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PDL 1360

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1360



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARANI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BOCCIARDO, CALDORO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CORATO, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, GREGORIO FONTANA, FUCCI, GAROFALO, GIRLANDA, HOLZMANN, LABOCCETTA, LO MONTE, GIULIO MARINI, MAZZONI, RICARDO ANTONIO MERLO, MIGLIORI, PETRENGA, ROSSO, SARDELLI, SBAI, TORRISI, VALENTINI, VENTUCCI, VESSA, ZACCHERA

Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 23 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di attribuire a coloro che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-1918 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. L'istituzione dell'«Ordine del Tricolore» deve essere considerata un atto dovuto, da parte del nostro Paese, verso tutti coloro che, oltre sessanta anni fa, impugnarono le armi e operarono una scelta di schieramento convinti della «bontà» della loro lotta per la rinascita della Patria.
      Non s'intende proponendo l'istituzione di questo Ordine sacrificare la verità storica di una feroce guerra civile sull'altare della memoria comune, ma riconoscere, con animo oramai pacificato, la pari dignità di una partecipazione al conflitto avvenuta in uno dei momenti più drammatici e difficili da interpretare della storia d'Italia; nello smarrimento generale, anche per omissioni di responsabilità ad ogni livello istituzionale, molti combattenti, giovani o meno giovani, cresciuti nella temperie culturale guerriera e «imperiale» del ventennio, ritennero onorevole la scelta a difesa del regime, ferito e languente; altri, maturati dalla tragedia in atto o culturalmente consapevoli dello scontro in atto a livello planetario, si schierarono con la parte avversa, «liberatrice», pensando di contribuire a una rinascita democratica, non lontana, della loro Patria.
      Solo partendo da considerazioni contingenti e realistiche è finalmente possibile quella rimozione collettiva della memoria ingrata di uno scontro che fu militare e ideale, oramai lontano, eredità amara di un passato doloroso, consegnato per sempre alla storia patria.
      Questo progetto di legge è coerente con la cultura di pace e di pacificazione della nuova Italia, post-bellica, repubblicana e democratica; memore delle distruzioni morali e materiali provocate dal conflitto mondiale; orgogliosa della rinascita operata dalla laboriosità del suo popolo; rinnovata nelle istituzioni di una classe dirigente espressa per la prima volta dal popolo, libero e sovrano; consapevole della necessità di rimarginare le ferite di un passato tragico e cruento nell'interesse dell'intera collettività.
      Per queste considerazioni, attribuiamo al progetto di legge in esame un forte valore simbolico e sociale, che valga a superare tutti gli steccati ideologici che hanno reso difficile per troppi anni la possibilità di riconoscere socialmente i meriti e il sacrificio di coloro che hanno combattuto consapevolmente per il Tricolore; ad essi, dopo oltre sessanta anni dalla fine della guerra e nel sessantesimo anniversario della nostra Costituzione, il Parlamento italiano, per motivi di equità e di giustizia, deve tributare un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto.
      Questo sarà costituito da un'alta attribuzione onorifica, cioè l'appartenenza all'Ordine del Tricolore e anche da un miglioramento economico, doveroso per chi ha dato tanto per la propria Patria.
      In questo tempo di ristrettezze economiche ci appare indizio di grande civiltà pensare a chi ha combattuto e da anni attende una revisione migliorativa dei trattamenti pensionistici di guerra.
      Il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra a ottenere l'adeguamento economico delle proprie pensioni, adeguamento che si ritiene non sia ulteriormente procrastinabile, considerate l'età avanzata dei soggetti e la lunga attesa.
      L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      L'articolo 2 prevede che tale onorificenza sia conferita:

          a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e che siano invalidi; a coloro che hanno fatto parte delle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, oppure delle formazioni che facevano riferimento alla Repubblica sociale italiana;

          b) ai combattenti della guerra 1940-1945; ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 che fruiscono di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

      L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna, realizzata in bronzo, del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli.
      L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.
      L'articolo 6 prevede che agli insigniti dell'Ordine del Tricolore sia riconosciuto un assegno vitalizio e che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      L'articolo 7 prevede l'adeguamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra per l'alto valore sociale che essi rappresentano.
      L'articolo 8 prevede la copertura finanziaria.
      L'articolo 9 reca la data di entrata in vigore della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Ordine del Tricolore).

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, di seguito denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.
      2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Soggetti destinatari).

      1. L'onorificenza è conferita a coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno sei mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, nonché ai combattenti nelle formazioni dell'esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.

Art. 3.
(Insegna).

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo recante al centro il Tricolore.
      2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri 37, composto da una striscia verticale azzurra, affiancata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
      3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 4.
(Composizione dell'Ordine).

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali, di cui uno dell'Aeronautica militare, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.
(Conferimento dell'onorificenza).

      1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 6.
(Assegno vitalizio ed esenzione da tributi).

      1. Agli insigniti dell'Ordine del Tricolore è concesso un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200.
      2. La somma di cui al comma 1 è esente dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali ed è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2008 in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.
      3. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno vitalizio provvedono le direzioni territoriali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.
      4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Art. 7.
(Adeguamento del trattamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra).

      1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.
      2. In conseguenza dell'aumento disposto dal comma 1 del presente articolo sugli importi relativi alla tabella E) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico è aumentato del 20 per cento.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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