuite, ed inviate, a soli fini conoscitivi, alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea. | |
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