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PDL 1305

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1305



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAGANO, MUSSOLINI, BINETTI, CARLUCCI, POLIDORI, VOLONTÈ, POLLEDRI, DEL TENNO, DE GIROLAMO, D'ANTONI, SANTELLI, CECCACCI RUBINO, CAPITANIO SANTOLINI, MARINELLO, ABRIGNANI, GIOACCHINO ALFANO, ARMOSINO, BARBIERI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BONIVER, CATANOSO, CENTEMERO, CICU, GIANFRANCO CONTE, CRISTALDI, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DI VIRGILIO, DISTASO, FALLICA, RENATO FARINA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, FRANZOSO, FRASSINETTI, GARAGNANI, GERMANÀ, HOLZMANN, IANNACCONE, IANNARILLI, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAINATI, LO PRESTI, MARSILIO, MAZZUCA, MILO, MINARDO, MISURACA, MOLES, NIRENSTEIN, PALMIERI, PAROLI, PELINO, PICCHI, PUGLIESE, REPETTI, ROMELE, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SAVINO, SCANDROGLIO, SISTO, SOGLIA, TOCCAFONDI, TORRISI, VELLA, VITALI

Modifiche al codice penale per la prevenzione e la repressione della pedofilia e introduzione del reato di pedofilia culturale

Presentata il 17 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata ad assicurare una maggiore sensibilizzazione per quello che concerne la prevenzione e la repressione della pedofilia, mediante l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice all'interno del codice penale, e cioè il reato di pedofilia culturale, connesso agli abusi sessuali su minori.
      Il presente provvedimento si compone di tre articoli, il primo dei quali inserisce all'interno della rubrica dell'articolo 609-quater del codice penale la parola «pedofilia», fino ad oggi non menzionata in alcun testo legislativo o codicistico del nostro ordinamento giuridico.
      Com'è noto, con il termine «pedofilia» ci si riferisce a quel disturbo della sessualità - che la quarta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) definisce correttamente «parafilia» - in virtù del quale il soggetto pedofilo predilige di compiere atti sessuali con bambini prepuberi (generalmente infradodicenni), in quanto incapace di reggere un rapporto sessuale paritario con un soggetto che abbia raggiunto una certa maturità sessuale.
      Il codice penale, invero, al citato articolo 609-quater, prevede genericamente, quali condotte criminose, gli atti sessuali con minorenne, stabilendo, al quinto comma, una circostanza aggravante per i casi in cui la vittima minorenne non abbia compiuto gli anni dieci, per i casi, cioè, di pedofilia vera e propria.
      Introdurre la parola «pedofilia», anche solo all'interno della rubrica di tale norma incriminatrice, è fondamentale e significativo sia in virtù di quella funzione general preventiva che diritto penale nel nostro ordinamento giuridico è deputato ad assolvere, sia per contrastare l'emergente fenomeno di quella tanto perversa e insidiosa, quanto sottile cultura (oseremmo dire lobby) che tende a far normalizzare la pedofilia, mediante una pregnante e subdola azione culturale fondata sulla giustificazione e sulla tolleranza di un tale comportamento sessuale nei confronti dei bambini (si vedano il primo Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia, elaborato dal Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE), nonché l'analisi e lo studio condotto dall'Associazione METER di don Fortunato Di Noto con l'istituto di bioetica e sessuologia presso la Pontificia facoltà teologica San Tommaso di Messina, pubblicati nel Nuovo dizionario di bioetica, edito dalla Elledici, alla voce: Pedofilia).
      A tale fine, la presente proposta di legge, con la disposizione di cui all'articolo 2, vuole altresì introdurre nel titolo V del libro secondo del codice penale, tra i delitti contro l'ordine pubblico, proprio per i risvolti pericolosi e destabilizzanti che deriverebbero dall'affermarsi della cultura pedofila, il reato di pedofilia culturale, quale specifico reato di apologia da aggiungere a quelli già esistenti (si vedano le condotte punite dall'articolo 414 del medesimo codice penale).
      Con il nuovo articolo 414-bis del codice penale si vuole infatti punire una serie di condotte, soprattutto apologetiche e di istigazione, nonché di pubblicizzazione, diffusione e divulgazione, con qualunque mezzo, dei contenuti legittimanti tale cultura, che sicuramente ricadono nell'illiceità, travalicando i confini della libera manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, perché connesse a un crimine la cui estrema gravità è generalmente riconosciuta in tutti gli ordinamenti, quale appunto l'abuso sessuale sui bambini, la cui «intangibilità sessuale» è garantita sia a livello costituzionale, sia dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
      Per quanto riguarda, poi, l'aspetto propriamente repressivo, attesa la gravità del fenomeno, si è voluto stabilire una pena minima edittale più elevata rispetto agli altri reati di apologia e di istigazione, nonché una pena pecuniaria, disponendo altresì, per tale reato, l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta, prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla rubrica dell'articolo 609-quater del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pedofilia».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 414-bis. - (Pedofilia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa l'apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies, ovvero dagli articoli 609-bis e 609-octies, compiute in danno di minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000».

Art. 3.

      1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «414-bis,».

Art. 4.

      1. All'articolo 600-septies, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «per i delitti previsti dalla presente sezione» sono inserite le seguenti: «ovvero per il delitto di cui all'articolo 414-bis»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «ai delitti previsti dalla presente sezione» sono inserite le seguenti: «o al delitto di cui all'articolo 414-bis».


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