A.C. 6

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Relatore: GIOACCHINO ALFANO.

N. 3.

Seduta del 27 maggio 2008
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli dichiarati inammissibili)

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni, di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;

          b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

          c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrino di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita.

      2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale del 20 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del Commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
      3. È abrogato l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200.
4. 01.    Governo.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un altro con le seguenti: presso pubbliche amministrazioni di un altro.
5. 1.    Governo.

ART. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

      Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole da: sanzionata fino alla fine del comma con le seguenti: punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
8. 4.    Anna Teresa Formisano.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, le parole «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;

          b) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in quanto compatibili»;

          c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

          d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

          e) all'articolo 5, comma 1, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;

          e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».
8. 01.    (Nuova formulazione) Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131). - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione Europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge»;

          b) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;

          c) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previa consultazione della Commissione Europea»;

          d) all'articolo 21, comma 1;

              1) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

              2) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere» sono aggiunte le seguenti: «, trasportare per vendere».
8. 02.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

      Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: «diciotto unità» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri».
8. 03.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, dopo le parole «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono inserite le seguenti: «Aπbokat (Bulgaria) - Avocat (Romania)».
      2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in un Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, dopo le parole: «Avocat-Advocaat (Belgio)» sono inserite le seguenti: «Aπbokat (Bulgaria)» e dopo le parole: «Advogado (Portogallo)» sono inserite le seguenti: «Avocat (Romania)».
8. 04.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/36/CE, in materia di etichettatura di prodotti di cioccolato. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/5258). - 1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «cioccolato puro burro di cacao» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure in altra parte dell'etichetta.
      2. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, le parole: «»puro« abbinato al termine »cioccolato«» sono sostituite dalle seguenti: «cioccolato puro burro di cacao».
      3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e conformi alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, possono essere venduti fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 05.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza», sono aggiunte le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;

          b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

          c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.» ;

          d) all'articolo 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori ed in particolare quelle che disciplinano:

          a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

          b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

          c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

      4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.»;

          e) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

          f) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

      Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.

          g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

          h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».
8. 06.    (Nuova formulazione) Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ed al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535).

      1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono aggiunte le parole «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento»;

          b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

      2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.».
8. 07.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. - (Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.
8. 08.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. (Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Tratto che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144).

      1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1.
8. 09.    Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179).

      1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»
8. 010.    Governo.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo

      All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. In attuazione del comma 1, per la convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 1.    Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

      All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. La convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 2.    Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis, - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n, 2006/2419).

      1. All'articolo 2, comma 82, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole. «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della Convenzione» sono soppresse;

          b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

      2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con Anas s.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. 012.    (Ulteriore nuova formulazione) Governo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis - (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive). - 1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
      2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
      3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
      4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
      5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
8. 0100.    Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cimadoro, Costantini, Cambursano. Barbato, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Di Giuseppe, Touadi.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 8. 014. del Governo

      All'articolo aggiuntivo 8. 014. del Governo, comma 2, capoverso, alinea, aggiungere, in fine, le parole: comunque commisurata al reale vantaggio economico conseguito dal soggetto che ha determinato la sanzione amministrativa.
0. 8. 014. 1.    Borghesi.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303) - 1. All'articolo 37, comma 3, gli ultimi due periodi sono abrogati.
      2. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

          a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

          b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

          c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

          d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

          e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n);

          f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi da agenzie pubblicitarie o centri media».

      3. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      4. L'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
      5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «prevista dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 1 e 2».
8. 014.    Governo.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 19.    Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 15, comma 4, 25, comma 1, e 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 1.    Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 3.    Meta, Amici, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 4.    Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 5.    Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 10.    Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 6.    Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 11.    Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 8.    Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 7.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, comma 5, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 12.    Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 2.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 9.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sentenza C-380/05 della Corte di giustizia della Comunità europea del 31 gennaio 2008.
0. 8. 015. 13.    Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 14.    Amici, Zaccaria, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
0. 8. 015. 20.    Zaccaria, Meta, Amici, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 21.    Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole: , in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni,
0. 8. 015. 15.    Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole: e sue successive modificazioni e integrazioni.
0. 8. 015. 16.    Meta, Amici, Zaccaria, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole: , e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 22.    Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito con le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce.
0. 8. 015. 18.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole: non avente natura regolamentare.
0. 8. 015. 17.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. - 1. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
      2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono modificate, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo. È abrogato l'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
      3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell'esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale di cui al comma 5 e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
      4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
      5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015.    (Ulteriore nuova formulazione) Governo.