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PDL 808

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 808



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 7 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In una riforma globale della scuola, comprendente, peraltro, l'autonomia scolastica, non possono non essere revisionati gli organi collegiali che, dai primi decreti delegati del 1974, escono certamente con un bilancio fallimentare.
      Il sistema degli organi collegiali d'istituto e territoriali deve essere necessariamente collegato al modello di autonomia scolastica, dovendo coerentemente contribuire alle finalità che lo stesso disegno autonomistico persegue; per tale motivo la presente proposta di legge ne offre una nuova denominazione: organismi di partecipazione e di responsabilità.
      La revisione degli organi collegiali si rende necessaria anche al fine di evitare genericità, ambiguità, duplicazione e sovrapposizione dei vari organi e per contenere i rispettivi e derivati rischi di svuotamento e di conflittualità alcune volte registratisi.
      La ridefinizione degli organi collegiali deve delineare un impianto che sia coerente con i nuovi assetti autonomistici delle istituzioni scolastiche, che hanno a livello locale il loro momento decisionale e deliberativo e il baricentro gestionale e che necessitano, perciò, di un maggiore raccordo con il territorio e con la comunità civile che su esso insiste.
      La presente proposta di legge si compone di 26 articoli suddivisi in quattro capi.
      Il capo I individua gli organismi di partecipazione e di responsabilità a livello di istituto; il capo II individua gli stessi organismi a livello distrettuale; il capo III individua quelli a livello nazionale; il capo IV individua, invece, le strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITÀ A LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 1.
(Funzioni degli organismi di partecipazione e di responsabilità).

      1. Gli organismi di partecipazione e di responsabilità hanno il compito di coinvolgere le componenti interne ed esterne all'attività e alla gestione delle istituzioni scolastiche.
      2. Ciascuna istituzione scolastica è rappresentata dal direttore didattico e istituisce i seguenti organismi:

          a) consiglio di presidenza;

          b) consiglio di amministrazione;

          c) collegio dei docenti;

          d) organismo partecipativo di intersezione, di interclasse e di classe;

          e) commissione di verifica e di valutazione.

Art. 2.
(Direttore didattico).

      1. Il direttore didattico rappresenta la singola istituzione scolastica, presiede il consiglio di presidenza, il consiglio di amministrazione e tutti gli organismi di partecipazione e di responsabilità di istituto, tranne quelli costituiti da soli alunni o da soli genitori; svolge funzioni di direzione, gestione e controllo; cura i rapporti con le famiglie e con gli studenti, nonché le relazioni esterne con gli enti e con le agenzie operanti sul territorio.
      2. Il direttore didattico è tenuto a presentare trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio dei docenti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal piano didattico di istituto.
      3. Il direttore didattico amministra, organizza e gestisce il servizio secondo criteri di efficienza e di efficacia; stipula contratti e convenzioni, indice le gare, acquisisce i preventivi di spesa, conduce le trattative, effettua gli acquisti e sottoscrive i contratti di fornitura di beni e di servizi.
      4. Ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, il direttore didattico è altresì responsabile dei risultati complessivi raggiunti nella gestione del servizio scolastico reso dall'istituto.

Art. 3.
(Consiglio di presidenza).

      1. Il consiglio di presidenza è formato dal direttore didattico e dai collaboratori, nonché dal coordinatore amministrativo.
      2. Il consiglio di presidenza funge da supporto all'attività del direttore didattico.

Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione elabora gli indirizzi generali, approva e verifica il piano didattico di istituto, predisposto dal collegio dei docenti, delibera il regolamento interno dell'istituto, determina i criteri di partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica, delibera gli indirizzi generali e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio e il conto consuntivo.
      2. Il consiglio di amministrazione svolge le specifiche funzioni per l'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo.
      3. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, di cui tre docenti, quattro genitori nella scuola primaria e secondaria di primo grado, e due genitori e due studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
      4. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione il direttore didattico, che lo presiede, e il coordinatore amministrativo, che cura anche la verbalizzazione delle sedute.
      5. Quando l'istituzione è costituita da scuole di diverso ordine, grado e tipo, il numero dei seggi ai fini delle elezioni di cui al comma 6 è attribuito proporzionalmente al numero dei componenti del corpo elettorale delle differenti scuole, garantendo comunque la presenza di tutte le rappresentanze dei diversi ordini, gradi e tipi di scuola.
      6. Il consiglio di amministrazione è eletto da tutte le componenti di ruolo delle istituzioni scolastiche chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza.
      7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 5.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso ciascuna istituzione scolastica.
      2. Il collegio dei docenti è presieduto dal direttore didattico.
      3. Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione interna dell'azione educativa dell'istituto. Sulla base degli indirizzi generali proposti dal consiglio di amministrazione e delle risorse disponibili, e tenuto conto delle proposte delle famiglie e degli studenti, nonché degli obiettivi e degli indirizzi nazionali, il collegio elabora il piano didattico di istituto. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
      4. Il collegio dei docenti, inoltre:

          a) formula proposte al direttore didattico per la formazione e la composizione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di amministrazione;

          b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;

          c) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe;

          d) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

          e) elegge, in numero non superiore a quattro e proporzionalmente al numero degli alunni della singola istituzione scolastica, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico;

          f) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione;

          g) elegge i suoi rappresentanti in seno alla commissione di verifica e di valutazione;

          h) esprime al direttore didattico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente, quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

      5. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
      6. Le funzioni di segretario del collegio dei docenti sono attribuite dal direttore didattico a uno dei docenti collaboratori facenti parte del consiglio di presidenza.

Art. 6.
(Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe).

      1. I consigli di intersezione nelle scuole dell'infanzia, di interclasse nelle scuole primarie e di classe nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono composti dal direttore didattico, che li presiede, da tutti i docenti della classe, da due genitori e, negli istituti secondari di secondo grado, anche da due studenti, eletti dalle rispettive rappresentanze.
      2. I consigli di cui al comma 1 sono costituiti dai soli docenti di classe quando esprimono la valutazione periodica del profitto degli alunni.

Art. 7.
(Consiglio degli studenti e consiglio dei genitori).

      1. In ciascuna istituzione scolastica, ove previsto nel regolamento interno, possono essere istituiti il consiglio degli studenti e il consiglio dei genitori.
      2. Il consiglio degli studenti è costituito da due studenti rappresentanti di ciascuna classe della singola istituzione scolastica.
      3. Il consiglio degli studenti formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione in materia di programmazione e di organizzazione delle attività scolastiche, con particolare riferimento al progetto didattico di istituto.
      4. Il consiglio dei genitori è costituito da due genitori rappresentanti di ciascuna intersezione, interclasse o classe della singola istituzione scolastica.
      5. Il consiglio dei genitori formula proposte, pareri e indicazioni atti a migliorare l'attività organizzativa ed educativa della scuola.

Art. 8.
(Commissione di verifica e di valutazione).

      1. Ciascuna istituzione scolastica istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal direttore didattico, e costituita da quattro docenti di ruolo.
      2. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere all'autovalutazione del funzionamento del la scuola e dell'attività educativa e didattica e, in particolare, garantisce:

          a) la tutela del diritto dell'alunno a una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

          b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

          c) i criteri minimi di produttività della singola istituzione scolastica.

Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge i regolamenti delle istituzioni scolastiche sono adottati dai consigli di istituto in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 possono subire modifiche apportate dai nuovi consigli di amministrazione delle singole istituzioni scolastiche.

Capo II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITÀ A LIVELLO DISTRETTUALE

Art. 10.
(Istituzione e fini del distretto scolastico).

      1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in comprensori che assumono la denominazione di «distretti scolastici». Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. I decreti di cui al presente comma indicano, altresì, anche le sedi dei distretti.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può indire conferenze nazionali interregionali o regionali dei distretti scolastici, alle quali possono essere chiamati a partecipare, ove ritenuto opportuno, gli assessori regionali e le autorità scolastiche periferiche competenti, per verificare la congruità e l'efficienza di tali organi distrettuali e per attivare, con il loro coinvolgimento, speciali progetti al servizio della scuola e per la crescita culturale e civile delle comunità locali. In accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche le regioni possono convocare, per le proprie competenze, conferenze regionali dei distretti scolastici. Tali conferenze possono essere richieste anche da almeno il 50 per cento dei presidenti dei distretti scolastici del livello di cui si chiede la conferenza.
      3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione degli utenti e degli operatori del servizio scolastico, degli enti locali, delle istituzioni culturali e delle forze sociali alla vita della scuola per le finalità e nei modi previsti dal presente capo.
      4. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa e ha la gestione dei fondi necessari; è dotato di una sede idonea e di un organico adeguato e funzionale. I fondi di gestione del distretto sono assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui si aggiungono i contributi dei comuni fissati in proporzione al numero degli abitanti. Progetti e iniziative finalizzati secondo le proprie competenze sono finanziati dalle regioni e dalle province; le comunità montane possono finanziare attività specifiche riguardanti il proprio territorio.
      5. L'organico del distretto scolastico è composto da un responsabile amministrativo e da assistenti assegnati per attività programmate e finanziate.
      6. Per l'assegnazione del responsabile amministrativo si valuta:

          a) la professionalità acquisita e documentata dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) con un minimo di tre anni di servizio presso il distretto scolastico;

          b) la continuità di servizio presso il distretto scolastico;

          c) l'idoneità acquisita con pubblico concorso per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo o acquisibile con un esame consistente in un colloquio riservato al personale ATA già operante nei distretti.

      7. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 6 è confermato nei distretti scolastici il personale già utilizzato.

Art. 11.
(Determinazione dei distretti scolastici).

      1. Nella determinazione dei distretti scolastici si tiene conto dei seguenti criteri:

          a) il distretto scolastico deve normalmente corrispondere a un ambito subprovinciale di medie dimensioni, omogeneamente e originariamente definito come bacino di utenza di servizi scolastici in cui, di regola, sia assicurata la presenza di tutti gli ordini di scuola fino a quella di secondo grado;

          b) oltre che allo sviluppo demografico e scolastico e all'espansione urbanistica si fa prevalente riferimento alle caratteristiche geografiche, sociali, economiche e culturali del comprensorio interessato, nonché allo stato delle infrastrutture e dei trasporti;

          c) la conterminazione dei distretti scolastici avviene all'interno delle competenze territoriali di un ufficio scolastico regionale. Tra distretti limitrofi di diverse province, se insistono su comprensori delle medesime caratteristiche, possono essere attivati programmi in comune. In ogni caso deve essere evitato lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.

Art. 12.
(Finalità dei distretti scolastici).

      1. Il distretto scolastico opera, in un comprensorio omogeneamente caratterizzato a livello interscolastico e infraistituzionale, quale osservatorio per l'esercizio del diritto allo studio, per l'orientamento scolastico e professionale e per la crescita culturale e civile della comunità. Ha compiti di proposta, di coordinamento e di verifica per l'offerta degli ordini scolastici e dei servizi alla scuola; attiva programmi per la crescita della qualità nella scuola, per l'apporto alle finalità della scuola di ogni utile riferimento territoriale, per l'educazione permanente e per la diffusione della cultura sul territorio. Il ruolo di osservatorio è finalizzato al monitoraggio della domanda e dei flussi scolastici, dell'osservanza dell'obbligo scolastico e all'analisi delle cause dell'abbandono, conoscenze indispensabili per elaborare indirizzi utili alle comunità locali per i piani al diritto allo studio e i criteri per la realizzazione della scuola. Tale centro può inoltre servire alle scuole del comprensorio per l'elaborazione di dati, per l'offerta di informazioni e di documentazioni, nonché per sostenere l'innovazione e la multimedialità. Con tale mezzo sono censite, divulgate e riscontrate le opportunità educative, culturali, sportive e professionali che si attivano sul territorio.
      2. Con una conferenza annuale dei servizi il distretto scolastico coordina:

          a) il piano poliennale dell'offerta di scuole e di istituti e della razionalizzazione scolastica nel comprensorio distrettuale, con un progetto di localizzazione e di adeguamento delle strutture scolastiche pubbliche da sostenere, per le rispettive competenze, con accordi di programma tra comuni e di questi con l'amministrazione provinciale. Il finanziamento di opere per le scuole secondarie di primo e di secondo grado è condizionato dall'esistenza di tale piano;

          b) il programma annuale dei servizi e dell'assistenza per garantire il diritto allo studio e l'accesso e la frequenza scolastici;

          c) la programmazione, con la regione, della presenza e degli indirizzi delle attività di formazione e di specializzazione professionale, dei corsi speciali per il recupero socio-lavorativo dei giovani disabili.

      3. I distretti scolastici, con il supporto tecnico:

          a) dell'azienda sanitaria locale, promuovono programmi di aggiornamento degli insegnanti per l'educazione alla salute e alla prevenzione primaria;

          b) delle competenze, anche universitarie, presenti nel sistema scolastico e, se necessario, di qualificate agenzie specializzate, promuovono, in accordo con la dirigenza scolastica, e gestiscono i progetti di orientamento scolastico, universitario e professionale;

          c) della dirigenza scolastica, promuovono e gestiscono programmi di aggiornamento del personale scolastico, progetti di ricerche-concorso di integrazione scolastica per la conoscenza del territorio e delle culture locali, per l'educazione civile e teatrale, per l'incentivazione della lettura, nonché per ogni altra attività extracurricolare ritenuta utile, compatibile e integrante della normale attività di formazione scolastica;

          d) dell'istituzione territoriale ritenuta competente, coordinano e promuovono iniziative per l'educazione permanente, per l'aggiornamento professionale e per la crescita culturale della comunità locale.

Art. 13.
(Organi del distretto).

      1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale, espresso con elezione diretta dalle tre componenti della scuola, rappresentate dalle famiglie, dagli studenti e dagli operatori scolastici, integrato dalle rappresentanze sociali, e funzionalmente raccordato con le istituzioni territoriali amministrative, scolastiche e culturali. Esso è composto:

          a) da sei genitori di figli frequentanti le scuole del distretto;

          b) da sei studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di cui almeno uno di scuole non statali, se esistenti;

          c) da sei insegnanti in servizio presso le scuole del distretto di ogni ordine e grado, di cui almeno uno di scuole non statali, se esistenti;

          d) da quattro rappresentanti del personale direttivo in lista unica e con riserva di eletti per ogni ordine di scuola del distretto, di cui almeno uno rappresentante di scuole non statali, se esistenti;

          e) da un rappresentante del personale ATA;

          f) da due componenti designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui uno in rappresentanza delle categorie economiche e l'altro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, residenti nel comprensorio del distretto.

      2. Qualora nel distretto non esistano scuole non statali cade la riserva dei posti previsti in loro rappresentanza ai sensi del comma 1 e anche tali seggi sono assegnati per categorie alle liste concorrenti. Le liste, quando sono presentate, devono contenere un numero di candidati doppio rispetto ai seggi previsti.
      3. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio.
      4. Il consiglio scolastico distrettuale elegge nel proprio ambito, con votazioni separate, un presidente e un vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      5. Il presidente e il vicepresidente sono coadiuvati da una giunta esecutiva composta da altri quattro consiglieri, nominati dal consiglio scolastico distrettuale, su proposta del presidente.
      6. Il consiglio scolastico distrettuale, su proposta del presidente, può nominare commissioni di lavoro coordinate da membri della giunta esecutiva.
      7. I compiti di segreteria del consiglio scolastico distrettuale e della giunta esecutiva sono svolti dal responsabile amministrativo o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente.

Art. 14.
(Funzioni degli organi del distretto).

      1. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto a ogni livello; convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva; convoca e presiede la conferenza di servizi, attiva ogni altro incontro utile alle finalità del distretto; mantiene i rapporti con l'amministrazione scolastica e, per i problemi di competenza, con gli enti e le istituzioni territoriali. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti. La giunta esecutiva prepara il lavoro del consiglio, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
      2. Per deliberare sulle competenze attribuite ai distretti il consiglio scolastico distrettuale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
      3. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno elabora e approva, con riferimento alle proprie competenze, nel quadro di eventuali direttive generali emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto delle indicazioni della conferenza di servizi e di quanto concordato consultando la dirigenza scolastica e le istituzioni culturali territoriali, il programma annuale di attività.
      4. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, dalla regione o dagli enti locali. Tale parere è obbligatorio quando si tratta di interventi attinenti al programma scolastico ma in esso non previsti.
      5. Il consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che gli sono affidati o delegati dalla regione, che devono essere rivolti al coordinamento ed all'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.
      6. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sulla attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
      7. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
      8. Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 7, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

Art. 15.
(Conferenza di servizi).

      1. Prima dell'approvazione da parte del consiglio scolastico distrettuale del programma annuale, il presidente del distretto scolastico convoca la conferenza annuale di servizi, cui partecipano il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o un suo delegato, l'assessore regionale competente o un suo delegato, l'assessore provinciale competente o un suo delegato, i dirigenti delle scuole del distretto, i sindaci dei comuni del distretto o i loro delegati, i presidenti o i loro delegati delle comunità montane laddove sono ricomprese in tutto o in parte nel distretto, i presidenti degli altri organi collegiali delle scuole e delle istituzioni culturali esistenti nel distretto o l'amministratore o un suo delegato dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
      2. La conferenza di servizi può riunirsi anche su richiesta della regione, della provincia, del dirigente dell'ufficio scolastico regionale o di un comune del distretto scolastico.

Capo III
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

Art. 16.
(Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

      1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

          a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

          b) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e, in genere, sulla materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

          c) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sull'utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;

          d) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti;

          e) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

Art. 17.
(Composizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

      1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è composto da cinquanta membri, secondo le proporzioni indicate al comma 2.
      2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

          a) trenta rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartiti: tre per la scuola dell'infanzia, otto per la scuola primaria, otto per la scuola secondaria di primo grado, otto per la scuola secondaria di secondo grado, due per le scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali italiane all'estero;

          b) tre rappresentanti del personale docente delle scuole non statali, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

          d) quattro rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola secondaria di primo grado, due di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

          e) un rappresentante dei direttori didattici eletti dal corrispondente personale di ruolo;

          f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole non statali, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          g) tre rappresentanti del personale ATA di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

          h) due rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

          i) due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, appartenenti all'area C, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

          l) un rappresentante del Consiglio universitario nazionale, eletto nel suo seno.

      3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia stessa di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
      4. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
      5. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione dura in carica tre anni.

Art. 18.
(Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

      1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
      2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione elegge altresì l'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza è costituito da sette consiglieri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel suo seno.
      4. Al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un dirigente dell'amministrazione dell'istruzione e tre funzionari dell'amministrazione dell'istruzione, di area C per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
      5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre posizioni necessario per il funzionamento degli uffici del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Capo IV
STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA DIDATTICA, DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 19.
(Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione).

      1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, e l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, sono unificati nell'Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione (IRDEV) e sono riordinati per rispondere alle specifiche funzioni di servizio e di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, in collegamento con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche con altri enti di ricerca di base, di informazione e documentazione, nazionali e internazionali.
      2. L'IRDEV si articola in centri regionali con funzione di laboratori per la ricerca, lo sviluppo, l'aggiornamento e la documentazione.

Art. 20.
(Finalità dell'IRDEV).

      1. L'IRDEV ha il compito di:

          a) condurre rilevazioni e studi sui bisogni formativi e sulla produttività del servizio scolastico nell'ambito del programma nazionale di valutazione; adottare iniziative di ricerca e interventi in materia didattica anche in relazione alla specificità del territorio e in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche;

          b) elaborare proposte e fornire sostegno tecnico per i necessari processi di regolazione degli squilibri formativi territoriali;

          c) fornire un servizio di documentazione a supporto delle attività delle istituzioni scolastiche ed educative, tramite l'assistenza tecnica ed il coordinamento delle attività dei centri per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione di cui all'articolo 22, alle biblioteche e ai servizi di documentazione delle scuole; favorire l'utilizzazione dell'informazione attraverso l'accesso a sistemi di documentazione nazionali e internazionali;

          d) sostenere l'autonomia didattica delle scuole fornendo consulenza tecnica sui progetti di ricerca didattica e di innovazione che coinvolgono una o più istituzioni scolastiche;

          e) favorire le opportunità di formazione in servizio del personale in coerenza con le linee di indirizzo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e sulla base delle richieste delle scuole; promuovere gli opportuni collegamenti tra la ricerca scientifica a livello universitario e la ricerca didattica della scuola; fornire consulenza alle scuole per le autonome iniziative di formazione in servizio.

Art. 21.
(Organi, finanziamenti e sedi dell'IRDEV).

      1. L'IRDEV ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. È sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. L'IRDEV si avvale di personale tecnico e amministrativo tratti, rispettivamente, dai ruoli del personale della scuola e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Per lo svolgimento di specifici progetti di documentazione, ricerca e aggiornamento e per le connesse attività di supporto, il consiglio di amministrazione dell'IRDEV può stipulare convenzioni e contratti di diritto privato per avvalersi della collaborazione temporanea di esperti e di organizzazioni specializzate anche straniere.
      4. L'IRDEV gode di autonomia finanziaria e provvede al finanziamento della propria attività tramite il contributo ordinario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con i proventi derivanti da proprie attività, servizi e produzioni scientifiche e culturali.

Art. 22.
(Centri regionali per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione).

      1. Sono istituiti, a livello regionale, centri per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione.
      2. I centri regionali di cui al comma 1 hanno funzioni di coordinamento, di promozione e di supporto tecnico; svolgono funzioni operative e di servizio e sono organizzati come laboratori aperti opportunamente attrezzati per la formazione, la ricerca e l'autoaggiornamento degli insegnanti.
      3. I centri regionali, in particolare, hanno il compito di:

          a) assicurare un efficace servizio di informazione e documentazione, anche in rete telematica, sulle esperienze didattiche ed educative, nonché sulla letteratura scientifico-pedagogica italiana e straniera;

          b) fornire assistenza e supporto al servizio di valutazione e alle iniziative delle scuole per le attività di formazione e di aggiornamento;

          c) fornire consulenza tecnica per la progettazione e la realizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e di riconversione rivolti a tutto il personale della scuola, sulla base delle esigenze dei progetti delle istituzioni scolastiche.

Art. 23.
(Funzionamento).

      1. I centri regionali di cui all'articolo 22 si avvalgono di personale tecnico e amministrativo delle scuole ove hanno sede, e di personale specializzato, reclutato tramite formazione e selezione, temporaneamente distaccato dall'insegnamento o dalla direzione per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili.
      2. I centri regionali sono diretti da un coordinatore designato dagli stessi operatori.
      3. La gestione del personale e l'amministrazione dei centri regionali è di competenza della scuola ove essi hanno sede.

Art. 24.
(Personale. Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente dell'INDIRE di cui all'articolo 19, nonché il personale ivi in servizio al termine del periodo massimo di comando previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati fuori ruolo su loro richiesta e su delibera del consiglio di amministrazione dell'IRDEV, adottata a seguito di motivata valutazione del servizio prestato.

Art. 25.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

          a) i criteri per l'individuazione della sede, per l'articolazione e per l'organizzazione interna, nonché le modalità di funzionamento, le attribuzioni del direttore e del segretario, e i criteri per la gestione amministrativa e per il controllo di gestione dell'IRDEV;

          b) i criteri per l'individuazione delle scuole sede dei centri regionali di cui all'articolo 22, nonché per l'organizzazione e per il funzionamento e le modalità di formazione e di selezione del personale specializzato.

Art. 26.
(Abrogazione di norme).

      1. Gli articoli da 5 a 25, da 282 a 286 e da 296 a 301 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, sono abrogati.


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