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PDL 4168

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4168



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIAMMANCO, CECCACCI RUBINO, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, PELINO, TOCCAFONDI

Introduzione dell'articolo 1138-bis del codice civile, concernente il diritto di detenere animali domestici per compagnia nelle abitazioni private

Presentata il 10 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge incide su un aspetto specifico della tutela degli animali, che necessita di un immediato intervento legislativo in attesa di una riforma di più ampio respiro che modifichi il codice civile e il codice penale e che dia piena attuazione all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, al titolo II della parte prima, recante «Disposizioni di applicazione generale», riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri.
      Considerato che, per la complessità della materia, ancora non è stato avviato l'esame della proposta di legge atto Camera n. 2122, recante «Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali» da me presentata il 29 gennaio 2009 insieme ad altri colleghi proprio al fine di colmare le lacune legislative in ambito sia civilistico che penalistico che impediscono all'Italia di avere una legislazione che tuteli gli animali sotto ogni aspetto della loro vita, ho ritenuto di estrapolare da tale proposta di legge una disposizione che intervenga sul particolare aspetto della detenzione di animali domestici nelle abitazioni private.
 

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      L'esigenza di presentare una proposta di legge che abbia ad oggetto solo uno dei temi affrontati dalla proposta di legge atto Camera n. 2122 trova la propria ragione nel fatto che l'8 marzo 2011 la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha avviato l'esame della proposta di legge n. 4041, recante «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici» approvata dal Senato della Repubblica. Con la presente proposta di legge si intende porre l'attenzione del Parlamento su un particolare aspetto della materia condominiale che altrimenti avrebbe rischiato di rimanere dimenticato.
      Come si è detto, la presente proposta di legge è volta a regolare la detenzione degli animali domestici nelle abitazioni private. Naturalmente non si intende introdurre una normativa che possa essere applicata indifferentemente a ogni animale, ma solo agli animali domestici posseduti per compagnia e senza scopi alimentari. Solo per questi animali, che sono definiti animali familiari, si vieta che nel regolamento di condominio possano essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possederli o a detenerli ovvero limitino la facoltà o le modalità del proprietario o del detentore di ospitarli nella sua abitazione.
      Pur ritenendo che a legislazione vigente si potrebbe affermare che qualsiasi clausola contrattuale o condominiale che limiti il diritto di ciascuno a ospitare nella propria abitazione, sia pure condominiale, un animale domestico sia contra legem, appare urgente introdurre nell'ordinamento una normativa che espressamente lo sancisca per fugare qualsiasi dubbio interpretativo. Naturalmente rimangono tutte le forme di tutela civile e penale che l'ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscano un danno dall'animale.
      La presente proposta di legge si compone di tre articoli: il primo diretto a sancire il divieto di inserire nel regolamento di condominio disposizioni che possano limitare la detenzione di animali familiari nelle abitazioni private, il secondo volto a specificare la nozione di animale familiare ed il terzo che consente l'accesso degli animali domestici familiari negli istituti di accoglienza per indigenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 1138-bis del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 1138 del codice civile è inserito il seguente:

          «Art. 1138-bis. – (Animali familiari detenuti nelle abitazioni private). – Nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare, nonché la facoltà o le modalità del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni non possono essere previste neanche da deliberazioni assembleari assunte all'unanimità. Ogni eventuale clausola che contrasti con le disposizioni del presente comma si considera come non apposta.
      Nessun accordo tra le parti contraenti, pubbliche o private, può avere ad oggetto limitazioni al diritto di possedere o di detenere un animale familiare o alla facoltà del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni comportano la nullità dell'accordo per illiceità della causa.
      Le clausole inserite in violazione delle disposizioni del primo comma nei contratti di locazione, di usufrutto di abitazione, di comodato d'uso e di vendita di immobili, se destinati ad uso abitativo, sono nulle a tutti gli effetti di legge.
      Il transito e la permanenza di animali familiari nelle parti comuni degli edifici ad uso abitativo o in aree private sono sempre consentiti e devono avvenire in presenza o sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che garantisce la pulizia degli spazi comuni eventualmente imbrattati dal proprio animale. Nel caso in

 

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cui si tratti di cani, il transito è consentito con l'ausilio del guinzaglio. Non è consentito ostacolare il transito e la permanenza, per il tempo necessario, alle persone che accudiscono gli animali familiari.
      Resta ferma la responsabilità civile del proprietario o del detentore, ai sensi dell'articolo 2052, per qualunque danno cagionato dall'animale».

Art. 2.
(Animale familiare).

      1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

          «Art. 71-bis. – Ai fini dell'articolo 1138-bis del codice, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazione, cessione a titolo oneroso o macellazione dei medesimi animali.
      La registrazione degli animali di cui al primo comma è a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'installazione di microchip.
      Sugli animali di cui ai commi primo e secondo di provenienza non certa o non dimostrabile sono effettuati gratuitamente, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, i controlli necessari per l'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono dichiarati adottabili.
      Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari».

 

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      2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.

Art. 3.
(Accesso degli animali familiari nelle strutture pubbliche di ricovero).

      1. Sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle strutture pubbliche di ricovero e di accoglienza per anziani, adulti, inabili o indigenti, degli animali familiari già di proprietà degli ospiti o comunque ad essi pervenuti anche successivamente al loro ingresso nelle menzionate strutture per donazione o altra acquisizione.


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