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PDL 4468

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4468



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCANDROGLIO, CATANOSO GENOESE, ABRIGNANI, BACCINI, BARANI, BARBIERI, BELCASTRO, BONINO, CASSINELLI, CASTIELLO, CIMADORO, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, FAVIA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, GIBIINO, GIRLANDA, GOLFO, LEHNER, LISI, MARCAZZAN, MARMO, MOFFA, NASTRI, PELINO, PIZZOLANTE, RAZZI, SANTELLI, SARDELLI, SBAI, SCELLI, TORTOLI, VENTUCCI, VOLONTÈ, ZACCHERA

Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e di attestazione della conformità all'originale

Presentata il 29 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia si contraddistingue per una quantità di ordini professionali inesistente negli altri Paesi occidentali: le rispettive leggi di istituzione sono chiamate a elaborare sofisticate distinzioni per attribuire agli iscritti l'esclusiva possibilità di compiere determinati atti (cosiddette «attività riservate»).
      Il sistema ordinistico, però, è in evidente difficoltà davanti alle sfide della concorrenza, ormai estesa a tutta l'Europa e proiettata verso una dimensione inevitabilmente globale: rimeditare profondamente la disciplina e il ruolo delle professioni intellettuali nel tessuto produttivo italiano è quindi diventata un'esigenza politica fondamentale al fine di dotare i professionisti degli strumenti giuridici ed economici adeguati ad affermare la propria indiscutibile capacità e ad affermarsi a livello internazionale.
      In attesa di una riforma complessiva del mondo delle professioni, che si auspica improntata al minor grado possibile di distorsione della concorrenza, come più volte raccomandato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo ha intrapreso il difficile cammino della riforma forense, quale tassello decisivo per una completa riforma della giustizia. Effettivamente, la realtà degli avvocati è quella che più pare aver subito le conseguenze di un'eccessiva presenza di iscritti all'Ordine in concomitanza con una
 

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legge professionale che non ha subìto sostanziali modifiche a partire dalla riforma del biennio 1933-1934.
      Nessun dubbio sul fatto che gli atti pubblici debbano essere redatti da un pubblico ufficiale allo scopo espressamente abilitato, ma autenticare le scritture private è un'operazione ben diversa che non richiede di certo lo stesso ruolo professionale.
      L'autenticazione delle sottoscrizioni, infatti, null'altro è se non l'attestazione che una determinata firma è stata apposta in un certo momento e in un certo luogo da una determinata persona, la cui identità è stata accertata dal soggetto davanti al quale tale sottoscrizione è stata apposta: nella grande maggioranza delle ipotesi, l'accertamento dell'identità dei sottoscriventi è effettuato mediante l'esibizione di un documento d'identità. Non a caso, infatti, in determinate ipotesi, del tutto residuali, altri soggetti, magari del tutto privi di preparazione giuridica, hanno la facoltà di autenticare determinate firme (si pensi al potere di autenticazione delle firme delle liste elettorali, che è in capo anche ai consiglieri comunali).
      Se poi si presta comparativamente attenzione ai poteri dell'avvocato, la situazione appare singolare: ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, infatti, la procura giudiziale deve essere rilasciata dal cliente al proprio difensore nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, in questo caso, l'avvocato ha il potere di autenticare la sottoscrizione del cliente se detta procura sia apposta a margine o in calce a un atto giudiziario, oppure sia apposta in un foglio separato «che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce». Quindi se una procura è sottoscritta e rilasciata a un avvocato su un foglio separato dall'atto cui si riferisce (e, magari, autonomamente prodotta in giudizio) essa non può essere autenticata dall'avvocato; se, al contrario, il medesimo atto è semplicemente pinzato a un atto giudiziario, lo stesso difensore acquista il ruolo di pubblico ufficiale abilitato ad autenticare una sottoscrizione.
      L'articolo 1 della proposta di legge, quindi, attribuisce anche agli avvocati il potere di autenticare la sottoscrizione di scritture private, mentre l'articolo 2 conferisce ai medesimi professionisti anche il potere di attestare la conformità all'originale. L'articolo 3 precisa che, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1 e 2, l'avvocato è, a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale ed è soggetto a tutti gli obblighi che gravano sui notai (si pensi, ad esempio, all'obbligo di richiedere la registrazione degli atti in cui le sottoscrizioni siano state autenticate, gravante sui notai ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, o all'obbligo di restituire alle parti l'originale della scrittura privata, tranne che nei casi previsti dalla legge).
      L'articolo 4, infine, delega al Consiglio nazionale forense l'adozione di una specifica disciplina avente ad oggetto la tenuta del registro che deve conservare le scritture private autenticate dall'avvocato, nonché l'emanazione di direttive specifiche per l'attuazione della legge, anche aventi ad oggetto la deontologia dell'avvocato e le tariffe applicabili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Potere di autenticazione delle firme apposte alle scritture private).

      1. L'avvocato può autenticare le firme apposte in fine delle scritture private e in margine dei loro fogli intermedi.
      2. L'autenticazione delle firme apposte in fine alle scritture private è stesa di seguito alle firme medesime e contiene la dichiarazione che le firme sono state apposte in presenza dell'avvocato e, quando occorrano, dei testimoni, con la data e con l'indicazione del luogo. Per l'autenticazione delle firme apposte nei margini e nei fogli intermedi l'avvocato aggiunge la propria firma di seguito alle medesime.
      3. Restano ferme le facoltà di autenticazione di firme conferite agli altri soggetti a ciò abilitati dalla normativa vigente.

Art. 2.
(Potere di attestazione della conformità all'originale).

      1. L'avvocato può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica.

Art. 3.
(Obblighi gravanti sugli avvocati e qualifica di pubblico ufficiale).

      1. Nell'esercizio dei poteri conferiti dagli articoli 1 e 2, l'avvocato è pubblico ufficiale ed è soggetto agli obblighi legali, regolamentari e deontologici gravanti sui notai, fatto salvo quanto disposto dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 4.

 

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Art. 4.
(Normativa di attuazione).

      1. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro istituito e tenuto dall'avvocato con le modalità determinate con regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive, anche in materia di deontologia e di tariffe professionali, per l'attuazione della presente legge.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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