| Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
| Art. 12. | Art. 12. |
| 2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato. | |
| | Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. L'Ufficio di Presidenza adotta, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il Codice etico della Camera dei deputati che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice definisce in particolare: |
| | a) i valori etici cui deve ispirarsi la condotta dei deputati, con l'obiettivo di assicurare la cura dell'interesse generale della Nazione e dei cittadini, l'indipendenza, la trasparenza, l'obiettività e l'imparzialità dell'esercizio delle funzioni parlamentari, l'integrità morale, l'esemplarità e l'onestà dei deputati, la responsabilità e la razionalità nell'impiego delle risorse loro affidate, secondo criteri di economicità e di efficienza; |
| | b) le norme e gli standard di comportamento espressione dei valori di cui alla lettera a); |
| | c) le procedure per garantire, monitorare e promuovere il rispetto del Codice; |
| | d) l'istituzione di un apposito organo, denominato «Comitato delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare», con il compito di esprimere parere non vincolante, su richiesta del Presidente della Camera, in tema di violazione del Codice etico. |