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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1626 |
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica dominicana non sostituisce alcun accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
C) Analisi del quadro normativo.
Esso si colloca, inoltre, nel quadro degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
A) Destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico dell'introduzione della regolamentazione:
1) i soggetti italiani che hanno effettuato o che effettueranno investimenti nella Repubblica dominicana;
2) i soggetti dominicani che hanno effettuato o che effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane nella Repubblica dominicana in tutti i settori dell'economia.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e che prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute a eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) - delle due Parti contraenti.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nella Repubblica dominicana e dominicani in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica dominicana di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo nel dare maggiore certezza ai nostri operatori favorirà i nostri investimenti nel Paese latino-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.
L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
C) Aspetti organizzativi e oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica dominicana.
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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