Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica del Regolamento della Camera si rende necessaria al fine di conferire effettività e dare compiuta attuazione, anche nell'ambito dell'ordinamento autonomo dell'organo costituzionale e per ciò che riguarda i deputati, allo spirito della legislazione che impone obblighi di trasparenza patrimoniale e reddituale agli eletti. Come è noto, si tratta principalmente delle disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1982, n. 441. Queste hanno nel tempo palesato, nella prolungata prassi applicativa, notevoli incertezze e lacune che ne hanno in buona misura compromesso la capacità di perseguire l'obiettivo di una effettiva generalizzata conoscibilità dei redditi, dei patrimoni e degli interessi economici dei titolari di cariche elettive o di incarichi di Governo. Il compito di colmare compiutamente tali lacune spetta evidentemente al legislatore e solo da questi può essere esaurientemente assolto, contemperandolo con altri interessi giuridici tutelati dalla legislazione vigente, anche in ottemperanza a principi e norme di fonte comunitaria, come ad esempio la riservatezza dei dati personali. Tuttavia, un valido ausilio al perseguimento dell'obiettivo di conoscibilità potrebbe derivare, per quanto riguarda in particolare i deputati, da un più compiuto esercizio dell'autonomia normativa attribuita dalla Costituzione alla Camera in quanto organo costituzionale, e senza oltrepassare il delicato confine tra Regolamenti parlamentari e riserva di legge. Occorrerebbe a tal fine partire dalla considerazione che le dichiarazioni patrimoniali e reddituali, una volta depositate presso la Camera, o comunque presso l'organo elettivo di appartenenza dell'eletto, cui incombe l'obbligo di dare attuazione alla finalità di pubblicità insita nella legge, cessano di far parte della sfera di stretta pertinenza individuale dell'eletto e sono attratte in un regime pubblicistico che si esplica, ad esempio, nelle procedure e nelle modalità con cui le relative informazioni vengono rese conoscibili al pubblico. Per quanto tali procedure e modalità possano presentarsi, nei diversi organi elettivi, più o meno restrittive o agevolative della conoscibilità, e proprio per il fatto di essere diverse nei diversi organi elettivi, è comunque evidente che la loro determinazione è sempre stata competenza dell'organo e non certo del singolo dichiarante. Per queste ragioni non risulta pienamente soddisfacente la recente e pur positiva prassi instauratasi presso la Camera dei deputati, ad opera del Presidente, in risposta ad una iniziativa di deputati della componente radicale del gruppo del PD, e consistente nella facoltà attribuita a ciascun deputato di acconsentire alla pubblicazione nel sito internet della Camera, nell'ambito della propria scheda personale, della documentazione patrimoniale e reddituale. In tale ottica appare quindi ormai maturo il compimento di un sostanziale passo in avanti, consistente nell'introduzione di una previsione regolamentare che istituzionalizzi la funzione della Camera in ordine al conseguimento di un effettivo, generale e paritario assetto di pubblicità, per tutti i deputati, delle informazioni in questione.
Frontespizio |
Testo articoli |