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PDL 1799

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1799



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPECIALE, MAZZONI

Istituzione di una speciale indennità pensionabile per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

Presentata il 15 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a valorizzare, dal punto di vista economico, le funzioni e le responsabilità dell'alta dirigenza militare con specifico riguardo agli ufficiali generali e agli ammiragli che ricoprono il grado di vertice nell'ambito interforze o di Forza armata: ciò in considerazione della carriera particolarmente selettiva percorsa da tale personale e degli incarichi di grande rilievo da esso ricoperti nell'organizzazione della difesa e della sicurezza (ad esempio comandante del COI, comandante delle forze operative delle tre Forze armate, Presidente del CASD, sottocapi di stato maggiore, Comandanti Territoriali, ecc.).
      Infatti, attualmente, il trattamento economico - in servizio e in quiescenza - dell'alta dirigenza militare (con specifico riferimento ai gradi di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti), sia delle Forze armate che delle Forze di polizia ad ordinamento militare, si compone di voci sostanzialmente equivalenti che portano, dopo oltre quaranta anni di carriera, a percepire una retribuzione netta pari a circa 5.700 euro mensili.
      Peraltro, in base alle norme vigenti, ai soli membri del Comitato dei capi di stato maggiore (cinque unità), al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri (che è anche membro del Comitato dei capi di stato maggiore) e al Comandante generale della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile che compensa adeguatamente gli altissimi incarichi di responsabilità, in analogia a quanto accade ai capi delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
      Tuttavia, effettuando un raffronto quantitativo tra le competenze mensili spettanti ai generali di corpo d'armata, è facile evidenziare che gli esclusi dalle predette cariche percepiscono un trattamento economico notevolmente inferiore a quello percepito dai predetti generali di corpo d'armata cui sono attribuite posizioni di vertice.
      Inoltre, se da un lato da tale situazione emerge l'inadeguatezza delle retribuzioni della maggior parte dei generali di corpo d'armata delle tre Forze armate, dall'altro lato non può non rilevarsi la sperequazione esistente a loro danno nei confronti dei pari-grado Vice comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali la speciale indennità pensionabile viene attribuita in quiescenza.
      Il medesimo effetto sperequativo si rileva anche nell'area tecnico-amministrativa, laddove si consideri che il Vice segretario generale della Difesa (posizione per dirigente civile) percepisce una retribuzione di circa il 40 per cento superiore a quelli del Vice segretario generale della Difesa (posizione per generale di corpo d'armata) e che un dirigente generale civile preposto a strutture dirigenziali generali percepisce circa il 15-20 per cento in più di un generale di corpo d'armata che ricopre analoga posizione.
      Alla predetta situazione si aggiunge l'effetto di appiattimento, prodottosi nel tempo, tra il trattamento economico dei generali di corpo d'armata (sia delle tre Forze armate, sia delle Forze di polizia ad ordinamento militare) e quello dei generali di divisione, nonostante che i generali di corpo d'armata ricoprano incarichi di primissimo rilievo e altissima responsabilità - certamente più gravosi di quelli affidati ai generali di divisione - sia nell'ambito della struttura organizzativa nazionale che in quella internazionale.
      In aggiunta, in quiescenza tale appiattimento è ulteriormente marcato per effetto del trattamento pensionistico dei generali di divisione, che rende la differenza di retribuzione del tutto trascurabile. Per tutte le suesposte motivazioni, risulta indispensabile pervenire ad un riequilibrio equitativo della situazione, che consenta di adeguare il trattamento dell'alta dirigenza militare alle funzioni effettivamente svolte e alle connesse responsabilità, riducendo sensibilmente le sperequazioni in atto anche rispetto ai dirigenti civili con funzioni equivalenti dell'area tecnico-amministrativa.
      In tale quadro, la presente iniziativa si propone di attribuire ai generali di corpo d'armata delle tre Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, un'indennità pari al 50 per cento della speciale indennità pensionabile. Tale indennità è elevata al 75 per cento per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono la carica di sottocapo di stato maggiore della Difesa e delle Forze armate, di Vice comandante dell'Arma dei carabinieri, di Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza nonché per il Vice segretario generale del Ministero della difesa.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e determinati in euro 14.349.478,77 per il 2008, in euro 16.408.711,51 per il 2009 e in euro 18.562.185,43 a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la speciale indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è attribuita, con le stesse modalità e nella misura del 50 per cento rispetto a quella percepita dai destinatari di cui all'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo, ai generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei predetti destinatari e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza già titolari della speciale indennità.
      2. La misura percentuale di cui al precedente comma è elevata al 75 per cento per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono la carica di sottocapo di stato maggiore della Difesa e delle Forze armate, di Vice comandante dell'Arma dei carabinieri, di Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza e per il Vice segretario generale della difesa.
      3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti dei predetti ufficiali in servizio alla data del 1o gennaio 2008, con decorrenza dalla medesima data e con esclusione degli ufficiali richiamati in servizio senza assegni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, determinato in euro 14.349.478,77 per l'anno 2008, in euro 16.408.711,51 per l'anno 2009 e in euro 18.562.185,43 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


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