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Dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:
Art. 65-bis.
1. Le dichiarazioni di natura patrimoniale o reddituale presentate dai deputati alla Camera per obbligo di legge sono rese pubbliche a cura della Camera.
2. Esse possono essere consultate presso gli uffici della Camera da chiunque, anche estraendone copia a proprie spese.
3. La Camera assolve l'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 anche mediante pubblicazione delle dichiarazioni nel proprio sito internet, nell'ambito della scheda personale relativa a ciascun deputato, tenuto conto della normativa in materia di tutela dei dati personali. |