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PDL 837

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 837



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme di sostegno per i tetraplegici, gli affetti da grave insufficienza intellettiva e i soggetti con handicap gravi

Presentata il 7 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) ha portato alla ribalta l'argomento handicap, mirando al miglioramento globale della qualità della vita dei soggetti che si trovano in grave condizione di disagio a causa di patologie che comportano sofferenze fisiche e psichiche nonché difficoltà di inserimento sociale.
      Nei sedici anni trascorsi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 104 del 1992 molti sono stati i risultati positivi raggiunti, tanto che oggi si può affermare con assoluta tranquillità che l'assistenza ai portatori di handicap e la loro qualità della vita sono migliorate rispetto agli anni precedenti.
      Nel corso degli anni la legge n. 104 del 1992 ha però altresì evidenziato numerose lacune che, nonostante i miglioramenti apportati, ancora permangono e che riguardano in particolare la fascia degli handicappati gravi, particolarmente bisognosi di cure specialistiche e di assistenza e più sfavoriti nella ricerca di un inserimento a pieno titolo e in condizioni di autonomia nella famiglia a cui appartengono e nella società.
      L'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 definisce troppo genericamente la complessa realtà dei disabili, in quanto sembra considerare in posizione analoga chi, come ad esempio il paraplegico, conserva l'uso di determinati arti e quindi un minimo di funzionalità e chi, come il tetraplegico, non ha nessuna funzionalità negli arti e quindi vive in una condizione di completa dipendenza dagli altri.
      È qui che risiede il fondamento della presente proposta di legge: occorre prevedere, cioè, un'assistenza continuativa e più qualificata (articolo 3) e monitorare i bisogni di questa categoria svantaggiata di persone in ambito regionale (articolo 4), per poter comprendere sempre meglio quali siano gli effettivi ostacoli e ricercare soluzioni adeguate al pieno ed effettivo inserimento di queste persone nella famiglia e nella società. Occorre altresì una specifica e mirata presenza dello Stato in questo settore, attraverso gli uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che deve esercitare una funzione di controllo e di redistribuzione dei fondi non assegnati e non utilizzati, contribuendo a una migliore efficienza del servizio e a fornire la possibilità ai disabili, destinatari della presente proposta di legge, di sentirsi cittadini italiani tutelati, protetti e rispettati nelle loro normali aspettative di vita.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. I soggetti beneficiari della presente legge sono tutte le persone affette da tetraplegia, da grave insufficienza intellettiva o da gravi menomazioni permanenti che comportano l'impossibilità per il soggetto di attendere ai propri bisogni primari. L'elenco delle patologie ammesse, in quanto gravi e permanenti, ai benefìci della presente legge è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le persone che soffrono delle patologie di cui al comma 1 sono equiparate ai grandi invalidi ai fini di ogni beneficio concesso a tale categoria di soggetti ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.
(Interventi integrativi di sostegno).

      1. Al fine di favorire la piena integrazione familiare e sociale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni programmano piani di intervento integrativi dei servizi resi dagli enti locali.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono:

          a) in forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale svolte da operatori specializzati che garantiscono la presenza a fianco del disabile per l'intera giornata;

          b) nell'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza;

          c) nel rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con handicap grave.

Art. 3.
(Personale specializzato).

      1. Gli operatori assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), devono essere in grado di adempiere a tutte le mansioni concernenti l'assistenza del soggetto fruitore anche per quanto attiene alle problematiche paramediche e devono altresì essere in grado di provvedere alla mobilità del medesimo.
      2. Al fine di garantire la formazione del personale di cui al comma 1, le regioni e i comuni istituiscono appositi corsi di formazione per il personale specializzato.
      3. Nei casi in cui sia impossibile reperire personale specializzato, si può inserire nel piano di intervento regionale un familiare in possesso della necessaria qualificazione.

Art. 4.
(Ripartizione delle risorse).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 15 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Tali finanziamenti sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale al numero dei soggetti aventi diritto residenti nel rispettivo territorio di competenza.
      2. Ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, censiscono il numero degli aventi diritto alle prestazioni di cui alla presente legge, dandone opportuna comunicazione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Sulla base delle indicazioni ricevute il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge al Ministro della solidarietà sociale. In tale relazione sono altresì avanzate proposte in merito a interventi urgenti per migliorare le condizioni di vita dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, residenti nel territorio regionale o della provincia autonoma. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano erogato o impegnato i finanziamenti loro assegnati ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone un nuovo piano di ripartizione delle risorse assegnate.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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