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PDL 1199

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1199



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRASSINETTI

Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche

Presentata il 29 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - È da un decennio ormai che il Parlamento, pur ritenendo necessaria la riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, istituiti più di trenta anni fa con i decreti delegati del 1974, non riesce, tuttavia, a varare un testo di legge al riguardo che recepisca le profonde trasformazioni introdotte con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e il conferimento della funzione dirigenziale ai capi di istituto.
      Già il Consiglio di Stato, con parere del 27 ottobre 1999, valutava giuridicamente opportuna un'iniziativa legislativa che identificasse, con atti aventi forza e valore di leggi, le competenze degli organi collegiali e dei dirigenti scolastici.
      Riforma resa ancora più urgente dagli assetti e dalle competenze definiti dall'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      Occorre, quindi, porre in essere una rivisitazione degli organi collegiali, coerente con il nuovo assetto organizzativo didattico proprio della scuola dell'autonomia e con il più ampio contesto sociale.
      La presente proposta di legge prevede che le disposizioni in esame costituiscano norme generali sull'istruzione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, limitandosi a disciplinare l'attribuzione di funzioni, di poteri e di responsabilità agli organi delle istituzioni scolastiche autonome e lasciando, poi, alla potestà regolamentare delle singole scuole definizioni più puntuali e articolate, nel rispetto delle diverse realtà ed esigenze.
      Per una necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, le modalità di costituzione delle rappresentanze, nonché le procedure di elezione, di sostituzione e di designazione dei membri elettivi del consiglio di istituto sono demandate a un regolamento che sarà adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      Con la presente iniziativa legislativa si intende far trovare alla scuola una forza reale di autogoverno, fondando la sua organizzazione sul principio che caratterizza la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e, cioè, sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti al consiglio di istituto e al collegio dei docenti, e i compiti di gestione e coordinamento, spettanti al capo di istituto nella sua qualità di dirigente.
      Il consiglio di istituto, presieduto da un genitore, ha compiti di indirizzo generale dell'attività e svolge specifiche funzioni finalizzate all'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dell'istituzione scolastica.
      Le istituzioni scolastiche che hanno, a livello locale, il loro momento decisionale e deliberativo, nonché il baricentro gestionale, necessitano, però, di un maggior raccordo con il territorio e la sua comunità civile.
      In ragione di questa visione, tra i componenti del consiglio figura, in tutti gli istituti, un rappresentante dell'ente competente alla messa a disposizione delle strutture edilizie.
      Nei consigli degli istituti dell'area tecnico-professionale è prevista anche la componente rappresentativa del mondo della produzione e del lavoro. Appare, infatti, evidente come questa tipologia di istituti debba avere un legame con le caratteristiche socio-economiche del territorio in cui sono collocati, per poter interpretare e sostenere le esigenze di innovazione delle imprese, stabilendo forti legami con le amministrazioni locali e con il mondo imprenditoriale, anche in vista della costituzione dei poli tecnico-professionali.
      I compiti affidati al collegio dei docenti privilegiano, in un'ottica di rispetto della libertà di insegnamento, l'esercizio della funzione professionale, liberandolo dagli adempimenti gestionali e da quelli meramente burocratici e valorizzandone, invece, i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche.
      Onorevoli colleghe e colleghi, la rivisitazione normativa della struttura e delle funzioni degli organi collegiali della scuola è ormai indifferibile, ma dobbiamo altresì ritenere che una reale collegialità è possibile solo se le componenti coinvolte sono consapevoli non solo dei propri diritti, ma anche dei propri doveri, in una concezione che superi il livello della richiesta individuale per diventare portatrice di interessi comuni, propri di una comunità educante.
      Nell'attuale scenario sociale, in cui la famiglia e la scuola sono segnate da autoreferenzialità, disorientamento e contraddittorietà, dobbiamo essere noi stessi consapevoli che occorre andare oltre pregiudizi e difese corporative per aprirsi all'altro da sé, in modo da superare il proprio particolare nella prospettiva del massimo impegno possibile verso la società e verso gli studenti che, per dirla con Hannah Arendt, vanno preparati «al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti», che è e sarà vero e non virtuale come una second life.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli assetti e delle competenze definiti dall'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi generali dell'ordinamento scolastico, concorrono a realizzare l'autogoverno delle istituzioni stesse, la partecipazione attiva e democratica degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, il collegamento e l'interazione delle scuole con le comunità locali e con le espressioni rappresentative, culturali e associative dei rispettivi territori.
      2. Nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche le funzioni di indirizzo e di programmazione spettano agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); i compiti di gestione e di coordinamento spettano al dirigente scolastico.
      3. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse strumentali e finanziarie e dei risultati del servizio.
      4. Negli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono presenti rappresentanze degli enti locali competenti alla messa a disposizione delle strutture edilizie e, per quanto concerne gli istituti dell'area tecnico-professionale, esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
      5. Le istituzioni scolastiche costituiscono i propri organi collegiali e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
      6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle scuole paritarie e alle istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa è a carico dell'ente gestore secondo le disposizioni del codice civile e con applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2.
(Organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono:

          a) il consiglio di dirigenza;

          b) il consiglio di istituto;

          c) il collegio dei docenti;

          d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni;

          e) il nucleo tecnico di valutazione di istituto.

Art. 3.
(Consiglio di dirigenza).

      1. Il consiglio di dirigenza è formato dal dirigente scolastico, dai docenti collaboratori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
      2. Il consiglio di dirigenza ha funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico.

Art. 4.
(Consiglio di istituto).

      1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività dell'istituto e svolge specifiche funzioni finalizzate all'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dell'istituzione scolastica.
      2. Il consiglio di istituto, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

          a) adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;

          b) approva il piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;

          c) approva il programma annuale di attività e la rendicontazione finale;

          d) delibera il regolamento di istituto, recante anche i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti, nonché le modalità di costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 8;

          e) approva l'adesione della scuola ad accordi, coerenti con il piano dell'offerta formativa, con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio.

      3. Il consiglio di istituto è composto da undici membri, compresi i membri di diritto, tra cui un rappresentante dell'ente locale tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, i rappresentanti dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti.
      4. Negli istituti tecnico-professionali, il numero dei componenti del consiglio di istituto è integrato con due esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
      5. Sono membri di diritto del consiglio di istituto il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi, al quale compete anche la verbalizzazione delle sedute.
      6. Il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli studenti minorenni che facciano parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del medesimo consiglio che concernono il programma annuale di attività.
      7. I componenti del consiglio di istituto sono eletti dai docenti, dai genitori e, per gli istituti secondari di secondo grado, dagli studenti. Ciascuna delle categorie di cui al precedente periodo vota esclusivamente per la propria rappresentanza. Le modalità di costituzione delle rappresentanze, nonché le procedure di elezione, di sostituzione e di designazione dei membri elettivi del consiglio di istituto sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      8. Il consiglio di istituto dura in carica tre anni ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

Art. 5.
(Funzionamento del consiglio di istituto).

      1. Il consiglio di istituto elegge, nella prima riunione, il presidente all'interno della componente dei genitori.
      2. Il presidente convoca il consiglio di istituto e ne stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il dirigente scolastico.

      3. Il consiglio di istituto si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge il regolamento di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è deliberato dal consiglio di istituto uscente. Decorsi quattro mesi dal suo insediamento, il nuovo consiglio di istituto può modificare il regolamento deliberato ai sensi del primo periodo del presente comma.
      5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento, o di continua inattività del consiglio di istituto, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio di istituto.

Art. 6.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche. In particolare, esso elabora il piano dell'offerta formativa, che è approvato dal consiglio di istituto ad inizio dell'anno scolastico.
      2. Il collegio dei docenti svolge la sua attività articolandosi in dipartimenti disciplinari; nella sua autonomia può individuare ulteriori forme di articolazione interna, funzionali allo svolgimento dei propri compiti.
      3. L'organizzazione interna del collegio dei docenti è approvata prima ad inizio dell'anno scolastico e recepita nel regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
      4. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
      5. Il collegio dei docenti si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

      1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi, indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

Art. 8.
(Nucleo tecnico di valutazione di istituto).

      1. Ai fini della valutazione della qualità complessiva del servizio scolastico e del funzionamento dell'istituto, ciascuna istituzione scolastica costituisce un nucleo tecnico di valutazione, che opera nel quadro del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, tenendo conto delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 2004.
      2. Il nucleo tecnico esprime annualmente le proprie valutazioni sulla qualità del servizio scolastico e sul funzionamento dell'istituzione, che sono assunte come parametro di riferimento nell'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del piano annuale delle attività.
      3. Il nucleo tecnico è costituito secondo modalità definite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), ed è composto da docenti esperti, individuati di norma tra i coordinatori dei dipartimenti disciplinari e diversi da quelli che fanno parte del consiglio di istituto, nonché da non più di due componenti esterni all'istituzione scolastica, esperti nel campo della valutazione.

Art. 9.
(Partecipazione degli studenti e delle famiglie).

      1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, le istituzioni scolastiche valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in merito alla composizione del consiglio di istituto, possono essere stabilite dal regolamento di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera d), ulteriori forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le disposizioni della parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.


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