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PDL 1626

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1626



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006

Presentato il 6 agosto 2008


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica dominicana intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
      Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da Organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
      Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate a incoraggiare e a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
      In particolare, il concetto di investimento accolto nell'Accordo è molto esteso, includendo, tra l'altro, diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo I).
      L'articolo IV prevede la clausola della «nazione più favorita», ovvero la garanzia che agli investitori dell'altra Parte sarà riservato un trattamento non meno favorevole di quello goduto nel proprio Stato di appartenenza.
      Gli articoli V e VI disciplinano gli indennizzi spettanti agli investitori per danni o perdite, nonché il divieto generale di esproprio o di nazionalizzazione delle attività, fatta eccezione delle ipotesi di finalità pubbliche. In quest'ultimo caso, tuttavia, dovrà essere riconosciuto un equo indennizzo equivalente all'effettivo valore dell'investimento espropriato. Inoltre, all'articolo VII è garantita la libertà di rimpatrio dei capitali.
      Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti contraenti per l'applicazione dell'Accordo, ove non componibili per via diplomatica, saranno devolute ad un Tribunale arbitrale ad hoc, la cui composizione è stabilita dall'articolo X. Il successivo articolo XI, invece, disciplina le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra un investitore e una Parte contraente, individuando la possibilità di ricorrere discrezionalmente ai Tribunali nazionali, ai Tribunali arbitrali appositamente costituiti o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.
      La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti nella Repubblica dominicana, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani nella Repubblica dominicana. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica dominicana non sostituisce alcun accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.

C) Analisi del quadro normativo.

        Esso si colloca, inoltre, nel quadro degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari diretti e indiretti.

        Sono coinvolti sotto il profilo economico dell'introduzione della regolamentazione:

            1) i soggetti italiani che hanno effettuato o che effettueranno investimenti nella Repubblica dominicana;

            2) i soggetti dominicani che hanno effettuato o che effettueranno investimenti in Italia.

        L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane nella Repubblica dominicana in tutti i settori dell'economia.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e che prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute a eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) - delle due Parti contraenti.
        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nella Repubblica dominicana e dominicani in Italia.
        Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
        L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica dominicana di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo nel dare maggiore certezza ai nostri operatori favorirà i nostri investimenti nel Paese latino-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.
        L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

C) Aspetti organizzativi e oneri.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica dominicana.
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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