A.C. 3097-A

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Relatori: STEFANI, per la III Commissione; CIRIELLI, per la IV Commissione.

N. 1.

Seduta del 9 febbraio 2010

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

ART. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 22.300.000 con le seguenti: euro 27.300.000.

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:

          alinea, sostituire le parole: euro 804.208.663 con le seguenti: 809.208.663;

          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

              b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 2.    Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

ART. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e Somalia con le seguenti: , Somalia e Kosovo.

      Conseguentemente:

          al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 22.700.000 con le seguenti: euro 24.700.000;

          all'articolo 10, comma 1:

              alinea, sostituire le parole: euro 804.208.663 con le seguenti: euro 806.208.663;

              dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 2.    Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

      Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: euro 14.184.085 aggiungere le seguenti: e, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di euro 10 milioni.

      Conseguentemente:

          al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di cui euro 10 milioni per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

          all'articolo 10, comma 1:

              alinea, sostituire le parole: euro 804.208.663 con le seguenti: euro 814.208.663;

              dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. 20.    Antonione.

ART. 3.
(Regime degli interventi).

      Sopprimere il comma 5.
3. 20.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 7.
3. 21.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

      Al comma 3, dopo le parole: diplomatica e aggiungere le seguenti: , conseguentemente,
4. 20.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 3, dopo le parole: assumere aggiungere le seguenti: , previo concorso pubblico,
4. 21.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Al fine di rendere più efficace l'adempimento dei nuovi compiti connessi all'attuazione del Trattato di Lisbona di cui al presente articolo ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2010, da destinare, quanto a euro 3 milioni, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, quanto a ulteriori euro 3 milioni, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Conseguentemente, all'articolo 10, alinea, sostituire le parole: 4, comma 3 con le seguenti: 4, commi 3 e 6-bis.
4. 22.    Antonione.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

      Sopprimere il comma 1.
6. 20.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa».
      3-ter. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;

          b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

      «Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanarsi secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equipararsi a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.»

      3-quater. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale della Guardia di finanza è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo.»

      3-quinquies. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante Generale»;

          b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o altra causa prevista dalla legge».

      3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-ter, lettera b), ed al comma 3-quinquies, lettera b), entrano in vigore dalla data di assunzione della carica del Comandante generale della Guardia di finanza nominato secondo le procedure di cui al comma 3-bis, lettera a), del presente articolo. Con la medesima decorrenza, è abrogato l'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.
6. 100.    Governo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il comma 7 è abrogato.
6. 21.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 7.
(Disposizioni in materia penale).

      Sopprimerlo.
7. 20.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 7. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è abrogato.
7. 25.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: e alla missione per il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3844 del 29 gennaio 2010.
7. 24.    Cicu.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: e all'articolo 4 fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, i commi 1-sexies e 1-septies sono abrogati.
7. 21.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies sono abrogati.
7. 26.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il comma 1-quater è abrogato.
7. 27.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il comma 1-octies è abrogato.
7. 28.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

      1-bis. La lesione personale di cui all'articolo 223 del codice penale militare di pace si interpreta nel senso che sono comprese anche quelle in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato mobbing. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice..
7. 22.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

      1-bis. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: «115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma» sono soppresse.
7. 23.    Ferranti, Rugghia, Touadi, Villecco Calipari, Garofani.

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

ART. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
*9. 22.    Di Stanislao, Evangelisti.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
*9. 42.    Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
**9. 23.    Di Stanislao, Evangelisti.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
**9. 43.    Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1.1. Le Forze armate organizzano, in via sperimentale per un triennio, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate. Per il primo anno di attuazione è data priorità agli alpini, nonché ai paracadutisti e alle unità anfibie. Per gli anni successivi le priorità sono stabilite con il decreto di cui al comma 1.4. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
      1.2. I giovani, ammessi ai corsi di cui al comma 1.1. su base volontaria, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica, assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi, la fruizione degli alloggi di servizio collettivi e della mensa, da parte dei frequentatori, è gratuita. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.
      1.3. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1.1, alla quale deve essere allegata la certificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere d) ed e) e la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale, i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;

          b) godimento dei diritti civili e politici;

          c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

          d) idoneità all'attività sportiva agonistica;

          e) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

          f) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

          g) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      1.4. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

          a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi di cui al comma 1.1, individuati tra i seguenti:

              1) abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive;

              2) residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;

              3) titolo di studio;

              4) parenti o affini entro il secondo grado del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;

              5) ordine cronologico di presentazione delle domande;

          b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso;

          c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano, i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

      1.5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1.1. a 1.4, pari a 6.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:

          a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

      1.6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 100.    Governo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. A decorrere dall'anno 2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di Corpo d'Armata e del Generale del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito e dei corrispondenti gradi del ruolo normale di stato maggiore della Marina militare e del ruolo normale naviganti dell'Aeronautica militare sono elevati di un anno. Sono conseguentemente modificate le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Gli ufficiali generali, di cui al primo periodo, che siano stati collocati in congedo tra il 1o gennaio 2010 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno facoltà di essere riammessi in servizio effettivo, a domanda, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età.
9. 20.    Holzmann.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, i delegati del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione militare.
9. 26.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, è sostituito dal seguente:

      «3. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

          categoria A: ufficiali in servizio permanente;

          categoria B: marescialli e ispettori;

          categoria C: sergenti e sovrintendenti;

          categoria D: volontari n servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza;

          categoria E: ufficiali ausiliari;

          categoria F: allievi degli istituti di formazione;

          categoria G: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle forze d polizia ad ordinamento militare.»
9. 27.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

      «10. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, il reclutamento nel ruolo dei marescialli avviene esclusivamente dal personale già in servizio arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo sergenti in s.p.e. di cui all'articolo 35, comma 2, e 36, comma 1. Il personale vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo marescialli, considerato il bagaglio tecnico-professionale e l'anzianità di servizio posseduta, frequenta il corso di aggiornamento e qualificazione professionale di durata non superiore a mesi sei mantenendo il grado posseduto per tutta la durata dell'iter formativo ed è riassegnato al reparto di provenienza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia o regione o, a domanda dell'interessato, presso un nuovo ente indicato dalle Forze armate, con diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.»
9. 28.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando che i concorrenti per il reclutamento nei Corpi sanitari debbono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti di materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale.»
9. 47.    Cicu.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

      «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi da tenente a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.»
9. 48.    Cicu.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
      11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
      11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo.»
9. 49.    Cicu.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello».
9. 50.    Cicu, Rugghia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. La legge 28 febbraio 2000, n. 42, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, è abrogata.
9. 29.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. La legge 23 dicembre 2003, n. 365, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, è abrogata.
9. 30.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Possono essere ammesse ai corsi per il conseguimento del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 108, le socie volontarie della Croce Rossa Italiana di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a cinquantacinque anni.
9. 51.    Cicu.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non si applica ai componenti in carica dei Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.
9. 31.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si interpreta nel senso che la proroga del mandato dei Consigli della rappresentanza militare si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, previo parere vincolante dei Consigli di livello inferiore espresso con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. I consigli di base si esprimono con il voto di tutto il personale rappresentato».
9. 32.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1-bis, sopprimere le parole: ai diplomati presso le scuole militari e.
9. 44.    Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

      Sopprimere il comma 2.
9. 33.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
*9. 21.    Fallica, Cicu, Rugghia.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
*9. 24.    Di Stanislao, Evangelisti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. In situazioni di urgenza ed emergenza, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per l'esecuzione dei lavori a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione della specialità dei lavori da effettuare, il Ministero della difesa può prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore assunto ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni previste dalla normativa vigente per l'anno di riferimento.
9. 53.    Cicu, Villecco Calipari.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
9. 54.    Cicu, Rugghia.

      Sopprimere il comma 4.
*9. 25.    Di Stanislao, Evangelisti.

      Sopprimere il comma 4.
*9. 35.    Ferranti, Rugghia, Touadi, Villecco Calipari, Garofani, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 4, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: È punibile.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: non poteva esigersi con le seguenti: poteva esigersi.
9. 36.    Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 4, sostituire le parole: del servizio connesso ad con la seguente: di.
9. 46.    Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 27:

              1) primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi»;

              2) primo periodo, dopo le parole: «immobili militari,» sono aggiunte le seguenti: « , incluse quelle di cui all'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99,»;

              3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti posti in essere per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.»;

          b) al comma 32:

              1) ultimo periodo, dopo le parole: «La società può altresì» sono aggiunte le seguenti: «assumere partecipazioni, detenere immobili ed»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611.»;

          c) al comma 34:

              1) primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e può essere successivamente modificato con analogo decreto»;

              2) terzo periodo, le parole: «Con lo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della difesa»;

              3) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della società.»;

          d) al comma 35, primo periodo:

              1) le parole: «se non altrimenti determinato dall'organo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su determinazione dell'organo»;

              2) dopo le parole: «vigilante» sono aggiunte le seguenti: «, all'acquisizione di beni, servizi o lavori occorrenti all'Amministrazione della difesa, per finalità istituzionali non direttamente conciate all'attività operativa delle Forze armate.»
9. 55.    Cicu.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

      Art. 9-bis. - 1. In ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di un milione di euro a decorrere dal 2010, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:

          alinea, sostituire le parole: euro 804.208.663 con le seguenti: euro 805.208.663;

          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare a decorrere dall'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
9. 020.    Polledri.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.
(Copertura finanziaria).

      Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

          b) quanto a euro 54.208.663 per gli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede sulle risorse del Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2.
10. 20.    Miotto.