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PDL 263

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 263


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAMPARUTTI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI

Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di svolgimento di mansioni usuranti, disciplina del contratto a termine, lavoro intermittente e contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di modificare in senso liberale, nell'interesse innanzitutto dei lavoratori, soprattutto di quelli più svantaggiati e meno tutelati, e delle stesse imprese, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale». È infatti necessario evitare che l'obiettivo, da sempre posto dai radicali come prioritario, di «abolire la miseria» e migliorare le condizioni dei lavoratori nel nostro Paese, sia realizzato pagando dazio ad assunti puramente ideologici, che in quanto tali finiscono per prescindere dai dati della realtà, fino a scontrarvisi, e per danneggiare, nella vita reale, coloro che si assume di voler difendere. I presentatori della proposta di legge in oggetto intendono inoltre scongiurare il rischio che una norma come quella sui cosiddetti «lavori usuranti» possa danneggiare in modo serio la situazione dei conti pubblici.
      L'articolo 1, che riguarda appunto i lavori usuranti, risponde all'esigenza di prevenire lo sfondamento certo del tetto di 2,52 miliardi di euro stabilito dal Protocollo di luglio 2007. È necessario, a questo scopo, rendere più stretti i criteri per la concessione del beneficio. Si propone che il lavoratore per poter beneficiare del prepensionamento debba aver svolto lavori usuranti non solo per almeno metà della vita lavorativa, ma anche per sette anni nell'ultimo decennio di attività lavorativa. Se infatti il lavoratore era addetto a lavori usuranti, ad esempio, solo all'inizio della carriera e poi è stato trasferito in un ufficio o liberato dai turni notturni, è ovvio che non sussistono motivi per il prepensionamento.
      L'articolo 2 dimezza il termine di dodici mesi attualmente previsto per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito: la riforma degli ammortizzatori sociali e l'estensione dell'integrazione del reddito per tutti i disoccupati, a prescindere dal settore, dal contratto, dalla dimensione d'impresa e dalla mansione, è la questione più urgente per migliorare la vita dei precari e per ridurre la povertà.
      L'articolo 3 ripristina il testo originario del Protocollo di luglio 2007, che non stabiliva la durata del contratto a termine rinnovato.
      L'articolo 4 ripristina il lavoro intermittente. Il lavoro intermittente, o lavoro a chiamata, è un contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare le sue prestazioni quando ne ha effettivamente bisogno. Può essere a tempo indeterminato o determinato. Con questo contratto si vuole regolarizzare la prassi del cosiddetto «lavoro a fattura», ossia del lavoro autonomo reso da persone a cui non è richiesta solo una prestazione occasionale, ma un'attività lavorativa continuativa, anche se intermittente. In questo modo è possibile far emergere dal «nero» numerose attività e riconoscere ai lavoratori che vi facciano ricorso tutti i diritti di cui sono titolari i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
      L'articolo 5, infine, ripristina lo staff-leasing, ovvero la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. È un contratto che garantisce al massimo livello il lavoratore, finora poco utilizzato solo perché più costoso dell'appalto e del distacco, in cui sono utilizzati contratti precari o a termine.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 2), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa».

Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 3.

      1. All'articolo 1, comma 40, lettera b), capoverso 4-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il terzo periodo è soppresso.

Art. 4.

      1. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

Art. 5.

      1. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.


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