Doc. XXII, n. 29




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui trattamenti economici dei titolari di mandati elettivi e di impieghi e incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici nonché enti e società a partecipazione pubblica, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sui criteri e sui livelli di remunerazione dei soggetti titolari di mandati elettivi e di impieghi e incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici nonché negli enti e società a partecipazione pubblica e nelle società ed enti privati concessionari o gestori di pubblici servizi o destinatari di finanziamenti a carico della finanza pubblica.
2. La Commissione ha il compito di:
a) acquisire dati e informazioni relativi ai livelli stipendiali, alle indennità, ai gettoni di presenza e a ogni altro tipo di compenso percepiti dai titolari di mandati elettivi, degli impieghi e degli incarichi di cui al comma 1, nonché alle caratteristiche dell'attività svolta e ai livelli di impegno e di responsabilità ad essa inerenti;
b) procedere alla valutazione comparativa degli elementi di cui alla lettera a), anche in relazione ai livelli di impegno e di responsabilità dei titolari degli impieghi e degli incarichi;
c) formulare osservazioni e proposte per la razionalizzazione e il superamento delle eventuali distonie rilevate a seguito della valutazione di cui alla lettera b), anche mediante l'istituzione di un registro nazionale dei mandati elettivi, degli impieghi e degli incarichi pubblici.

3. Per i fini di cui al comma 2, la Commissione acquisisce altresì gli elementi ivi indicati alla lettera a) che ad essa perverranno da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.
4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati al termine del primo semestre dalla propria costituzione e alla fine dei propri lavori circa i risultati dell'attività svolta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione. Entro i quindici giorni successivi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.


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