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PDL 1742-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1742-A


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 999)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 ottobre 2008

(Relatori: VALDUCCI, per la IX Commissione;
POLLEDRI, per la X Commissione)


NOTA:    Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 16 ottobre 2008 hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno richiesto altresì di essere autorizzate a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1742 e rilevato che esso:

            reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare la materia della ristrutturazione di grandi imprese in crisi, estendendo l'operatività delle disposizioni sulle grandi imprese in crisi finanziaria anche ai casi di crisi industriale, modificando taluni aspetti della disciplina degli ammortizzatori sociali applicabili ai lavoratori di tali imprese e tutelando gli azionisti, con specifico riguardo ai piccoli azionisti e obbligazionisti della società Alitalia, attraverso meccanismi che rendano operativo il fondo destinato a coprire gli oneri relativi ai benefici ad essi riconosciuti (articolo 3);

            procede opportunamente alla novellazione della legislazione esistente, sia con riguardo alle misure per la ristrutturazione di grandi imprese in crisi (contenuta principalmente nel decreto legge n. 347 del 2003, cd. legge Marzano), sia con riguardo alla normativa sugli ammortizzatori sociali (ed in particolare a quella recata dal decreto legge n. 249 del 2004), salve le modifiche relative alla durata dei trattamenti di cassa integrazione guadagni (articolo 2, comma 1) e alla relativa copertura degli oneri (articolo 2, commi 4 e 5), che vengono invece effettuate senza modifiche testuali delle disposizioni previgenti;

            introduce diverse disposizioni di natura derogatoria rispetto alla normativa vigente, segnatamente all'articolo 1, al comma 3 ed al comma 10, capoversi 4-quater e 4 quinquies nonché all'articolo 3, comma 1, nel primo caso richiamando le disposizioni oggetto di deroga in modo generico e, con specifico riguardo al comma 10, senza specificare che si intende fare riferimento all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990;

            reca, infine, due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 1-bis e articolo 3, comma 5-ter) per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1 - ove si prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi, indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di una novellazione dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 249 del 2004, in cui è invece stabilito un termine massimo di 24 mesi di concessione di siffatti ammortizzatori sociali;

            all'articolo 2, comma 2 - che si limita a correggere un errore materiale nella formulazione del primo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge n. 249 del 2004 - si dovrebbe valutare l'esigenza di apportare una analoga modifica anche alla formulazione del terzo periodo della medesima disposizione, del tutto identica a quella che si è inteso correggere;

            all'articolo 2, comma 5-ter - che modifica una norma che, a sua volta, si configura come una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di assunzioni a termine - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se si intenda conferire eventuali effetti retroattivi alla norma in commento e il momento in cui essi iniziano a prodursi;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 3 - che novella l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di prevedere che, in materia di amministrazione straordinaria, si possa intervenire per taluni aspetti «anche in deroga alla vigente normativa in materia», disponendo altresì che vi sia un «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico» e che, infine, siano adottate «le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire più specificamente quale sia la normativa applicabile in quanto compatibile, di precisare quale sia quella derogabile e di individuare in modo univoco l'autorità governativa competente ad adottare il suddetto decreto;

            all'articolo 3, comma 1 - che pone esclusivamente a carico delle società interessate le eventuali responsabilità connesse a comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, al primo periodo, che tale esenzione non opera con riguardo alla responsabilità di carattere penale; andrebbe inoltre precisato, al secondo periodo, che il riconoscimento negli stessi limiti dell'esenzione da responsabilità amministrativa-contabile fa riferimento al medesimo arco temporale nonché alle finalità di «continuità aziendale» indicati nel primo periodo dell'articolo in commento;

            all'articolo 3, comma 2 - ove si prevede l'utilizzo a favore dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A del fondo previsto all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, originariamente destinato a favore delle vittime di frodi finanziarie - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il termine di adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è demandato il compito di stabilire «le condizioni e le altre modalità di attuazione» della disposizione in oggetto.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1742 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in via generale, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato che alcune disposizioni sono riconducibili alle materie «tutela del risparmio» e «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerata la disposizione recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che prevede che, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società;

            rilevato, altresì, che sempre secondo la medesima norma, negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

            considerato che tale norma non interviene sulla disciplina sostanziale di carattere generale in materia di responsabilità, ma introduce una disciplina speciale che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo determinato e qualificati da un particolare orientamento finalistico;

            ritenuto che si tratta di una disciplina che deroga, in considerazione della presenza di preminenti interessi pubblici, al principio generale, identificato dalla giurisprudenza costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, «regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall'articolo 28 della Costituzione, col rinvio alle "leggi penali, civili e amministrative" caso per caso applicabili», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 2004;

            osservato che la disposizione non specifica a quali tipologie di responsabilità si riferisca la deroga e, in particolare, se essa faccia riferimento anche alla responsabilità penale;

            considerato pertanto necessario precisare espressamente che la deroga non si estende alla responsabilità penale;

            considerata, inoltre, la giurisprudenza costituzionale sulle fattispecie relative a norme derogatorie in materia di responsabilità, nella quale la Corte ha costantemente affermato che nella struttura della nonna derogatoria deve rinvenirsi una specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzi, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia precisato che la deroga contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 non si estende alla responsabilità penale;

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1742, così come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito,

            condivisa la scelta di sopprimere all'articolo 1, il comma 13-bis, diretto ad introdurre nel decreto-legge n. 347 del 2004 l'articolo 7-bis, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una serie di richiamate disposizioni penali della legge fallimentare, le dichiarazioni dello stato di insolvenza sono equiparate alla dichiarazione di fallimento solo nell'ipotesi in cui intervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura;

            rilevato che ai sensi della predetta disposizione, quando alla commissione delle condotte riconducibili ai reati richiamati dall'articolo 7-bis sia seguito un grave dissesto finanziario dell'impresa che abbia portato all'amministrazione straordinaria della medesima, tali reati sono perseguibili ove all'esito dell'amministrazione straordinaria segua il fallimento ovvero vi sia una accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura, ciò determinando sostanzialmente una irragionevole riduzione dell'ambito applicativo di una serie di rilevanti fattispecie penali di cui alla legge fallimentare che non trova giustificazione nella condotta del soggetto che ha posto in essere le condotte riconducibili a tali fattispecie, bensì in fatti esterni, come l'esito della successiva ed eventuale amministrazione controllata dell'impresa;

        osservato che:

            l'articolo 3, comma 1, primo periodo, per i fatti posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto, pone esclusivamente a carico di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate le responsabilità connesse a comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari delle predette società;

            la disposizione di cui sopra non si riferisce alla responsabilità di natura penale, considerato che di tale forma di responsabilità, secondo la legislazione vigente, non rispondono le persone giuridiche, in capo alle quali può trasferirsi unicamente responsabilità di natura amministrativa o civile;

            nel caso in cui la disposizione si interpretasse riferita anche alla responsabilità penale, pur senza che questa venisse trasferita alle predette società, si introdurrebbe una sorta di amnistia per i reati posti in essere dai soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo3 nell'arco temporale individuato dalla norma stessa, in contrasto con l'articolo 79 della Costituzione;

            potrebbe essere opportuno limitare l'esenzione di responsabilità civile a quella degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile (responsabilità verso la società e verso i creditori sociali);

            rilevato che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che negli stessi limiti del primo periodo è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

            ritenuto che la predetta disposizione non appare formulata in maniera sufficientemente chiara in relazione sia alla natura della responsabilità che alla individuazione dei soggetti beneficiari della esclusione di responsabilità, per cui sarebbe opportuno un chiarimento in merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «responsabilità» siano inserite le seguenti: «, di cui agli articoli 2392 e seguenti del codice civile,»;

            all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia individuata la natura della responsabilità la cui esclusione viene prevista, facendo riferimento alla fonte normativa della medesima nonché sia chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della norma in riferimento ai «pubblici dipendenti» ed ai soggetti «comunque titolari di incarichi pubblici».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1742, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante «Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 3, comma 2, il quale prevede l'estensione dell'operatività del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, anche alla tutela dei piccoli azionisti o degli obbligazionisti di Alitalia Spa, alle condizioni e secondo le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare un termine di emanazione del predetto decreto.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.

Art. 1.
      1. Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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ALLEGATO ALLEGATO
Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo delle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2008, N. 134

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2008, N. 134

        All'articolo 1:

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «"di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti: "lettera a), ovvero"» sono sostituite dalle seguenti: «" 'decreto legislativo n. 270', " sono inserite le seguenti: "ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,"»;

            identico;

              dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

        «1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

 

            "b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ('programma di cessione dei complessi di beni e contratti')"».

            al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «Per le società» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese»;

            identico;

            al comma 5, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma»;

            identico;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

            identico;

        «6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,"»;

            al comma 10:

            al comma 10:

                al capoverso 4-quater, dopo le parole: «princìpi di trasparenza» sono inserite le seguenti: «e non discriminazione» e le parole:

                identico;

«e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;

                al capoverso 4-quinquies, le parole: «Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;

                identico;

                al capoverso 4-sexies, le parole: «L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto»;

                identico;

            al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «Cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

            identico;

            dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

            dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

        «13-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente:

        Soppresso.

        "Art. 7-bis. - (Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare). - 1. Le dichiarazioni dello stato di insolvenza a norma dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 3 e dell'articolo 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, solo nell'ipotesi in cui intervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura"».

 

        «13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera

  b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
          13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti».
        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:         Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».

        «Art. 1-bis. Identico».

        All'articolo 2:

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

            identico;

            dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        identico:

        «5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di due euro a passeggero". Al comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".

        «5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a passeggero". Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è sostituito dal seguente:

        "3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale di cui al comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al precedente comma il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".

          5-ter.
        All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".         5-ter. Identico.
        5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con         5-quater. Identico».
moficazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».

        All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

       Identico.

        "345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

        345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
        345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
        345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.
        345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
        345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1o gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies".

        2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

        Identico.

        "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

        2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato».

        Identico.



Decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2008.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni (*)
Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle società operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non subiscano interruzioni;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'operatività del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

         1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «"decreto legislativo n. 270",» sono inserite le seguenti: «ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,»;

 


        (*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo.
          1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
 

            «b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")».

        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».

        2. Identico.

        3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».         3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».
        4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.         4. Identico.
        5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.».         5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma».
        6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».         6. Identico.
          6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,».
        7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».         7. Identico.
        8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente:         8. Identico.

            «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

        9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».         9. Identico.
        10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:         10. Identico:

        «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro         4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le sud
il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. dette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
        4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.         4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
        4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».         4-septies. Identico».

        11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».

        11. Identico.

        12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».         12. Identico.
        13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:         13. Identico:

        «2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero

        «2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero

esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

        2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

2-quater. Identico».

          13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
          13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti.
 

Articolo 1-bis.
 

        1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Articolo 2.

Articolo 2.

      1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi

      1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi

massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa. massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
        2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».         2. Identico.
        3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:         3. Identico.

        «1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

        4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:

        4. Identico.

            a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        5. Identico.

 

        5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge

  31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di un euro a passeggero» sono sostituite dalle seguenti: «di tre euro a passeggero». Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è sostituito dal seguente: «Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale di cui al comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al precedente comma il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".
        5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».
        5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

Articolo 3.

Articolo 3.

        1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo

        1. Identico.

non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
        2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.         2. Identico.
          2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

          345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
          345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
          345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.
          345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
        345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1o gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di
  attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies».
 

        2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

        «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

 

        2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato.

        3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

        3. Identico.

Articolo 4.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 28 agosto 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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