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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1212 |
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo proposto è volto ad armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (da ultimo disposta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'intervento incide sull'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Il provvedimento, come già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Nel provvedimento non sono introdotte nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Le modifiche alla legislazione vigente sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non vi sono effetti abrogativi.
3. Ulteriori elementi
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
L'intervento normativo coinvolge il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e l'ordine giudiziario.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
Necessità di armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (da ultimo disposta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
L'intervento normativo si propone di consentire l'applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2009, delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica del tribunale ordinario, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
Nulla da rilevare.
E) Aree di «criticità».
Nulla da rilevare.
F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie: valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Il decreto-legge appare lo strumento normativo più appropriato, tenuto conto della imminente scadenza (2 giugno 2008) del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 30 maggio 2008, n.95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
Visto l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio di funzioni giudiziarie a magistrati onorari, in ragione delle disfunzioni che la cessazione della loro attività recherebbe agli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2008.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alfano, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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