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PDL 3632

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3632



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MESSINA, BORGHESI, DONADI, DI PIETRO, EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MONAI, MURA, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi dovute dai titolari delle concessioni e nuove norme per la riduzione delle emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio

Presentata il 15 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — I titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono tenuti al pagamento di aliquote di prodotto per la coltivazione, dette royalties, sulle loro produzioni.
      La disciplina di tali versamenti è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto.
      Le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento.
      I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni
 

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diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

          a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

          b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

          c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato.

      A decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti.
      Dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno.
      Con la presente proposta di legge si propone, all'articolo 1, che per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sia elevata al 50 per cento.
      Si rileva al riguardo che con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle royalties fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Ad ogni modo, attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento.
      Inoltre (articolo 1, comma 2), si propone di abolire lo sgravio fiscale previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Tale comma prevede per ciascuna concessione l'esenzione dal pagamento dell'aliquota, per i primi 20 milioni di metro cubo standard (Smc) di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.
      All'articolo 2 si prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009, per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come elevato ai sensi dell'articolo 1 della proposta di legge, sia corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività

 

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economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Rimane ferma la disposizione secondo cui alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno sia corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato. Infine, si dispone che, nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale sia ripartita nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.
      All'articolo 3 si prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009, il valore dell'aliquota per ciascuna coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia calcolato ai sensi dell'articolo 1 e che, nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3 dell'articolo 2.
      All'articolo 4, relativo alla destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale, si prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009 il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come elevato ai sensi dell'articolo 1 della proposta di legge, quando risulti relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale sia per il 60 per cento corrisposto alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la predetta quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
      All'articolo 5 si dispone che, al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto dovrà inoltre definire anche le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti. Si rileva al riguardo che tale disposizione altro non rappresenta che il precipitato della mozione n. 1-00084 presentata dal senatore Belisario e sottoscritta da tutto il gruppo dell'Italia dei Valori in data 28 gennaio 2009, di cui si riporta di seguito il testo:
      «Il Senato, premesso che:

          l'idrogeno solforato (H2, o acido solfidrico) è un acido estremamente velenoso e una prolungata esposizione ad esso può rivelarsi mortale per l'essere umano;

          in particolare, l'idrogeno solforato, classificato ad alte concentrazioni come veleno e paragonabile nei suoi effetti al cianuro, a basse dosi di emissione può causare disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore ricorrenza di aborti spontanei nelle donne. In alcuni casi i

 

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danni vengono considerati irreversibili, tanto è vero che da alcune recenti ricerche di carattere scientifico è emersa la potenzialità dell'idrogeno solforato a stimolare la comparsa del cancro al colon retto;

          in natura, l'idrogeno solforato si forma per decomposizione delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri e si trova nei gas di palude, nel petrolio greggio e nel gas naturale, rappresentando anche il sottoprodotto di alcune attività industriali quali la raffinazione del petrolio;

          tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di de-sulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;

          l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);

          negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm, ed il Massachusetts dello 0,006);

          in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le ”Linee Guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”, è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana;

          in un documento scientifico, redatto recentemente dai docenti del Department of Mathematics, California State University at Northridge, Los Angeles e del Department of Biomathematics della David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, vengono illustrati gli effetti prodotti sulla salute degli esseri umani dall'idrogeno solforato come sottoprodotto del processo di idrodesulfurizzazione del petrolio, anche alla luce dei progetti ENI ad Ortona, in Abruzzo, ove è prevista la realizzazione di un Centro oli simile a quello situato nella città di Viggiano, in Basilicata;

          l'analisi medico-scientifica mostra come anche un contatto quotidiano con basse dosi di idrogeno solforato dell'ordine di grandezza delle normali immissioni nell'atmosfera da un centro idrodesulfurizzazione (come quello di Viggiano), possa essere ad alta tossicità sia per la salute umana che per quella animale e vegetale. Lo studio, inoltre, fa menzione di incidenti che hanno riguardato alcuni pozzi in Basilicata come quelli di Policoro (Matera) e Monte Li Foi (Potenza) con due incidenti rilevanti nel 2002 e nel 2005 che hanno riguardato il Centro oli di Viggiano: incidenti gravissimi, sui quali non sono stati mai forniti i dati relativi all'emissione dell'idrogeno solforato, denotando insufficienti azioni di monitoraggio ambientale, prevenzione del rischio e screening medici costanti sulla popolazione residente che, come quella residente in prossimità del centro oli, ha presentato diversi esposti alla magistratura contro i dirigenti dell'ENI;

          la possibilità di venire in contatto con l'idrogeno solforato aumenta notevolmente per le popolazioni in vicinanza dei centri di lavorazione del petrolio e ad oggi sor

 

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prende constatare come manchino dati ufficiali di rilevazione dell'idrogeno solforato in Basilicata ed in Val d'Agri;

          si rileva al riguardo che nelle vicinanze dei centri di lavorazione del petrolio i livelli di idrogeno solforato possono essere 300 volte maggiori che in una normale altra città e che le centraline di monitoraggio presenti in Val d'Agri e nei pressi del centro oli di Viggiano diffondono esclusivamente i dati relativi ad alcuni parametri, ma non quelli relativi all'idrogeno solforato, i quali ultimi non si conosce se vengano o meno rilevati e da chi;

          a tale riguardo si rileva, inoltre, che nella sopra citata Val d'Agri si estrae l'80 per cento del petrolio italiano e che da una ricerca curata dall'Università della Basilicata, pubblicata dall'International Journal Food Science and Technology risulta che nel miele prodotto nella Val D'Agri si trovano alti tassi di benzeni ed alcoli e tale fatto potrebbe provocare pesanti contraccolpi, oltre che sull'ambiente e sulla salute, anche sul tessuto economico dell'area interessata dalle produzioni di tale alimento;
      considerato che:

          il modo più efficace di contrastare gli effetti dell'idrogeno solforato è quello di adottare misure di carattere preventivo che prevedano severe regolamentazioni che proibiscano la costruzione di pozzi petroliferi, oleodotti associati e qualsiasi industria di trattamento e lavorazione del petrolio in zone abitate e, soprattutto un radicale irrigidimento del limiti di rilascio di idrogeno solforato, in linea con quanto consigliato dall'OMS;

          in Italia, nella sola regione Basilicata, circa il 70 per cento del territorio è coperto da permessi estrattivi, mentre in altri Paesi come gli Stati Uniti d'America è imposto il divieto di estrarre il petrolio nei parchi, nei grandi laghi, a 160 chilometri dalla costa, ovvero sull'85 per cento del territorio nazionale e in Norvegia, dove l'estrazione del petrolio avviene in mare, non è possibile attivare le procedure di trivellazione se non a distanza di 50 chilometri dalla costa,
      impegna il Governo:

          a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti dal citato decreto ministeriale del 12 luglio 1990 in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità;

          ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi».

      L'articolo 6 prevede che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sia istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui all'articolo 1, di spettanza dello Stato. Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico si prevede che siano periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo in oggetto, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
      All'articolo 7, si stabilisce che le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla

 

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domanda una polizza assicurativa che copra anche i rischi ambientali di tali attività.
      All'articolo 8 si dispone che il Ministero dello sviluppo economico assicuri un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi, trasmettendo una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.
      L'articolo 9 prevede, infine, la clausola di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi).

      1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
      2. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è abrogato.

Art. 2.
(Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario).

      1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi.
      2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

 

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      3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

Art. 3.
(Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
      2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale).

      1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 1,

 

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quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente.
      2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale, di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Art. 5.
(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

      1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.
      2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il

 

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Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui all'articolo 1, di spettanza dello Stato.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata.
      4. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Polizza assicurativa per i rischi ambientali).

      1. Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza assicurativa che copra anche i rischi ambientali di tali attività.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti minimi della polizza di cui al comma 1.

 

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Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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