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PDL 254

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 254



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di trasformare in perentori tutti i termini ordinatori che sono indicati nei codici di procedura civile e penale. Grazie a tale modifica, non ci sarebbero, quindi, più termini che uno dei nostri padri del diritto, Giuseppe Chiovenda, amava definire «canzonatori».
      Stabilire termini perentori per gli atti giuridici compiuti dai giudici, dalle segreterie e dalle cancellerie, equiparandoli a quelli previsti per le parti private di un processo, garantisce la sottoposizione a tempi certi dei processi civili e penali, dando garanzie di una giustizia più equa e di una maggiore responsabilizzazione degli uffici giudiziari.
      È una norma che connota le civiltà giuridiche più progredite quella di rendere certi e perentori i tempi della giustizia, a vantaggio sia dei cittadini sia dell'amministrazione della giustizia, eliminando l'odioso privilegio che costringe cittadini e avvocati a rispettare tempi che, a causa di un'asimmetrica discrezionalità, sono ben diversi da quelli concessi dall'ordinamento al giudice, con l'effetto di dilatare la somministrazione della giustizia sino a renderla certamente tardiva se non anche, nei casi più esecrabili, inutile.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 152:

              1) al primo comma, le parole: «anche a pena di decadenza,» sono soppresse;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «I termini sono perentori»;

          b) l'articolo 153 è abrogato;

          c) all'articolo 154:

              1) nella rubrica, la parola: «ordinatorio» è soppressa;

              2) nel primo periodo, le parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 173:

              1) al comma 1, le parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse;

          b) al comma 1 dell'articolo 175, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.


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