A.C. 2172 ed abb.-A


EMENDAMENTI

Commercializzazione del metano per autotrazione.

Relatore: TORAZZI.

N. 1.

Seduta del 15 settembre 2011

ART. 1.
(Finalità).

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Definizioni).

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di origine non fossile con le seguenti: ottenuto a partire da fonti rinnovabili.
2. 20. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL).

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 20. Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Monai, Piffari.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione).

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) promuovere la realizzazione di impianti specializzati di distribuzione del metano per le pubbliche amministrazioni e le aziende municipalizzate al fine di favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: alla ricerca aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di progetti.
4. 1. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in 50 milioni di euro annui, si provvede per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 1-ter e mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate l'entità dei contributi di cui al comma 2, le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento dei contributi stessi, nonché specifiche disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.
   sopprimere l'articolo 5.
4. 20. Cimadoro, Borghesi, Piffari, Monai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate l'entità dei contributi di cui al comma 2, le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento dei contributi stessi, nonché specifiche disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 21. Cimadoro, Piffari, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
3. Il Ministro dello sviluppo economico dispone la realizzazione di studi di fattibilità e progetti pilota di terminal portuali per l'approvvigionamento di GNL per la propulsione navale, in particolare nei collegamenti di linea.
4. 22. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
3. Il Ministro dello sviluppo economico dispone la realizzazione di studi per la riduzione delle perdite ed emissioni in atmosfera di metano nelle fasi di trasformazione, trasporto, distribuzione, approvvigionamento e combustione del metano stesso, GNL e GPL inclusi.
4. 23. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione).

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione con le seguenti: delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore distributivo e del settore commerciale aventi specifica esperienza nel settore del metano per autotrazione.
5. 1. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale). – 1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.
  3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.
  4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
  5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
  6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
  7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o di gas di petrolio liquefatto o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in 60 milioni di euro annui, si provvede per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 9.
  9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
5. 020. Cimadoro, Borghesi, Piffari, Monai.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con metano, energia elettrica, idrogeno con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:
   a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
    1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
    2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
    3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali il metano e l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
    4) di prototipi di veicoli alimentati da metano, energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
   b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera a);
   c) dell'installazione di distributori di metano, di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale;
   d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4) della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

  2. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica». Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
  3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
  4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.
5. 021. Cimadoro, Borghesi, Monai, Piffari, Cambursano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – (Misure per la tutela della concorrenza e il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi). – 1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
  3. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ed al fine di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale, all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti»;
   b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
  «22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

  4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
   a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
   b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
   c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

  5. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 4.
  6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:
   a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;
   b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

  7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per territorio.
5. 022. Borghesi, Cimadoro, Piffari, Monai, Cambursano.

ART. 6.
(Abrogazioni).

(Votazione dell'articolo 6)