| 4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera. |
4. Il Segretario generale è nominato all'inizio della legislatura, su proposta del Presidente della Camera, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Decade dall'incarico subito dopo aver espletato i compiti inerenti all'avvio della legislatura successiva, di cui agli articoli 14, comma 3, e 19, comma 1. La stessa persona può essere nominata nuovamente, con le stesse modalità, per una sola legislatura, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera o di nomina intervenuta per la prima volta nel corso di una legislatura. L'Ufficio di Presidenza può in ogni momento disporre la revoca dall'incarico, su proposta del Presidente, con propria deliberazione. |