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PDL 1762

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1762



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

Presentato il 9 ottobre 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge fornisce il quadro normativo necessario per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione di misure straordinarie, che si rendessero necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio.
      Le esigenze poste alla base del provvedimento trovano saldo fondamento tanto sul piano nazionale, alla luce dell'articolo 47 della Costituzione, quanto nel quadro comunitario, in considerazione delle conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea dello scorso 7 ottobre, favorevoli all'adozione di ogni misura necessaria per rinforzare il sistema bancario e proteggere i risparmi in risposta alle turbolenze finanziarie.

      Art. 1. - Ricapitalizzazione delle banche. - La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione di banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale. L'aumento di capitale è deliberato dalla banca (si veda anche infra l'illustrazione dell'articolo 2).
      A tutela degli interessi dei contribuenti a un ritorno finanziario per l'intervento pubblico, le azioni sottoscritte dal Ministero godono di un regime di favore, essendo privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
      L'intervento del Ministero è possibile in presenza di una situazione di inadeguatezza patrimoniale della banca, che non è possibile risolvere ricorrendo al mercato, e di un adeguato programma di stabilizzazione e rafforzamento della durata minima di trentasei mesi. Una volta effettuato l'intervento, eventuali variazioni sostanziali al programma sono preventivamente approvate dal Ministero, sentita la Banca d'Italia. Le predette condizioni sono necessarie per assicurare che l'intervento pubblico sia effettuato soltanto in presenza delle esigenze di salvaguardia della stabilità, che stanno alla base del decreto- legge, e con la finalità di superare la situazione di difficoltà della banca ricapitalizzata.
      La valutazione delle condizioni per l'intervento del Ministero è effettuata dalla Banca d'Italia, che accerta l'inadeguatezza patrimoniale della banca ricapitalizzata e verifica l'adeguatezza del programma di stabilizzazione e rafforzamento. La Banca d'Italia valuta inoltre che le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento siano coerenti con il programma stesso.
      Il decreto-legge deroga inoltre, con riguardo alle azioni acquisite dal Ministero, ai limiti partecipativi previsti per le banche cooperative. Per consentire che l'intervento pubblico nel capitale di banche cooperative possa garantire l'esercizio di poteri commisurati alla partecipazione acquisita, sono derogate anche le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto, in particolare la regola per cui ogni socio ha un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute.
      È infine escluso l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto in caso di superamento della soglia partecipativa del 30 per cento (in deroga agli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).

      Art. 2. - Procedure straordinarie. - Il comma 1 amplia le ipotesi di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e di gestione provvisoria di banche (articoli 70 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni), attualmente disposte in presenza di gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero di gravi violazioni normative o statutarie, o se siano previste gravi perdite patrimoniali. Viene in particolare aggiunta l'ipotesi di ricorso alla procedura in una situazione di grave crisi, anche di liquidità, della banca, avente rilevanza sistemica, e che quindi possa recare pregiudizio alla stabilità complessiva del sistema finanziario. La fattispecie ha dunque una connotazione di maggiore flessibilità rispetto a quelle già esistenti, riferendosi a una situazione di «grave crisi» e prescindendo dalla necessità di perdite, essendo sufficiente una crisi di liquidità; l'ampliamento è giustificato dal requisito aggiuntivo del possibile impatto sistemico della crisi.
      Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a effettuare le operazioni sul capitale, di cui all'articolo 1, anche in favore di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria. In questo caso l'aumento di capitale della banca è deliberato dai commissari straordinari previa autorizzazione della Banca d'Italia.
      Quest'ipotesi di ricapitalizzazione, previa sottoposizione ad amministrazione straordinaria, comporta che i poteri decisori sono sottratti agli organi decisionali della banca (compresa l'assemblea): i commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, deliberano, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'operazione di aumento di capitale, che sarà sottoscritto o garantito dal Ministero.

      Art. 3. - Opponibilità della prestazione di collateral; garanzia statale per operazioni di emergency liquidity assistance. - La norma è volta a incentivare e a semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità.
      Il comma 1, in particolare, si riferisce all'ipotesi in cui la Banca d'Italia, per soddisfare esigenze di liquidità, eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito. In questo caso la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi - stabiliti dal codice civile (articoli 1264, 1265 e 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170) - e considera a tale fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.
      Il comma 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane e a succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (cosiddette operazioni di ELA - emergency liquidity assistance). La norma allinea la situazione italiana a quella di altri Paesi europei, che definiscono il quadro normativo per il rilascio della garanzia statale per gli interventi della banca centrale quale prestatore di ultima istanza, superando l'esigenza di una disciplina ad hoc in presenza di esigenze di intervento immediato per salvaguardare la stabilità finanziaria.

      Art. 4. - Garanzia statale dei depositi. - La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze al rilascio della garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      La garanzia è prestata a integrazione e in aggiunta rispetto ai sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti ai sensi dell'articolo 96 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Questi ultimi sono sistemi di natura privatistica, alimentati con fondi delle stesse banche aderenti. Le banche sono tenute all'adesione ai sistemi per poter esercitare la loro attività. La disciplina sui sistemi di garanzia ha origine comunitaria (direttiva 1994/19/CE) e prevede una soglia minima di garanzia pari a euro 20.000. Nell'attuale situazione di crisi, numerosi Stati europei hanno in questi giorni innalzato l'importo della soglia di garanzia; nel Consiglio Ecofin del 7 ottobre è stato deciso che la soglia comunitaria sarà innalzata da euro 20.000 a euro 50.000. In Italia è già previsto un importo più elevato, tra i più alti al mondo, pari a circa euro 103.000 (articolo 96-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993).
      La norma italiana autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare una soluzione di massima garanzia in aggiunta e a integrazione rispetto a quella attualmente esistente; essa riguarda tutte le banche ed è prestata a favore dei depositanti. Come nei due Paesi sopra citati, la garanzia può essere rilasciata fino a una determinata scadenza, fissata dal decreto-legge in trentasei mesi. La garanzia, a prescindere dalla sua effettiva necessità alla luce della situazione patrimoniale delle banche italiane, può concorrere a ristabilire la fiducia dei risparmiatori e ad evitare svantaggi concorrenziali rispetto ai Paesi che l'abbiano introdotta.

      Art. 5. - Decreti attuativi. - È rimessa a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sentita la Banca d'Italia, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e, più in generale, per l'attuazione del medesimo decreto-legge.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2008.

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

        Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

        Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

        Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui princìpi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

        Valutata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
        2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

            a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

            b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

            c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

        3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
        4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
        5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.
        6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

            a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

            b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

            c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

            d) emissione di titoli del debito pubblico.

        8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Articolo 2.

        1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3.

        1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).

Articolo 4.

        1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

        1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.
        2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

Articolo 6.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 ottobre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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