| Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: | |
| 6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. | 6-bis. L'Ufficio di Presidenza approva all'unanimità una proposta di codice etico per i deputati predisposta dalla Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare, su richiesta del Presidente della Camera. La Giunta esprime parere non vincolante, su richiesta del Presidente della Camera, in tema di violazione del codice etico. |
| L'articolo 18 è sostituito dal seguente: | |
| 1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.
(vedi anche il comma 4 nella formulazione vigente). |
1. La Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare è composta da ventitre deputati, nominati dal Presidente della Camera, non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari.
(vedi nella modifica proposta anche i commi 2 e 7). |
| 2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine. | (vedi nella modifica proposta il comma 7). |
| (vedi il comma 1 nella formulazione vigente, l'art. 18-bis, l'art. 18-ter, commi 1 e 9 e l'art. 18-quater, comma 1). | 2. La Giunta riferisce all'Assemblea, formulando le relative proposte, sull'applicazione delle prerogative dei membri della Camera di cui all'articolo 68 della Costituzione, sulle richieste relative ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, secondo le disposizioni della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, nonché sulle altre richieste di autorizzazione previste dall'ordinamento. Quando le richieste riguardino più persone, l'Assemblea delibera distintamente per ciascuna di esse. |
| 2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare. | Soppresso. |
| (vedi l'art. 18-ter, commi 2 e 3). | 3. In materia di reati ministeriali, la Camera si pronunzia solo in presenza della richiesta di autorizzazione trasmessa dal Collegio per i reati ministeriali, di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. La richiesta viene assegnata immediatamente alla Giunta che, svolta l'istruttoria, può formulare la proposta di restituzione degli atti per incompetenza; di concessione dell'autorizzazione; o di diniego dell'autorizzazione, per i motivi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. |
| (vedi l'art. 18-ter, commi 6, 7 e 8). | 4. L'Assemblea, se è proposta la restituzione degli atti per incompetenza e tale proposta è respinta, rinvia gli atti alla Giunta affinché questa avanzi una proposta di merito. L'Assemblea non procede a votazioni ove la proposta sia nel senso della concessione, a meno che non sia avanzata, da trenta deputati o da un Presidente di Gruppo che almeno tanti ne rappresenti ed entro la seduta precedente a quella in cui è fissata la discussione, una proposta in senso contrario, che rechi quali siano i motivi riconducibili all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. In tal caso e nel caso in cui la Giunta proponga il diniego, la proposta di diniego si intende respinta se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. |
| 3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato. | Soppresso. |
| 4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. | 5. La Giunta esercita le sue funzioni sulla base di un regolamento interno, approvato dalla Camera, previo esame della Giunta per il Regolamento, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 4.
(vedi nella modifica proposta anche il comma 1). |
| 6. Il Presidente della Camera assegna immediatamente alla Giunta le richieste di sua competenza. Non assegna le richieste che siano inammissibili in ragione della carenza nella persona interessata della qualità di deputato al momento rilevante per l'applicazione della prerogativa di cui si tratta o a motivo dello stato del procedimento cui la richiesta si riferisce. Il Presidente della Camera consulta la Giunta ogniqualvolta lo ritenga opportuno. | |
| (vedi i commi 1 e 2 nella formulazione vigente e l'art. 18-ter, commi 1 e 4). | 7. La Giunta si esprime entro i termini previsti dal regolamento interno di cui al comma 5, decorsi inutilmente i quali il Presidente della Camera autorizza uno dei componenti a riferire oralmente all'Assemblea. Prima della deliberazione, la Giunta invita il deputato interessato a offrire i chiarimenti che ritenga opportuni. |
| L'articolo è soppresso. | |
| 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. | (vedi nella modifica proposta il comma 2 dell'art. 18). |
| L'articolo è soppresso. | |
| 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento. | (vedi nella modifica proposta i commi 2 e 7 dell'art. 18). |
| 2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. | (vedi nella modifica proposta il comma 3 dell'art. 18). |
| 3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione. | (vedi nella modifica proposta il comma 3 dell'art. 18). |
| 4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. | (vedi nella modifica proposta il comma 7 dell'art. 18). |
| 5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere. | |
| 6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati. | (vedi nella modifica proposta il comma 4 dell'art. 18). |
| 7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione. | (vedi nella modifica proposta il comma 4 dell'art. 18). |
| 8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. | (vedi nella modifica proposta il comma 4 dell'art. 18). |
| 9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti. | (vedi nella modifica proposta il comma 2 dell'art. 18). |
| L'articolo è soppresso. | |
| 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili. | (vedi nella modifica proposta i commi 2 e 7 dell'art. 18). |
| 2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. | |
| 3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione. | |
| 4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni. | |
| 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti al l'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. | Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:
Nella predisposizione del calendario è comunque assicurato il rispetto dei termini previsti nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e nella legge 20 giugno 2003, n. 140. |
| Il comma 4 è sostituito dal seguente: | |
| 4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3. | 4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, o nei casi in cui il fatto sia segnalato dalla Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare ai sensi del regolamento interno di questa, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3. |
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