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PDL 1634-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1634-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Presentato il 1o settembre 2008

(Relatore: APREA)


NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 24 settembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1634 e rilevato che:

              esso reca un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo, in quanto nei primi cinque articoli sono trattate questioni relative alla scuola (primaria e secondaria), mentre gli articoli 6 e 7 riguardano l'ambito universitario, disciplinando - rispettivamente - il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria e l'ammissione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche;

            interviene, senza un adeguato coordinamento con la disciplina vigente, in un ambito normativo già oggetto di un testo unico, che andrebbe pertanto integrato (in particolare, l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, già contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994); inoltre, per altro verso, incide su materie che risultano già demandate alla fonte normativa secondaria (ad esempio, la materia degli insegnamenti curricolari, di cui all'articolo 1, risulta tendenzialmente delegificata per quanto riguarda entrambi i cicli di istruzione);

                detta, all'articolo 5, ulteriori prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge in tempi recentissimi (legge 6 agosto 2008, n. 133), senza che però si operi un pieno coordinamento tra le due discipline;

                amplia, all'articolo 4, comma 1, l'ambito di operatività dei regolamenti di delegificazione già previsti dall'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112, al fine di autorizzare il Governo ad adottare disposizioni in base alle quali le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

                presenta, all'articolo 3, comma 4, lettera e), una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;

                reca una disposizione retroattiva, in quanto l'articolo 6 elimina gli effetti prodotti dal comma 416 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) a valere sin dalla sua entrata in vigore, peraltro senza procedere ad un'espressa abrogazione della norma interessata, come sarebbe invece auspicabile, né esplicitando la reviviscenza dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, secondo quanto sarebbe invece richiesto dal paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi («se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento»);

                contiene, nella rubrica dell'articolo 4, la specificazione dell'ambito di operatività della disposizione («insegnante unico nella scuola primaria») che andrebbe opportunamente ripetuta anche nel corpo dell'articolo, dove invece non si menziona la scuola primaria;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 4 - ove si modifica l'articolo 177 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, al fine di introdurre nuove norme sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti - si verifichi l'effettiva vigenza della norma novellata, atteso che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2004 già ne aveva disposto l'abrogazione, sia pure condizionata al completo esaurimento delle sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento; tale condizione dovrebbe infatti essersi ormai realizzata, in quanto la riforma del primo ciclo, avviata dall'anno scolastico 2004-2005, è ormai entrata a regime.

      Il Comitato osserva altresì:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 - che mira ad inserire una materia curriculare nei due cicli di istruzione, mediante l'attivazione di «azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale» - dovrebbe verificarsi se sia opportuno l'uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;

            all'articolo 2 - ove si modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, «fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti», nel senso di reintrodurre il cosiddetto voto in condotta, che era già previsto dall'articolo 193, comma 1, del Testo Unico (decreto legislativo n. 297 del 1994), ma che era stato abrogato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la disposizione in esame nell'ambito del citato testo unico, a tutela della sua organicità; peraltro, andrebbe in proposito valutata anche l'esigenza di adeguare a tale disposizione il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, espressamente richiamato nella disposizione in esame, al fine di salvaguardare la natura e l'organicità dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

            all'articolo 4, comma 1 - ove si interviene al fine di prevedere nuovi contenuti per i regolamenti di delegificazione già previsti dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del richiamato articolo 64; valuti, inoltre, la Commissione l'opportunità di chiarire espressamente che la costituzione, da parte delle istituzioni scolastiche, di classi a insegnante unico costituisce un obbligo, come emerge dalla formulazione letterale della norma, e non una facoltà come sembrerebbe invece evincersi dalla relazione illustrativa;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 5 - che rinvia ad un'ulteriore disciplina delegificata il «coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative» dell'articolo stesso - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1634 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»;

            considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono riconducibili in via prevalente alla materia dell'istruzione;

            rilevato che esse rientrano negli ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto configurano norme generali ordinanti la materia nonché princìpi fondamentali in materia di istruzione;

            considerato che, con riferimento alle disposizioni relative al personale docente, rileva altresì la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato che il provvedimento reca altresì disposizioni riconducibili all'ambito materiale universitario, non espressamente menzionato nell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, ai fini della definizione delle competenze in materia, rileva il disposto dall'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, come peraltro evidenziato anche nella relazione tecnica, con riferimento alle spese che deriveranno dall'adeguamento del trattamento economico da corrispondere ai docenti in relazione all'allungamento dell'orario settimanale nelle classi a maestro unico;

            tenuto conto che, ciò nonostante, tali maggiori oneri non vengono quantificati e che il testo dell'articolo 4 non stabilisce esplicitamente l'anno scolastico a decorrere dal quale si procederà all'introduzione del maestro unico;

            rilevato che appare necessario chiarire se le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 siano effettivamente utilizzabili per finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            allo scopo di garantire il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, provveda la Commissione a riformulare il testo dell'articolo 4, al fine di individuare l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico, a quantificare puntualmente i conseguenti oneri, che devono trovare distinta evidenza, e a reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura, a tal fine verificando l'effettiva disponibilità delle risorse, cui il testo fa riferimento, previste dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare le risorse di cui al comma 9-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che risultano disponibili a bilancio ma non impegnabili, per far fronte ad interventi per la riqualificazione dell'offerta scolastica, con particolare riferimento alla manutenzione e alla messa in sicurezza di istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1634 Governo concernente «conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»;

            considerato che con il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 furono apportate modifiche relative alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica, e in particolare si stabiliva che potessero presentare domanda per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica anche gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia che dovevano sostenere solo la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea, e quindi non in possesso logicamente dell'abilitazione all'esercizio della professione;

            considerato che l'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2008 ha lo scopo di porre rimedio al notevole appesantimento della procedura, vista la quantità rilevante delle domande presentate, ivi comprese quelle degli aspiranti che non riescono a conseguire la laurea e l'abilitazione in tempo utile, causata dal previgente comma 433 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, prevedendo che i requisiti indispensabili per accedere al concorso sono la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione pur se conseguita entro la data di inizio corso;

            considerato che l'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2008 determinerà senza dubbio minori oneri amministrativi, organizzativi e gestionali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

            rilevato che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a modificare ed integrare talune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, mediante l'introduzione nel primo e secondo ciclo di istruzione dell'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione»; la reintroduzione del voto in condotta nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e della valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; la costituzione nella scuola primaria di classi assegnate ad un unico insegnante; la definizione di prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole; la reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria e la modifica della disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;

            valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

            considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi in merito al quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha rilevato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale», tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;

            considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione e pare riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

            evidenziato che, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», a seguito dell'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando, con altre liberamente scelte, le discipline ed attività fondamentali di ciascun curriculum fissate a livello nazionale; rilevato inoltre che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto inoltre che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;

            considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotto l'insegnante unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata;

            preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;

            evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1-bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;

            b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

      1. Il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

        al comma 1, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale».

        All'articolo 2:

        al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

        al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi»;

        al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente» sono sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».

        All'articolo 3:

        al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate»;

        al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;

        dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

        "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi"»;

        il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato»;

        al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,».

        All'articolo 4:

        al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64» e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola primaria».

        All'articolo 5:

        al comma 1:

            al primo periodo, le parole: «si sia impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «si è impegnato» e le parole: «salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»;

        al terzo periodo, le parole: «del collegio dei docenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi scolastici».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento). - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.         2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
        3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali indicati nel presente comma.
        4. I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti».

        All'articolo 6:

        al comma 1, dopo le parole: «1990, n. 341,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto».

        All'articolo 7:

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;

        al comma 1, capoverso:

            al primo periodo, le parole: «scuole di specializzazione mediche» sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;

            al secondo periodo, la parola: «superino» è sostituita dalla seguente: «superano».

        All'articolo 8:

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            «1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».



Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 
emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).

Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).

      1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del

      1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
 

      1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

      2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      2. Identico.

Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).

Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).

      1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

      1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

      2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.       2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
      3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.       3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

      1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la

      1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la

certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
      2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.       2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
      3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.       3. Identico.
 

          3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

      «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

      4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

      4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.

          a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

 

          b) al comma 3, dopo le parole: "Per la valutazione" sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;

 

          e) al comma 4, le parole: "giudizi analitici e la valutazione sul" sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

 

          d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;

 

          e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

 

      5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

      5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).

Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).

      1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

      1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

      2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

      2. Identico.

Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).

Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).
 

      1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali

  abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.
        2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
        3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali indicati nel presente comma.
        4. I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.

Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

      1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

      1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

      2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.       2. Identico.

Articolo 7.
(Sostituzione articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

      1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

      1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

      «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e

      «433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17

successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.». agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 8.
(Norme finali).

Articolo 8.
(Norme finali).

      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

      1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        2. Identico.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 1o settembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

    
    


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