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PDL 1212

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1212

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria

Presentato il 30 maggio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, stabiliva - nella sua formulazione originaria - che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.
      L'originario termine di cinque anni è stato successivamente ridefinito in sette anni (dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45) e quindi in nove anni (dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51).
      Per effetto di tali disposizioni, e tenuto conto del fatto che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha acquistato efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999 (secondo quanto stabilito dall'articolo 247, comma 1, del medesimo decreto legislativo), la possibilità di avvalersi di magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario verrebbe meno alla data del 2 giugno 2008 (data di scadenza del termine di nove anni).
      Ora, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto «decreto-legge milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, sono stati ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
      L'adozione del presente decreto-legge si rende quindi necessaria al fine di eliminare il conflitto esistente tra la disposizione contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (in forza della quale non è più possibile adibire i magistrati onorari all'esercizio di funzioni giurisdizionali, come previsto dall'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, decorso il termine del 2 giugno 2008) e quella contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 (che ha disposto la proroga - fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 - dei magistrati onorari in scadenza alla data del 31 dicembre 2007).
      Si è reso opportuno a tale fine modificare il termine finale indicato nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (facendolo coincidere con la data del 31 dicembre 2009), per continuare ad applicare fino a tale data le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e per salvaguardare sotto il profilo organizzativo i provvedimenti tabellari adottati.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo proposto è volto ad armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (da ultimo disposta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento incide sull'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il provvedimento, come già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali.

F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Nel provvedimento non sono introdotte nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le modifiche alla legislazione vigente sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non vi sono effetti abrogativi.

3. Ulteriori elementi

A)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L'intervento normativo coinvolge il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e l'ordine giudiziario.

B)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Necessità di armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (da ultimo disposta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'intervento normativo si propone di consentire l'applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2009, delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica del tribunale ordinario, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

D)  Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Nulla da rilevare.

E) Aree di «criticità».

        Nulla da rilevare.

F)  Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie: valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il decreto-legge appare lo strumento normativo più appropriato, tenuto conto della imminente scadenza (2 giugno 2008) del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.


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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(omissis)

Art. 245.

      1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto.

(omissis)


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 30 maggio 2008, n.95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        Visto l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio di funzioni giudiziarie a magistrati onorari, in ragione delle disfunzioni che la cessazione della loro attività recherebbe agli uffici giudiziari;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

Art. 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 maggio 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alfano, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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