Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1. Tassone, Mantini, Mannino.
Sopprimere il comma 2.
*1. 37. Agostini.
Sopprimere il comma 2.
*1. 41. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, sopprimere le parole: organizzativa e.
1. 38. Albonetti.
Al comma 2, sopprimere le parole: e contabile.
1. 39. Argentin.
Al comma 2, sopprimere le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
1. 40. Bachelet.
Al comma 2, sostituire le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno con le seguenti: ed almeno una sede secondaria in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
*1. 2. Tassone, Mantini, Mannino.
Al comma 2, sostituire le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno con le seguenti: ed almeno una sede secondaria in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
*1. 35. Cambursano, Di Stanislao.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Agenzia ha una sede distaccata in Sicilia.
1. 33. Antonino Russo, Siragusa.
Sopprimere il comma 3.
1. 61. Barbi.
Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
1. 48. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
1. 49. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).
1. 50. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere a) ed e).
1. 51. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere a) e f).
1. 52. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*1. 42. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*1. 62. Baretta.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: acquisizione fino a:legge 31 maggio 1965, n. 575;
1. 63. Bellanova.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: nel corso di procedimenti penali o di prevenzione.
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: allo stato dei procedimenti aggiungere le seguenti: , penali o di prevenzione,
1. 3. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: , di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 con le seguenti: nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione.
1. 300. Le Commissioni.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: acquisizione delle informazioni fino a: confisca;
1. 67. Berretta.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: verifica fino a: procedimenti;
1. 68. Bobba.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: accertamento fino a: dell'utilizzo dei beni;
1. 69. Bocci.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: programmazione fino a: dei beni confiscati;
1. 70. Boccia.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: dei dati acquisiti, nonché.
1. 64. Benamati.
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
1. 53. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).
1. 54. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 55. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e f).
1. 56. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 43. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 71. Boccuzzi.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) collaborazione con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alla lettera c);
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e di procedimenti cui è applicabile tale legge;
sopprimere la lettera d).
1. 34. Palomba, Favia, Cimadoro, Di Stanislao.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) cooperazione con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alle lettere c) e d);
*1. 5. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) cooperazione con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alle lettere c) e d);
*1. 36. Piffari, Di Stanislao.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale relativa all'articolo 1, lettera c), sostituire le parole da: , anche ai sensi dell'articolo 12-sexies fino a: del codice di procedura penale, con le seguenti: nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e per tutti i casi di sequestro ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
0. 1. 301. 5. Tassone, Ria.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 3, comma 2.
0. 1. 301. 3. Garavini.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , previa intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
0. 1. 301. 6. Tassone, Ria.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con l'Agenzia con le seguenti: sentito il Direttore dell'Agenzia.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 301. 1. Ferranti, Bressa, Amici, Minniti.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con l'Agenzia con le seguenti: tempestiva con il Direttore dell'Agenzia.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 301. 2. Ferranti, Bressa, Amici, Minniti.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non intenda confermare in tale qualità l'amministratore giudiziario, l'Agenzia provvede a designare il coadiutore sentito il giudice delegato.
0. 1. 301. 4. Ferranti, Bressa, Amici, Minniti.
All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale con le seguenti: è conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale, salvo diversa decisione motivata dall'Agenzia.
0. 1. 301. 7. Tassone, Ria.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: coadiuva l'autorità giudiziaria nella
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
all'articolo 3:
comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sequestrati e confiscati con le seguenti: confiscati anche in via non definitiva;
comma 3, primo periodo, dopo le parole: e confiscati aggiungere le seguenti: anche in via non definitiva;
all'articolo 5:
comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) l'articolo 2-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e, previa intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un amministratore. L'intesa si intende acquisita se l'Agenzia non provvede entro ventiquattro ore dal ricevimento della comunicazione del tribunale.
2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
11. L'amministratore con la frequenza stabilita dal giudice delegato presenta relazioni periodiche sull'amministrazione che trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.»;
b) l'articolo 2-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o di ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.»;
c) l'articolo 2-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone, in merito agli adempimenti richiesti, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.»;
comma 2, capoverso, sostituire le parole da: Ai casi di fino a: e successive modificazioni con le seguenti : Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi.
all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma precedente, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
1. 301. Le Commissioni.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e custodia.
1. 72. Boffa.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dei beni sequestrati aggiungere le seguenti: d'intesa con l'autorità giudiziaria.
1. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
1. 57. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).
1. 58. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*1. 44. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*1. 73. Bonavitacola.
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) amministrazione e destinazione dei beni confiscati all'esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei procedimenti nei quali sono applicate le disposizioni della medesima legge;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 6. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e custodia.
1. 74. Braga.
Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).
1. 59. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere le lettere d) e f).
1. 60. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*1. 45. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*1. 75. Brandolini.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e destinazione.
1. 76. Bratti.
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
1. 7. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*1. 46. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*1. 77. Bressa.
Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: e destinazione.
1. 78. Bucchino.
Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: di cui all'articolo 51 fino a: procedura penale,
1. 32. Ferranti, Villecco Calipari.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*1. 47. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*1. 79. Burtone.
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: di iniziative e.
1. 80. Calvisi.
Al comma 3, lettera f), dopo le parole: dei beni confiscati aggiungere le seguenti: prioritariamente agli enti locali che ne abbiano fatta richiesta, ovvero ad associazioni senza fine di lucro con finalità esclusivamente sociali.
1. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole da: , anche attraverso la nomina fino alla fine della lettera.
1. 66. Capodicasa.
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: , ove necessario,.
1. 65. Capano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 3 quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
1. 8. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
1. 500. Governo.
Sopprimere il comma 1.
2. 65. Cardinale.
All'emendamento 2.300 delle Commissioni, aggiungere, in fine, le parole: per una sola volta.
*0. 2. 300. 1. Palomba, Borghesi.
All'emendamento 2.300 delle Commissioni, aggiungere, in fine, le parole: per una sola volta.
*0. 2. 300. 2. Ferranti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: Sono organi dell'Agenzia aggiungere le seguenti: e restano in carica per quattro anni rinnovabili.
2. 300. Le Commissioni.
Al comma 1, sopprimere la lettera a)
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*2. 43. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 1, sopprimere la lettera a)
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*2. 61. Carella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
2. 63. Marco Carra.
Al comma 1, sopprimere la lettera c)
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
2. 62. Castagnetti.
Sopprimere il comma 2.
2. 70. Causi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro dell'interno,
2. 60. Cavallaro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'interno con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 1. Tassone, Mantini, Mannino.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e degli affari esteri.
2. 37. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e della difesa.
2. 38. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e dell'economia e delle finanze.
2. 39. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e dello sviluppo economico.
2. 40. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 41. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e dei beni e delle attività culturali.
2. 42. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e della giustizia.
2. 47. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
2. 59. Cenni.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ed è collocato in posizione di fuori ruolo.
2. 58. Ciriello.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in posizione di fuori ruolo con le seguenti: a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito. con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
2. 301. Le Commissioni.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 57. Codurelli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: indisponibile con la seguente: disponibile.
2. 56. Colaninno.
Sopprimere il comma 3.
2. 71. Colombo.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
2. 54. Concia.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: due rappresentanti.
2. 50. Cuperlo.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale.
*2. 2. Tassone, Mantini, Mannino.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale.
*2. 49. Barbato, Di Stanislao.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
2. 53. Corsini.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: un magistrato designato con le seguenti: due magistrati designati.
2. 66. Dal Moro, De Biasi, Gianni Farina.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo assenso.
2. 3. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 52. Coscia.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: un magistrato designato con le seguenti: due magistrati designati.
2. 67. Damiano.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
2. 51. Cuomo.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: o da un suo delegato.
2. 68. D'Antona.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 7. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle regioni e da un rappresentante designato dall'ANCI.
2. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.
2. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle regioni.
2. 83. Tenaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dall'UPI.
2. 84. Bossa.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dall'ANCI.
2. 85. Bordo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.
*2. 4. Palomba, Favia, Di Giuseppe, Di Stanislao.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.
*2. 5. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle associazioni impegnate in attività di lotta ai fenomeni mafiosi.
2. 6. Favia, Palomba, Donadi, Di Stanislao.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante della Guardia di finanza.
2. 86. Lo Moro.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 87. Pierdomenico Martino.
Sopprimere il comma 4.
2. 72. D'Antoni.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3, e restano in carica per un periodo di tre anni, prorogabile di un anno per ragioni di necessità.
*2. 8. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3, e restano in carica per un periodo di tre anni, prorogabile di un anno per ragioni di necessità.
*2. 48. Di Giuseppe, Di Stanislao.
Al comma 4, sopprimere le parole: Presidente del.
2. 75. De Micheli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 76. Amici.
Sopprimere il comma 5.
2. 73. De Torre.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: otto.
2. 44. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e da due supplenti.
2. 77. D'Incecco.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Ministro dell'interno fino alla fine del periodo, con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri. Un componente effettivo, che presiede il collegio, e un componente supplente sono scelti tra magistrati della Corte dei Conti, collocati fuori del ruolo organico della magistratura contabile con il loro assenso. Gli altri componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. 9. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: esclusivamente.
2. 45. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: soltanto.
2. 46. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: all'albo ufficiale dei revisori dei conti con le seguenti: all'albo dei revisori contabili.
2. 302. Le Commissioni.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2. 78. Duilio.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e un componente supplente sono designati con le seguenti: è designato.
2. 79. Esposito.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le nomine degli organi di cui al comma 1 hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
2. 32. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Sopprimere il comma 6.
2. 80. Fadda.
Al comma 6, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
2. 82. Farinone.
Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dello sviluppo economico.
2. 33. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. 34. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 35. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dei beni e delle attività culturali.
2. 36. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Sopprimere il comma 1.
*3. 35. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Sopprimere il comma 1.
*3. 36. Fedi.
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Direttore dell'Agenzia la dirige e ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, curando l'attuazione delle decisioni, emana i provvedimenti di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
3. 1. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , può nominare uno o più delegati,
3. 37. Ferrari.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: delegati aggiungere le seguenti: conferendo loro poteri di rappresentanza.
3. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: delegati aggiungere le seguenti: anche con poteri di rappresentanza.
3. 300. Le Commissioni.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 38. Fiorio.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: degli indirizzi e.
3. 39. Fiano.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
*3. 3. Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
*3. 40. Di Stanislao.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Il Direttore presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia e riferisce altresì periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia sulle questioni di loro diretta competenza.
3. 5. Tassone, Mantini, Mannino.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: periodicamente.
3. 41. Miglioli.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ai Ministri dell'interno e della giustizia con le seguenti: al Ministro dell'interno.
3. 42. Fluvi.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.
3. 43. Fogliardi.
Al comma 1, dopo le parole: relazione semestrale aggiungere le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari.
3. 44. Migliavacca.
Sopprimere il comma 2.
*3. 45. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Sopprimere il comma 2.
*3. 46. Fontanelli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati con le seguenti: coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, cura i rapporti con tale Autorità al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca.
3. 6. Palomba, Favia, Evangelisti, Di Stanislao.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati con le seguenti: coopera con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca.
3. 4. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: confiscati e adotta aggiungere le seguenti: , d'intesa con l'ente locale interessato,
3. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le prioritarie con le seguenti: , d'intesa con l'ente locale interessato ed esclusivamente per.
3. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 47. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o demolizione.
3. 301. Le Commissioni.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: improduttivo.
3. 48. Froner.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delibera del Consiglio direttivo, adotta, aggiungere le seguenti: d'intesa con l'ente locale interessato,
3. 32. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: vendita,
3. 49. Garofani.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , distruzione o demolizione.
3. 50. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: , distruzione.
3. 51. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , distruzione o demolizione con le seguenti: o distruzione.
3. 52. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Sopprimere il comma 3.
3. 53. Gasbarra.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei comuni, delle regioni e delle province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia.
3. 7. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.
*3. 8. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti:
si avvale.
*3. 33. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con la seguente: si avvale.
*3. 54. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono partecipare con la seguente: partecipano.
**3. 55. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono partecipare con la seguente: partecipano.
**3. 56. Gatti.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*3. 57. Genovese.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*3. 58. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
**3. 59. Gentiloni Silveri.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
**3. 60. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, sopprimere la lettera c).
*3. 61. Ghizzoni.
Al comma 4, sopprimere la lettera c).
*3. 62. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
**3. 63. Giachetti.
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
**3. 64. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: , anche in deroga agli strumenti urbanistici.
3. 9. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 4, sopprimere la lettera e).
*3. 65. Giacomelli.
Al comma 4, sopprimere la lettera e).
*3. 66. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, sopprimere la lettera f).
3. 67. Ginefra.
Al comma 4, sopprimere la lettera g).
*3. 68. Ginoble.
Al comma 4, sopprimere la lettera g).
*3. 69. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché negli altri casi stabiliti dalla legge.
3. 302. Le Commissioni.
Al comma 4, sopprimere la lettera h).
*3. 70. Giovanelli.
Al comma 4, sopprimere la lettera h).
*3. 71. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, sopprimere la lettera i).
**3. 72. Gnecchi.
Al comma 4, sopprimere la lettera i).
**3. 73. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di sedi secondarie nelle regioni nelle quali maggiore è la quantità di beni sequestrati e confiscati.
*3. 10. Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di sedi secondarie nelle regioni nelle quali maggiore è la quantità di beni sequestrati e confiscati.
*3. 74. Porcino, Di Stanislao.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. 34. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Bologna e Palermo.
3. 75. Marchioni.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Latina e Modena.
3. 76. Mazzarella.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Milano e Bari.
3. 77. Miotto.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Roma e Milano.
3. 78. Mattesini.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Torino e Napoli.
3. 79. Mogherini Rebesani.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Bari.
3. 80. Melis.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Latina.
3. 81. Meta.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Milano.
3. 82. Melandri.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Modena.
3. 83. Merloni.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Napoli.
3. 84. Motta.
Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Palermo.
3. 85. Giorgio Merlo.
Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: all'eventuale istituzione con le seguenti: all'istituzione.
3. 86. Misiani.
Al comma 4, lettera i), sopprimere le parole: , in relazione a particolari esigenze,
3. 87. Morassut.
Al comma 4, sopprimere la lettera l).
*3. 88. Gozi.
Al comma 4, sopprimere la lettera l).
*3. 89. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 4, lettera l), sostituire le parole: un regolamento con le seguenti: uno o più regolamenti.
3. 90. Mosca.
Al comma 4 lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e un regolamento per le procedure di amministrazione, gestione e destinazione del beni sequestrati e confiscati.
3. 11. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 5, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
3. 91. Grassi.
Al comma 5, sostituire le parole: dell'autorità giudiziaria fino alla fine del comma con le seguenti: di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.
3. 303. Le Commissioni.
Sopprimere il comma 6.
3. 92. Graziano.
Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3. 93. Iannuzzi.
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
3. 94. La Forgia.
Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3. 95. Laganà Fortugno.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: Successivamente fino a: comma 1,
4. 31. Laratta.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
4. 32. Samperi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
4. 33. Naccarato.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno,
4. 1. Tassone, Mantini, Mannino.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: della giustizia,
4. 34. Nannicini.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'economia e delle finanze.
4. 35. Narducci.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. 36. Lenzi.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: entro il limite di spesa di cui all'articolo 10.
4. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 37. Levi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 38. Lolli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 39. Losacco.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.
4. 300. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: lettere b), c), d) ed e),
4. 2. Favia, Palomba, Di Stanislao.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'istituzione di un fondo, alimentato dai proventi confluiti al Fondo unico per la giustizia, con la finalità esclusiva di liberare il patrimonio confiscato dai crediti vantati dai terzi di buona fede e/o dalle amministrazioni dello Stato, volto a consentire all'Agenzia la possibilità di istruire percorsi transattivi necessari a chiudere le procedure in itinere che impediscono l'utilizzo del patrimonio stesso.
4. 40. Antonino Russo, Siragusa.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per la riutilizzazione e la fruizione dei beni confiscati alla mafia, l'istituzione di un fondo destinato alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire o per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, alimentato con somme, provenienti dalle confische, confluite al Fondo unico per la giustizia.
4. 47. Antonino Russo.
Sopprimere il comma 2.
4. 41. Lovelli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera l), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia del beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa. Nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifica le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della direzione e delle filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione dei beni confiscati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dei fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione, inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
4. 3. Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
All'emendamento 4.301 delle Commissioni, comma 2, sopprimere le parole: non onerosa.
0. 4. 301. 1. Tassone, Ria.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 65, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «la gestione dei beni confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, dei beni confiscati».
4. 301. Le Commissioni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da stipulare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Sopprimere il comma 3.
4. 42. Lucà.
Al comma 3, sopprimere le parole: del regolamento, ovvero, quando più di uno,
4. 43. Oliverio.
Al comma 3, sopprimere le parole: , ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1.
4. 44. Nicolais.
Al comma 3, dopo la parola: Agenzia aggiungere le seguenti: per particolari e specifiche attività necessarie.
4. 4. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 3, sopprimere la parola: apposite.
4. 45. Arturo Mario Luigi Parisi.
Sopprimere il comma 4.
4. 46. Lulli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma.
4-bis. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione.
4. 5. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al terzo comma dell'articolo 2-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale determina la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi agli espropri per pubblica utilità».
5. 1. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al quinto comma dell'articolo 2-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità.»
5. 300. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
5. 38. Rigoni.
Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera a):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»;
sopprimere i numeri da 3) a 7);
lettera b):
sopprimere il numero 1);
sostituire il numero 2) con il seguente: il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Amministratore, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le direttive impartite dal giudice delegato, deve presentare a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal Tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio»;
dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
sopprimere il numero 4);
sopprimere la lettera c);
lettera d):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
sopprimere il numero 3).
5. 3. Palomba, Favia, Aniello Formisano, Di Stanislao.
Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera a):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»;
sopprimere i numeri 3) e 4);
numero 5):
primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia fino a: scelte con le seguenti: il tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario;
secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con la seguente: Egli;
sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia»;
sopprimere il numero 7);
lettera b):
sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'amministratore, coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, presenta a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi; segnala altresì al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies adempie con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
sopprimere la lettera c);
lettera d):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
sopprimere il numero 3).
5. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
5. 39. Villecco Calipari.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria.
5. 40. Peluffo.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove occorre,
5. 41. Pedoto.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunica all'ente locale interessato i dati relativi al bene immobile che le è stato affidato.
5. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: anche nel corso dell'intero procedimento.
5. 42. Mario Pepe (PD).
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: , se possibile,
5. 43. Pes.
Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sotto la direzione del giudice delegato.
*5. 4. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo il terzo periodo, aggiungere il se
guente: L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sotto la direzione del giudice delegato.
*5. 44. Palagiano, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera a) numero 1), ultimo periodo, sostituire la parola: periodiche con la seguente: puntuali.
5. 45. Piccolo.
Al comma 1, lettera a) numero 1), ultimo periodo, sostituire la parola: periodiche con la seguente: particolareggiate.
5. 46. Picierno.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Entro sei mesi dal provvedimento di sequestro, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento. In casi motivati può essere omessa l'indicazione dell'indirizzo del bene, indicando solo il comune dove si trova ubicato».
5. 5. Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino alla confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine L'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
1-ter. Successivamente alla confisca di primo grado l'amministrazione è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi, in qualità di coadiutore, dell'amministratore giudiziario designato dal tribunale. Al conferimento dell'incarico si provvede con provvedimento dell'Agenzia comunicato al tribunale. L'incarico ha durata annuale ed è rinnovabile. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore nominato il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio».
5. 6. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'amministratore giudiziario coadiuva l'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene».
5. 47. Ventura.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
5. 48. Rosato.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: , da tecnici o da altre persone retribuite con le seguenti: e nelle ipotesi in cui risulti assolutamente necessario, da tecnici o da altre persone retribuite. In tal caso, l'Agenzia comunica senza ritardo al giudice delegato le generalità di chi la coadiuva, i motivi della scelta, nonché la misura della retribuzione. Il giudice può chiedere ulteriori informazioni, ovvero può disporre la sostituzione del nominato o la sua revoca con decreto motivato, quando la nomina appaia non giustificata o non adeguata".
5. 7. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: persone aggiungere la seguente: adeguatamente.
5. 49. Pistelli, Rossa.
Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario».
5. 8. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , motivando per iscritto, quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche,
5. 51. Aniello Formisano, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche,
5. 9. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire le parole: ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici con le seguenti: con sentenza definitiva per delitto non colposo.
5. 52. Pizzetti.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso il tribunale provvede alla nomina previa intesa con l'Agenzia al fine di conseguire sinergie operative e risparmi di costi derivanti da altre amministrazioni in corso innanzi alla stessa o a diversa autorità giudiziaria».
5. 10. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
5. 53. Rugghia.
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6) e 7).
5. 54. Antonino Russo, Sanga, Sani, Siragusa.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il giudice delegato autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione».
5. 35. Ferranti, Villecco Calipari.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti di amministrazione da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia».
5. 13. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia di cui al comma 1 fino alla fine del numero con le seguenti: il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, osservando le modalità di cui al comma 3. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale e sui costi dell'amministrazione giudiziaria. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del programma. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 6).
5. 11. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia di cui al comma 1 fino a: pubblico ministero con le seguenti: , il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al giudice delegato, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentita l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 6).
5. 34. Ferranti, Villecco Calipari.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia di cui al comma 1 fino a: persone scelte con le seguenti: il tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario, scelto.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con la seguente: Egli;
sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia».
5. 55. Mastromauro.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche.
5. 12. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
5. 56. Pollastrini, Federico Testa.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 59. Santagata.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia».
*5. 14. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia».
*5. 60. Messina, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: , alienare immobili.
5. 61. Pompili.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo le parole: alienare immobili aggiungere le seguenti: , previa comunicazione all'ente locale interessato,
5. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
5. 33. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
*5. 15. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
*5. 32. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
*5. 63. Porta, Sereni.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
*5. 64. Paladini, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: , se richiesta,
5. 65. Portas, Sbrollini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
5. 67. Scarpetti, Sarubbi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
5. 71. Servodio, Soro.
Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio» fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo».
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.»;
3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»;
alla lettera f), sostituire il numero 8) con il seguente:
8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio».
5. 301. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
5. 75. Tempestini, Siragusa.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies».
5. 77. Minniti, Rubinato.
Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
«1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.»
5. 302. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
5. 80. Rampi, Schirru, Tocci.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cento giorni.
5. 81. Quartiani, Sposetti.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
5. 83. Trappolino.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.1).
5. 84. Tullo.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.2).
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; l'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».
*5. 16. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.2).
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; l'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».
*5. 85. Palomba, Favia, Razzi, Monai, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.2).
5. 86. Livia Turco.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
5. 87. Vaccaro, Sereni.
All'emendamento 5.303. delle Commissioni, numero 2), alinea, sostituire le parole: dalla seguente con le seguenti: dalle seguenti.
Conseguentemente, alla lettera b), premettere la seguente:
«0b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione i quali, avuto riguardo alla natura e alle condizioni del bene, verificano prioritariamente la possibilità della loro destinazione per edilizia residenziale pubblica da assegnare secondo le modalità previste dalla legge;».
0. 5. 303. 1. Palomba, Borghesi.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro i cui proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 4) con i seguenti:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia nei siti dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.»;
4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.
5. 303. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali anche attraverso loro consorzi ed associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. L'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».
5. 17. Ria, Tassone.
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «con provvedimento dell'Agenzia» aggiungere le seguenti: , dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «alle comunità giovanili di cui all'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e».
5. 18. Leoluca Orlando, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
5. 88. Vannucci, Strizzolo.
Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
5. 89. Rossomando, Touadi.
Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.
5. 90. Realacci.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
5. 91. Vassallo.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui l'Agenzia non ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente possibile, per cause tecniche ed economiche adeguatamente documentate, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento della medesima Agenzia alla vendita a prezzo di mercato».
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 7), dopo il capoverso 7.3), aggiungere il seguente:
7.4.) sono aggiunte, in fine, le parole: «o utilizzando proventi di natura illecita».
*5. 19. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui l'Agenzia non ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente possibile, per cause tecniche ed economiche adeguatamente documentate, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento della medesima Agenzia alla vendita a prezzo di mercato».
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 7), dopo il capoverso 7.3), aggiungere il seguente:
7.4.) sono aggiunte, in fine, le parole: «o utilizzando proventi di natura illecita».
*5. 92. Palomba, Favia, Rota, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4.1) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. I beni immobili confiscati facenti parte del patrimonio aziendale, non fondamentali all'attività specifica propria dell'azienda o provenienti dalla cessazione dell'attività aziendale, vengono assegnati con le stesse procedure previste dalle lettere a) e b) del comma 2».
5. 93. Antonino Russo, Siragusa.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).
5. 94. Velo.
Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere il capoverso 5.1).
5. 95. Verini.
Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire il capoverso 5.1) con i seguenti:
5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative»;
5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse.
5. 304. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere il capoverso 5.2).
5. 96. Vico.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).
5. 97. Viola.
Al comma 1, lettera f), numero 6), sopprimere il capoverso 6.1).
5. 98. Zaccaria.
Al comma 1, lettera f), numero 6), sopprimere il capoverso 6.2).
5. 99. Zampa, Zucchi.
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis è soppresso.
5. 305. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 7) con il seguente:
7) il comma 4 è abrogato.
5. 306. Le Commissioni.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 2-duodecies, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), di cui al comma 1 dell'articolo 2-undecies e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 dell'articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi - nella misura del 50 per cento - istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
a) un fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies per consentire l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi;
b) un fondo per il risanamento dei soggetti assegnatari di beni confiscati che siano stati oggetto di atti intimidatori attraverso la distruzione e la sottrazione di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.
2. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, dispone sulle richieste di contributi».
5. 20. Ria, Tassone.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
5. 105. Tidei, Zunino.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 2-duodecies:
1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies, lettere b) e c), e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione.
3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano stati vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.
3-bis. Il direttore dell'Agenzia è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
5. 21. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) all'articolo 2-duodecies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
*5. 22. Ria, Tassone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) all'articolo 2-duodecies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera
b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
*5. 106. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Rota, Di Stanislao.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 3-sexies. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;
b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».
5. 37. Ferranti, Villecco Calipari.
Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
5. 36. Ferranti, Villecco Calipari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 2, comma 13, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sono aggiunte, in fine, le parole: « , abbiano conseguito un master, promosso da università, all'interno del quale siano stati svolti specifici moduli di alta specializzazione sull'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati».
5. 107. Antonino Russo, Siragusa.
Sopprimere il comma 1.
7. 31. Luongo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 32. Madia, De Pasquale.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquanta.
7. 33. Marchi, Recchia.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.
7. 34. Marantelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: con oneri a carico fino alla fine della lettera.
7. 35. Marchignoli, Murer.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 36. Maran.
Sopprimere il comma 2.
7. 37. Margiotta.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 38. Mariani.
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: , se non è stato possibile individuare le professionalità richieste nell'ambito della pubblica amministrazione,
7. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
Sopprimere il comma 3.
7. 39. Cesare Marini.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: lettere b) e c) pendenti alla stessa data con le seguenti: lettera b), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente
all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.
*7. 1. Favia, Palomba, Mura, Di Stanislao.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: lettere b) e c), pendenti alla stessa data con le seguenti: lettera b), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.
*7. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l 'Agenzia procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
7. 300. Le Commissioni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Agenzia, di cui all'articolo 1, procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
7. 3. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Agenzia, di cui all'articolo 1, procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.
7. 40. Zazzera, Palomba, Favia, Di Stanislao.
Sopprimere il comma 1.
8. 30. Marrocu.
Sopprimere il comma 2.
9. 31. Martella.
Al comma 1, sostituire le parole: dall'attuazione del presente decreto con le seguenti: dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia di cui al presente decreto, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7.
10. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)