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PDL 825

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 825



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Presentata il 7 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti tra politica e malaffare che, in diverse regioni d'Italia, proiettano la loro ombra nefasta sulle istituzioni democratiche.
      La proposta di legge in esame introduce nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
      Su proposta del questore o del procuratore della Repubblica possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti:

          1) abitualmente dediti a traffici delittuosi;

          2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

          3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche;

          4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

      Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può né votare né essere eletto. Può, però, svolgere attività di propaganda elettorale.
      Al delinquente sottoposto a sorveglianza speciale non interessa essere di persona «dentro» l'istituzione elettiva (comune, provincia, regione, Parlamento); ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione di interessi specifici e particolari e, più precisamente, nella realizzazione del malaffare.
      Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera concreta l'intreccio delinquenza-politica e malaffare, bonificando le istituzioni.
      Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico e questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente. Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i princìpi contenuti nella Costituzione perché:

          1) se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la libertà personale del cittadino e in maniera più grave con il soggiorno obbligato, a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni repubblicane;

          2) il divieto non è perpetuo e ha la durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni);

          3) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, previste all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956;

          4) la misura, che dovrebbe prevedere anche tale divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario.

      Infatti, il soggetto proposto alla misura di prevenzione ha diritto;

          a) di essere sentito;

          b) di essere assistito da un difensore;

          c) di indicare e di produrre tutto quanto serva a sua discolpa;

          d) contro la decisione del tribunale può ricorrere alla corte d'appello e contro la decisione della corte d'appello può ricorrere in cassazione.

      Per colpire più efficacemente l'accordo tra delinquente e politico e impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e per il candidato (da due a cinque anni di reclusione).
      Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità. Il candidato, se eletto, decade dalla carica previa delibera dell'organo di appartenenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.
      È prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle persone sottoposte a misure di prevenzione il tribunale impone, inoltre, il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola: «soggiorno» sono inserite le seguenti: «o con il divieto di propaganda elettorale».

Art. 3.

      1. Il candidato che ha richiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a una persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Il candidato, se eletto, decade inoltre dalla carica, previa delibera dell'organo di appartenenza.
      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.


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