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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2519 |
1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».
1. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso»;
b) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 251. - (Riconoscimento di figli incestuosi). - I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado
1. Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore».
1. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 253. - (Inammissibilità del riconoscimento). - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».
1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e ai suoi parenti legittimi e naturali».
1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 565 - (Categorie dei successibili). - Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».
1. Il terzo comma dell'articolo 537, il terzo comma dell'articolo 542, il secondo comma dell'articolo 566 e gli articoli 578 e 579 del codice civile sono abrogati.
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