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PDL 1361

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1361



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, SALTAMARTINI, ANGELI, ASCIERTO, BARANI, BARBARO, BARBIERI, BERNARDO, BIAVA, BOCCIARDO, BRIGANDÌ, BRIGUGLIO, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, FAVIA, FERRANTI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, FRASSINETTI, FUCCI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIBIINO, LISI, LO PRESTI, MIGLIORI, MILANATO, OSVALDO NAPOLI, NOLA, OCCHIUTO, PAGANO, PAGLIA, PAPA, PELINO, PETRENGA, PISO, RAISI, RAMPELLI, RAZZI, LUCIANO ROSSI, MARIAROSARIA ROSSI, SAGLIA, SAMMARCO, SARDELLI, SCANDROGLIO, SILIQUINI, TORRISI, VALDUCCI, VALENTINI, VELLA, VERSACE, VIGNALI, ZACCHERA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prevenzione e repressione dei reati di carattere sessuale in danno dei minori

Presentata il 23 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della pedofilia è in continua evoluzione, complice la disponibilità di nuove e sempre più sofisticate tecnologie telematiche.
      Internet, le chat, gli sms e i videomessaggi telefonici sono divenuti ormai strumenti alla portata di ogni potenziale «orco» intenzionato ad avvicinare e adescare minori indifesi.
      Dalle indagini effettuate dalla Polizia postale e delle comunicazioni, in particolare, emerge come i minorenni siano sovente circuìti attraverso promesse di ricariche telefoniche, bonus, premi o incentivi di ogni genere.
      L'ingenuità e la vulnerabilità dei nostri bambini e adolescenti, per i quali tali strumenti telematici costituiscono un'importante opportunità di conoscenza, svago e comunicazione, deve assolutamente essere tutelata dalle istituzioni.
      In tale ottica si inserisce la presente proposta di legge.
      Creare un nuova fattispecie che punisca l'adescamento di minori, quale misura preventiva al compimento dell'atto sessuale vero e proprio, risulta fondamentale ove si consideri che il potenziale adescatore conosce molto bene le passioni, le abitudini, la musica e i passatempi dei nostri figli. Una tipologia di avvicinamento che, proprio perché svolta in maniera amichevole, è in realtà molto più insidiosa poiché mira a carpire la fiducia della vittima, spingendosi fino a una vera e propria manipolazione psicologica.
      Oltre all'inserimento nel codice penale del reato di adescamento di minore (articolo 609-undecies), si è ritenuto opportuno prevedere esplicitamente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dai minori offesi, onde tutelare la loro sicurezza e tranquillità psico-fisica. La prescrizione di tale divieto risulta indispensabile non solo in caso di condanna per tale delitto aberrante ma vieppiù durante il procedimento stesso.
      Da ultimo, ma non per importanza, si è voluto prevedere, con il novellato articolo 609-sexies del codice penale, l'impossibilità per il reo di delitti a sfondo sessuale, commessi in danno di minore di anni sedici, di invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
      Tale ultima disposizione è inserita conformemente all'orientamento della Corte costituzionale espresso nella sentenza n. 322 del 24 luglio 2007, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 609-sexies del codice penale.
      La decisione della Corte si basa sul fatto che l'ignoranza e l'errore inevitabile non possono fondarsi soltanto, o essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva. Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinge al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in gioco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento alle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci ove si consideri il contesto considerato.
      In considerazione di quanto enunciato dalla Corte costituzionale si è voluto, dunque, estendere la previsione di cui all'articolo 609-sexies del codice penale a tutti i delitti a sfondo sessuale commessi a danno di minori, ivi compreso il reato di adescamento di cui alla presente proposta di legge. Al contempo, si è inteso innalzare la fascia di età dei soggetti da tutelare, spostandola da quattordici a sedici anni.
      In conclusione, auspichiamo un'approvazione bipartisan della presente proposta di legge, la cui formulazione in un'iniziativa legislativa autonoma, piuttosto che tramite emendamenti da inserire in «pacchetti sicurezza», è espressione di una precisa scelta.
      Su un tema di così grande delicatezza, infatti, occorre un intervento legislativo che si ponga in maniera incisiva e autonoma rispetto alle altre, pur urgenti, problematiche della nostra società.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

      «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minore). - Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
      Per adescamento si intende qualunque contatto con il minore volto a carpirne la fiducia instaurato con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
      In caso di condanna si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento durante il procedimento per il reato di cui all'articolo 609-undecies del codice penale). - Il giudice, nel procedimento per il reato di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore offeso».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Divieto di avvicinamento in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 609-undecies). - In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 609-undecies è sempre ordinato al condannato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore offeso, in particolare all'istituto scolastico frequentato dal minore, alla residenza della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. In tali casi sono prescritte le relative modalità e limitazioni.
      Il condannato o il pubblico ministero possono richiedere la revoca del divieto di avvicinamento decorsi non meno di cinque anni dalla sua emissione e purché siano venute meno le esigenze cautelari».

Art. 4.

      1. L'articolo 609-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-sexies. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minore) sono commessi in danno di minore di anni sedici, il reo non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».


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