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PDL 456

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 456



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BRESSA

Distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge costituzionale che si presenta si compone di un unico articolo, con cui si dispone che il comune di Sovramonte (oggi in provincia di Belluno) sia distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento, in seguito al referendum popolare svoltosi nei giorni 8 e 9 ottobre 2007 che, su un totale di votanti pari a 1.308 su 1.925 (67,9 per cento) ha visto prevalere i «sì» (81.246, pari a 95,3 per cento), sui «no» (49, 3,7 per cento).
      Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione. Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum (...), sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
      Trattandosi, nel caso specifico, di variazione che andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, appare imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige. La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione del comune di Sovramonte e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai termini dell'articolo 4, numero 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto sopra, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale e provinciale. È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adempimento andrà ad incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima (che, come noto, si ricollega anche a specifici obblighi internazionali) non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della stessa regione o della provincia autonoma, ai termini dell'articolo 103 dello statuto speciale.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il comune di Sovramonte è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.


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