La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, indica i compiti attribuiti alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata;
tra i compiti attribuiti all'Agenzia figurano quelli di amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione, amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali e quelli in esito al procedimento penale;
il citato comma prevede inoltre alla lettera f) che l'Agenzia adotti iniziative e provvedimenti per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati;
si tratta di compiti complessi che interagiscono fortemente con il territorio ove insistono i beni sequestrati o confiscati e appare necessario in tale contesto una forte relazione tra la citata Agenzia e il Comune e la Regione ove sono ubicati i beni;
a garantire il coordinamento tra l'Agenzia e i Comuni e le Regioni interessate al fine del pieno coinvolgimento degli enti locali in particolare per quanto attiene l'assegnazione e la destinazione del bene sequestrato o confiscato alla criminalità organizzata.
9/3175/1. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge 4 febbraio 2010, n 4, istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
si tratta di un provvedimento importante che dovrà portare ad una maggiore efficacia nella gestione dei beni sequestrati o confiscati;
i dati relativi ai beni della criminalità organizzata che potrebbero essere oggetto di confisca o sequestro affermano che, ancora oggi, solo una minima parte di questi beni sono oggetto di azione di sequestro e confisca e che, in alcuni casi, i tempi per giungere alla definitiva confisca e alla possibilità di rassegnazione per usi istituzionali o sociali, fino alla alienazione, in determinate occasioni arrivano sino a 15 anni;
la lentezza nelle fasi di confisca e assegnazione nonché l'ancora insufficiente numero di beni confiscati rispetto alla realtà rischiano di non rendere efficace l'azione dell'Agenzia;
ad adottare tutte le misure e le iniziative di propria competenza affinché i tempi per la confisca e l'assegnazione di beni della criminalità organizzata, in particolare ai comuni per fini istituzionali e sociali, vengano abbreviati il più possibile, nonché per una maggiore efficacia degli strumenti di confisca dei considerevoli beni detenuti dalla criminalità organizzata.
9/3175/2. Lombardo, Commercio, Latteri, Lo Monte.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, al comma 4, lettera i), prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati possa provvedere alla eventuale istituzione di sedi secondarie in relazione a particolari esigenze;
è ampiamente condivisibile che la sede sia a Reggio Calabria, ma dovrebbe essere valutata l'istituzione di sedi secondarie in quei territori laddove insistono quantità significative di beni sequestrati e confiscati;
l'istituzione di sedi secondarie non può essere relegata ad una eventualità ma, anche in relazione ad una più efficace azione dell'Agenzia, debba essere valutata e prevista,
per una maggiore efficacia e tempestività dell'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati a prevedere l'apertura di sedi secondarie nei territori ove insistono quantità ingenti di beni confiscati alla criminalità organizzata.
9/3175/3. Latteri, Commercio, Lombardo, Lo Monte.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
la lettera f), comma 2, dell'articolo 1, attribuisce all'Agenzia il compito di adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati;
i beni confiscati potrebbero essere oggetto di utilizzo da parte del Comune interessato o di associazioni senza fine di lucro e con attività finalizzate esclusivamente ad interventi nel sociale;
è auspicabile che l'Agenzia nella fase di assegnazione e destinazione del bene confiscato tenga conto delle richieste pervenute dal Comune interessato ovvero da associazioni senza fine di lucro per sostenere interventi nel sociale,
a intervenire nei confronti dell'Agenzia affinché nella fase di adozione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per l'assegnazione e la destinazione del bene confiscato sia data la priorità alle richieste pervenute dal Comune interessato o da parte di associazioni senza fine di lucro operanti nel sociale.
9/3175/4. Commercio, Latteri, Lombardo, Lo Monte.
La Camera,
premesso che:
la lotta alla mafia rimane uno dei grandi obiettivi sui quali tutte le istituzioni devono impegnarsi sempre più per debellare un fenomeno che ha provocato, soprattutto nel Sud Italia, sottosviluppo;
la confisca di beni alla criminalità organizzata è uno straordinario strumento per il ripristino della legalità in molte parti del nostro Paese,
a prevedere assoluta priorità nella concessione di contributi e finanziamenti a quei comuni che, acquisendo patrimoni confiscati alla criminalità organizzata, provvedono alla sistemazione ed alla ristrutturazione degli stessi per l'allocazione di sedi per le forze dell'ordine.
9/3175/5. Cristaldi, Patarino, Vincenzo Antonio Fontana, Scelli, Angela Napoli.