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PDL 607

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 607



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, DOZZO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CONSIGLIO, GUIDO DUSSIN, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, SALVINI, STUCCHI, VANALLI

Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Le regioni del nord vantano una gloriosa tradizione di adesione e di fattiva partecipazione al Corpo degli alpini, il cui sacrificio e spirito di abnegazione sono universalmente riconosciuti e attestati dal Labaro nazionale sul quale sono appuntate 211 Medaglie d'oro. Con il passaggio dalla leva al reclutamento professionale si è compiuto un processo di ristrutturazione e di riforma delle Forze armate che coinvolge tutte le strutture operative. La prima fase di reclutamento dei volontari ha drasticamente ridotto la partecipazione delle popolazioni locali residenti nell'arco alpino, storicamente fonte principale dell'arruolamento di leva. La progressiva professionalizzazione del personale militare italiano ha profondamente modificato l'identità del Corpo degli alpini. Negli ultimi anni, per fare fronte ai sempre più larghi vuoti aperti negli organici dalla preferenza dei giovani del nord Italia per il servizio civile sostitutivo, ai reparti delle truppe alpine viene destinata un'aliquota sempre crescente di volontari provenienti dalle regioni del sud. Tutto ciò incide profondamente sull'efficacia operativa delle unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine, snaturandone l'identità e spezzando i secolari legami con il retroterra sociale di cui sono tradizionalmente espressione. Se non si cercherà di porre rimedio a questa tendenza il Paese sarà privato dell'apporto che gli alpini come comunità riescono a dare anche dopo la cessazione del periodo prestato al servizio delle Forze armate. La presente proposta di legge è volta al mantenimento della presenza di truppe alpine nelle località che tradizionalmente le hanno ospitate e dove, sin dalla prima guerra mondiale, hanno operato. A tale fine è indispensabile conservare il forte legame identitario che le contraddistingue e assecondare le esigenze di addestramento che solo questi territori possono garantire.
      Durante l'iter che condusse all'approvazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante l'anticipo della sospensione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace, si discusse degli incentivi da adottare per favorire il reclutamento dei giovani nelle regioni dell'arco alpino, e ciò allo scopo di evitare il tramonto delle tradizioni del Corpo degli alpini. Dall'atto della loro costituzione, gli alpini si sono sempre contraddistinti non solo per il carattere regionale e locale delle loro unità, fonte di straordinaria coesione nei momenti di maggiore difficoltà, ma per il fatto di costituire una comunità legata al territorio che non è composta dai soli militari in servizio, bensì anche da coloro che si trovano in congedo. I raduni dell'Associazione nazionale alpini (ANA), che richiamano tuttora molte decine di migliaia di partecipanti, ne sono probabilmente l'attestazione più evidente. Indiscusso - e ben noto agli amministratori locali dei comuni dell'arco alpino - è altresì l'apporto dato dalle sezioni dell'ANA nelle circostanze in cui si rendono necessari gli interventi della Protezione civile. Nel corso delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul nostro Paese, l'ANA si è distinta per l'altruismo e per lo slancio con cui ha prestato il proprio soccorso alle popolazioni colpite, grazie ad una operatività che si fonda, oltre che sul personale di leva, anche su volontari in grado di coordinare con efficienza e con tempestività tutte le attività di intervento e di soccorso. Tale valore è stato solennemente riconosciuto dal Presidente della Repubblica che ha insignito l'ANA della Medaglia d'oro al valor civile per l'opera prestata nell'alluvione del novembre 1994 in Piemonte, dove l'Associazione si è distinta per qualità e per numero di persone, di mezzi, di energie e di risorse profusi.
      Quattro anni fa, per ovviare al declino degli arruolamenti nelle regioni dell'arco alpino, si introdussero le disposizioni che attualmente sono raccolte nell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226. Particolarmente significativa, tra queste, appare la norma che figura nel comma 2 del citato articolo, che così recita: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro». Sfortunatamente, però, la risposta dei giovani dell'arco alpino è stata deludente. Di conseguenza, il carattere regionale e il radicamento territoriale delle unità dipendenti dai reparti delle truppe alpine stanno progressivamente venendo meno. Il cappello con la penna viene certamente indossato con dignità e onore da giovani uomini e donne di molte zone del nostro Paese, come è emerso anche in occasione degli attentati compiuti dai nostalgici del regime talebano in Afghanistan, ma sono sempre meno quelli tra loro che provengono dalle regioni che alimentarono un tempo le brigate Julia, Cadore, Taurinense e Tridentina. È quindi facile prevedere a medio-lungo termine l'esaurimento degli alpini come comunità territoriale, con conseguente impoverimento culturale delle regioni ove più forte è stato storicamente il loro radicamento.
      La presente proposta di legge nasce dalla volontà di compiere un salto di qualità nell'opera di salvaguardia e di ripristino del legame tra Alpi ed alpini, introducendo un regime rafforzato e mirato di incentivi. L'elemento più forte è rappresentato dall'integrazione di paga, che tiene conto dei dislivelli di reddito esistenti tra le regioni dell'arco alpino e il resto d'Italia e viene pertanto portata dai 50 euro mensili attualmente previsti a 500 euro, e comunque a una misura non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria. È altresì previsto che sia garantito, nei limiti del possibile, lo svolgimento del servizio in siti prossimi al comune di residenza dei volontari in ferma prefissata, fatte salve naturalmente le circostanze che implichino l'impiego operativo. L'intervento sulla composizione delle commissioni chiamate a giudicare dei requisiti psico-attitudinali dei giovani aspiranti è invece suggerito dalla necessità di ovviare alle sempre più frequenti segnalazioni di abusi e discriminazioni compiuti proprio ai danni degli aspiranti volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino. A fronte di questi privilegi, e a tutela del rapporto esistente tra gli alpini e il loro retroterra sociale, è inoltre previsto l'inserimento dei giovani congedati in un'apposita riserva fino al compimento del quarantesimo anno di età. Tale riserva è mobilitabile in caso di calamità naturale ed è messa a disposizione delle autorità regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino interessate dall'eventuale evento calamitoso.
      Il problema della crisi d'identità del Corpo degli alpini è avvertito acutamente. È sembrato perciò opportuno prevedere per l'entrata in vigore della legge tempi più rapidi di quelli ordinari.
      Considerata l'elevata valenza sociale e culturale della presente proposta di legge, se ne sollecita la rapida approvazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

      1. L'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della loro regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.
      2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti scoperti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2009, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.
      4. Ove possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono assegnati a reparti aventi base in prossimità del rispettivo comune di residenza.
      5. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine sono inseriti nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.
      6. Le commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale residente nelle medesime zone».

Art. 2.
(Compiti dell'Associazione nazionale alpini).

      1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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