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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 185 |
La concorrenza e la questione europea.
Negli ultimi anni la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno dell'Unione europea è stata oggetto di attenta considerazione, tanto che la Commissione europea, al termine di ampie consultazioni, ha prodotto una comunicazione propedeutica ad una successiva proposta legislativa avente ad oggetto alcuni aspetti relativi alla gestione collettiva e alla buona amministrazione delle società di intermediazione collettiva (COM(2004)261 del 16 aprile 2004).
Le società di gestione collettiva (Collecting Rights Management-CRM) sono associazioni di autori e di altri titolari di diritti, quali gli editori. Sono create per raccogliere e distribuire le royalty ai titolari dei diritti, su base collettiva. Nella pratica, le CRM godono di una posizione di monopolio a livello nazionale. I titolari dei diritti sono rappresentati in tale territorio direttamente dalla CRM e nei Paesi terzi tramite accordi reciproci conclusi in via bilaterale tra la CRM prescelta e tutte le altre CRM in Europa e nel resto del mondo.
L'esigenza che sempre più va diffondendosi è quella di fronteggiare il forte
(i): le restrizioni che obbligano gli autori a trasferire i loro diritti esclusivamente alla CRM nazionale (con i conseguenti sfruttamenti in termini economici dei diritti);
(ii): le restrizioni territoriali che obbligano gli utenti commerciali ad ottenere la licenza soltanto dalla propria CRM domestica, limitandola, quindi, al territorio nazionale;
(iii): l'effetto della rete di accordi restrittivi tra le CRM è che queste restrizioni moltiplicano e garantiscono alle singole società una posizione assolutamente esclusiva nel loro mercato domestico: lo storico monopolio nazionale di fatto viene rafforzato e i potenziali concorrenti vengono svantaggiati (ove impossibilitati) entrando nel mercato della gestione del copyright.
Il monopolio della SIAE.
Nell'ordinamento giuridico italiano l'attività di intermediazione è legislativamente affidata in via esclusiva alla SIAE, società caratterizzata da natura pubblicistica e attributaria di un regime di monopolio legale: l'articolo 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilisce che l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
1) gestione collettiva dei diritti d'autore. L'attività di intermediazione nella gestione dei principali diritti patrimoniali d'autore è attualmente affidata in via esclusiva alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. In pratica, l'autore che voglia farsi rappresentare da un mandatario nell'esercizio dei suoi diritti è obbligato a rivolgersi alla SIAE. L'autore conserva invero facoltà di gestire i suoi diritti direttamente e personalmente, tuttavia come ebbe a osservare la Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 1990, la «possibilità di esercizio diretto si è progressivamente ridotta sino a trasformarsi in mera ipotesi astratta» cosicché la SIAE deve qualificarsi come monopolista nella misura in cui abbia l'esclusiva nell'offerta di beni e servizi non facilmente sostituibili;
2) riscossione di «compensi» previsti dalla legge. Precisando anzitutto che in tale contesto il termine «compensi» non si riferisce a corrispettivi versati alla SIAE per servizi resi dalla stessa, bensì a prelievi forzati o tributi previsti dalla legge che la SIAE è incaricata di riscuotere, in questa categoria ulteriormente si distinguono tra:
2.1) riscossione di compensi a favore degli autori o comunque degli aventi diritto. Appartengono a questa categoria: il diritto di reprografia (articolo 181-ter della legge n. 633 del 1941), il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (articolo 71-octies della legge n. 633 del 1941), il diritto di seguito (articoli 152, 153 e 154 della legge n. 633 del 1941), il diritto di rappresentazione sulle opere collocate ai sensi dell'articolo 183 della legge n. 633 del 1941 (articolo 62 del regolamento di cui al regio decreto n. 1369 del 1942);
2.2) riscossione di compensi a favore dell'erario, enti locali o altri enti pubblici. Trattasi delle attività di cooperazione con l'allora dipartimento delle entrate (ora Agenzia delle entrate), previste dal decreto legislativo n. 60 del 1999, in ordine all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e ad altre eventuali attività di controllo e di riscossione ammesse in via generale dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
3) servizi di natura pubblica, pubblicistica o comunque di pubblica utilità. Alla SIAE sono attribuite numerose funzioni volte a dare pubblicità alle opere o a ricevere depositi o dichiarazioni da parte degli autori. Tali funzioni appaiono svolte nell'interesse collettivo, e non solo in quello degli autori iscritti alla SIAE stessa. Si ricorda, tra le varie questioni, a titolo di esempio, la tenuta del registro pubblico delle opere cinematografiche e del registro speciale per il software. Ai presenti fini assume però particolare rilievo l'attività di apposizione del contrassegno, spesso chiamato
Il ruolo della SIAE, negli anni, ha sempre fatto riflettere e discutere. Molti tra gli stessi autori (tutelati e non) di opere dell'ingegno sostengono che, dietro la copertura istituzionale della difesa e tutela del «diritto d'autore», la SIAE finisce per rappresentare una seria minaccia per la libertà d'espressione dei gruppi musicali, teatrali e culturali, e per la libertà di fruizione di tutti quei contenuti che rappresentano il patrimonio culturale della società contemporanea.
Occorre anzitutto sottolineare come, per quanto concerne la libera circolazione delle informazioni (ad esempio tramite internet), la SIAE metta sullo stesso piano copyright e diritto d'autore. Confonde, cioè, il diritto di un autore a vedersi attribuita la proprietà intellettuale di un'opera, con la possibilità di condividerla (anche liberamente) con chiunque. Come si evince dall'articolo 27 del regolamento generale della Società, infatti, è vietato all'iscritto di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito, ossia rilasciare opere o altro materiale sotto differente licenza (ad esempio Creative Commons PL o GNU-GPL). Rifiutando la possibilità di far circolare liberamente, lontano da vincoli economici, la cultura, la SIAE è andata sempre più configurandosi come un centro di interessi che rifiuta di mettersi al passo con i tempi, che ignora la grande rivoluzione di internet: la possibilità di far circolare liberamente le opere dell'ingegno, lontano da vincoli economici e in assenza di qualunque intermediazione.
Ora, in un contesto caratterizzato dall'avvento delle nuove tecnologie digitali, accompagnato dal progressivo acuirsi della dimensione globale dei mercati, l'attuale assetto normativo, come schematizzato, incentrato sull'attribuzione dell'esclusiva a favore di un unico operatore, presta il fianco a numerose critiche e solleva svariate altre problematiche, che vale la pena evidenziare.
1. Anzitutto, la posizione di sostanziale monopolio attribuita alla SIAE impedisce lo svilupparsi di un mercato competitivo nel settore dell'intermediazione, che possa offrire servizi migliori e condizioni economiche più favorevoli agli autori, favorendo la nascita di nuovi soggetti e consentendo l'accesso di imprese già operanti nel mercato internazionale. Viene così gravemente e ingiustificatamente limitata l'iniziativa economica di tutti quei soggetti terzi che potrebbero entrare sul mercato. In particolare, è ostacolata la possibilità per soggetti che operano sui mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati) di accedere a contratti che possano operare su territori più ampi di quelli strettamente nazionali.
2. Viene falsato o impedito il funzionamento del principio concorrenziale per quanto concerne l'attività di intermediazione, poiché l'utilizzatore non è libero di rivolgersi alla CRM che, a parità di compenso erogato agli autori, pratica tariffe più convenienti sul costo della pura attività di intermediazione.
3. La posizione di monopolista, da un lato, aumenta le possibilità di una gestione non trasparente dei rapporti nei confronti degli associati e degli utilizzatori e, dall'altro lato, riduce fortemente gli incentivi a migliorare i propri servizi e a corrispondere efficacemente alle istanze di quegli autori che vorrebbero diffondere le proprie opere con modalità contrattuali diverse da quelle tradizionali e più adeguate al mutato contesto sociale e tecnologico del mercato (per esempio mediante l'uso di licenze libere o con alcuni diritti riservati, quali le Creative Commons).
4. Le numerose funzioni elencate ai punti 2 e 3 non hanno diretta attinenza con la gestione collettiva dei diritti d'autore e quindi appesantiscono in modo abnorme il funzionamento della SIAE,
La presente proposta di legge.
Dalle considerazioni che precedono discende la fondamentale importanza di attribuire agli autori ed ai loro aventi causa la libertà di scelta tra diverse CRM, insieme alla libertà di conferire a esse un mandato limitato ad alcune tra le facoltà esclusive attribuite per legge, riservando a sé o ad un'altra CRM le facoltà restanti. Solo per questa via è possibile innescare un processo concorrenziale sul versante creatori e CRM e, dunque, sul mercato del servizio di gestione. Adottando questa opzione le diverse CRM sarebbero indotte a competere nell'offerta di prestazioni a favore dei titolari dei diritti d'autore e nelle condizioni economiche praticate, allo scopo di attirare a sé i titolari medesimi. Ciò non comporterebbe - come spesso si obietta - l'inevitabilità del fallimento delle società di piccole dimensioni, poiché sul mercato delle prestazioni di gestione collettiva vi sarebbe lo spazio per la ricerca di specializzazioni funzionali dei diversi enti e quindi per la nascita di operatori di nicchia destinati ad operare in segmenti specifici.
La riforma qui proposta prevede l'eliminazione dell'esclusiva alla sola SIAE, nell'attività d'intermediazione dei diritti d'autore, con conseguente apertura del mercato dell'intermediazione e della tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi ad una pluralità di operatori. Naturalmente
1. L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 180 - 1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, di mediazione, di mandato, di rappresentanza nonché di cessione per l'esercizio dei diritti patrimoniali d'autore e dei diritti connessi, previsti dalla presente legge, è riservata in via esclusiva alle società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, tali diritti.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata per effettuare:
a) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e di autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
b) la percezione dei proventi derivanti dalle licenze e dalle autorizzazioni di cui alla lettera a);
c) la ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) tra gli aventi diritto.
3. L'esclusività dei poteri prevista ai sensi del comma 1 non pregiudica la facoltà spettante all'avente diritto, ai suoi successori o agli aventi causa di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla presente legge. Le clausole contrattuali che hanno l'effetto di impedire all'avente diritto, ai suoi successori o agli aventi causa di escludere dal mandato d'intermediazione alcune opere o alcuni usi sono nulle.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulle società
2. Il comma 1 dell'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso una delle società di gestione collettiva costituite ai sensi dell'articolo 180».
1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 180-ter. - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'esercizio dell'attività di cui agli articoli 180 e 180-bis quando sono presenti i seguenti requisiti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
c) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
d) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa.
2. I requisiti di cui al comma 1, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali e la cessazione dell'attività prevista dal medesimo comma 1 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale o una sua dipendenza o stabile organizzazione,
1. L'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 181. - 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è un ente pubblico che esercita esclusivamente le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. La SIAE assume per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, ivi comprese le società previste all'articolo 180, le funzioni ispettive e di riscossione esercitate nell'interesse dell'erario, i servizi di accertamento e di percezione di compensi, tasse, contributi, diritti e altre funzioni e servizi di natura pubblica o di pubblico interesse attribuitegli dalla legge.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto stabilisce un piano di scorporo e di successione per il trasferimento dell'attività di intermediazione del
2. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previsto dal comma 4 dell'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di accordi tra la SIAE, le società costituite ai sensi dell'articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate»;
b) al comma 3, le parole: «apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, le società costituite ai sensi dell'articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate»;
c) al comma 6, le parole: «L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato» sono sostituite dalle seguenti: «L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche alle società costituite ai sensi dell'articolo 180, al richiedente o ad un terzo da questi delegato».
1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «In mancanza di accordi tra le società costituite ai sensi dell'articolo 180 e le associazioni di categoria interessate».
2. All'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente» sono sostituite dalle seguenti: «tra le società costituite ai sensi dell'articolo 180 e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente».
3. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo diverso accordo tra le società costituite ai sensi dell'articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione agli autori e ai loro aventi causa può avvenire tramite le società costituite ai sensi dell'articolo 180, in base ad apposite convenzioni»;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione agli autori e agli artisti interpreti o esecutori può avvenire tramite le società costituite ai sensi dell'articolo 180, in base ad apposite convenzioni».
5. L'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.
a) al comma 1, le parole: «In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «In mancanza di accordi tra la SIAE, le società costituite ai sensi dell'articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate»;
b) al comma 2, le parole: «, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180,» sono soppresse.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«g) dei rappresentanti di ciascuna delle società costituite ai sensi dell'articolo 180, che hanno la propria sede nel territorio dello Stato».
1. La Società italiana degli autori ed editori è ammessa all'esercizio dell'attività d'intermediazione prevista dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, per i diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la distinzione organizzativa e contabile tra la gestione relativa a tale attività e quella relativa ad ogni ulteriore funzione o servizio dalla stessa svolti ai sensi della legislazione vigente.
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