Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica del Regolamento della Camera si rende necessaria al fine di riordinare la normativa interna che disciplina la figura del Segretario generale della Camera dei deputati, conseguendo un assetto idoneo a conferire a tale disciplina caratteri di coerenza interna, trasparenza e certezza che oggi appaiono deficitari.
Come è noto, il Segretario generale costituisce la figura apicale dell'Amministrazione, cui spetta, secondo il precetto dell'articolo 67 del Regolamento, come funzione fondamentale quella di dirigere i servizi e gli uffici in cui si articola l'organizzazione amministrativa, in conformità alla regolamentazione adottata, ai sensi dell'articolo 12, dall'Ufficio di Presidenza.
In tale collocazione al vertice dell'Amministrazione il Segretario generale rappresenta un punto di snodo di massima sensibilità e criticità ai fini del fluido e fisiologico svolgimento dei rapporti tra politica e amministrazione, contribuendo ad assicurare la piena attuazione della previsione dell'articolo 8, comma 1, per cui spetta al Presidente della Camera assicurare il buon andamento dell'amministrazione interna, e di quella di cui all'articolo 10, comma 1, per cui i Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera.
A conferma della centralità del ruolo, l'articolo 67 configura il rapporto tra Presidente della Camera e Segretario generale in termini di diretta ed incondizionata responsabilità del secondo verso il primo, mentre l'articolo 12, al comma 4, attribuisce al Presidente la funzione di proposta nella nomina del Segretario generale da parte dell'Ufficio di Presidenza.
La disciplina della figura del Segretario generale è contenuta non solo nel Regolamento della Camera, ma anche in diverse fonti di diritto interno, adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento della Camera. Questa pluralità di fonti, pur non priva di motivazioni, reca in sé la possibilità di produrre disallineamenti tra norme di diverso rango, adottate in tempi diversi da organi diversi. Esiste dunque il rischio che taluna delle menzionate norme risulti funzionale più ad esigenze contingenti e particolari che ad una visione generale, e comunque non all'altezza dei delicati equilibri sottesi.
A dimostrazione del carattere non meramente teorico della possibilità evocata si pone la situazione determinatasi a seguito della riforma dell'articolo 7 del regolamento dei Servizi e del personale, adottata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 97 del 10 dicembre 2002, e resa esecutiva con D.P. n. 673 dell'11 dicembre 2002. Con tale riforma è stato infatti soppresso il comma 2 dell'articolo 7, che recava un limite temporale alla durata in carica del Segretario generale. Tale soppressione ha reso in linea di principio possibile l'estensione della durata in carica per l'intera permanenza in servizio del dipendente pro tempore nominato, con un limite temporale determinato quindi esclusivamente da vicende esogene rispetto alla dinamica istituzionale.
A prescindere da pur possibili e fondate considerazioni sulla singolarità nell'intero panorama istituzionale italiano, ai limiti dell'anormalità, della figura istituzionale risultante dalla novella, posto che non si ricordano altri consimili casi di incarichi di nomina politica la cui durata non abbia un limite temporale predeterminato o predeterminabile, la modifica in questione ha creato la possibilità che la durata in carica del Segretario generale, in funzione delle circostanze, produca un sostanziale squilibrio nel rapporto tra Segretario generale e organi politici, in specie con riferimento all'Ufficio di Presidenza e ai Questori. È evidente che, ove si realizzi, una siffatta situazione non può mancare di riflettersi negativamente sul complessivo rapporto tra amministrazione e politica.
Emblematica dei profili problematici esposti è in particolare la disciplina asimmetrica della nomina e della revoca del Segretario generale: mentre infatti la prima può avvenire a maggioranza semplice dei componenti l'Ufficio di Presidenza (articolo 12, comma 4, del Regolamento), la seconda richiede (articolo 7, comma 5, del regolamento dei Servizi e del personale) l'elevatissima maggioranza dei due terzi dei componenti l'Ufficio di Presidenza, una maggioranza che (riferita ovviamente ai componenti l'Assemblea) per l'elezione dello stesso Presidente è richiesta soltanto al primo scrutinio. Si osserva al riguardo come l'asimmetria derivi in questo caso proprio dalla compresenza di norme di rango diverso, per le quali non si è avvertita a suo tempo l'esigenza di riconduzione ad una logica unitaria.
Al fine di rimuovere l'immanente pericolo che si verifichino squilibri tra le varie figure istituzionali previste dall'ordinamento interno e recuperare, in termini rafforzati rispetto al passato, un criterio di complessivo bilanciamento, si rende necessaria intervenire al livello normativo apicale, cioè quello del Regolamento della Camera, completando e rendendo organica l'attuale carente e limitata disciplina della nomina del Segretario generale.
È necessario all'uopo sostituire il comma 4 dell'articolo 12. Il nuovo testo del comma, qui prospettato, mantiene ferma la funzione di proposta attribuita al Presidente della Camera e quella deliberativa attribuita all'Ufficio di Presidenza, ma aggiunge il nesso, essenziale al fine di ripristinare una piena ed efficace attuazione del principio fiduciario, tra la durata in carica del Segretario generale e la durata della legislatura in cui è stato nominato. Viene perciò introdotto l'istituto dell'automatica decadenza all'avvio della legislatura successiva a quella in cui è stato nominato, indipendentemente dalla durata della legislatura stessa.
Viene altresì determinato il momento di operatività della decadenza, fissandolo subito dopo l'espletamento da parte del Segretario generale ancora in carica delle funzioni a lui commesse dagli articoli 14 e 19, che sono funzioni di pura registrazione, non incidenti sul rapporto fiduciario con il nuovo Presidente della Camera. In tal modo si evita che la decadenza crei ostacoli all'avvio della nuova legislatura.
Onde evitare poi di imporre avvicendamenti eventualmente non necessari e consentire, se opportuna, una stabilizzazione nella conduzione dell'attività amministrativa, viene altresì conferita al nuovo Presidente della Camera la facoltà di proporre all'Ufficio di Presidenza la conferma, per una sola volta, del Segretario generale decaduto.
Il nuovo testo riconduce a disciplina unitaria, oltre alla nomina, alla conferma e alla cessazione per decadenza, anche la cessazione per revoca, azionabile in qualsiasi momento con le medesime modalità della nomina e della conferma; in tal modo sono contemplate tutte le possibili fattispecie incidenti sul rapporto fiduciario.
Infine l'unitarietà degli istituti che regolano la figura del Segretario generale è assicurata dall'omogeneità della maggioranza necessaria nelle delibere dell'Ufficio di Presidenza per la nomina, per la conferma e per la revoca, che è la maggioranza ordinaria, non ritenendo doversi attribuire pregio a meccanismi di ingessamento artificiale del soggetto pro tempore in carica, prescindendo dagli equilibri politico-istituzionali e dalla loro dinamica.
La modifica descritta, oggetto della presente proposta, è resa urgente anche da un contesto esterno in rapida evoluzione che impone venga senza indugio assicurata, come premessa per una piena ed efficace funzionalità di questo ramo del Parlamento, una sua struttura organizzativa interna ispirata in modo coerente ad una corretta distribuzione di ruoli tra politica ed amministrazione.
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