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PDL N. 1724

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1724



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero del turismo

Presentata il 1o ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore del turismo costituisce una delle risorse fondamentali della nostra economia; ogni anno milioni di persone provenienti da tutto il mondo giungono a visitare il nostro Paese e migliaia sono le persone impiegate in questo settore. In particolare, l'incidenza economica dei ricavati del turismo è molto elevata nelle regioni meridionali, zone notoriamente disagiate sotto altri profili, nelle quali, invece, proprio questo settore costituisce uno dei punti qualificanti delle economie locali e di speranza per il rilancio.
      Tuttavia è importante considerare il turismo non solo sotto il profilo, seppur importante, del contributo al tessuto economico e produttivo nazionale, ma anche sotto il profilo del profondo valore dei beni storici, culturali, architettonici e ambientali del nostro Paese: le migliaia di chiese, di antichi edifici storici, le centinaia di piccoli centri storici e borghi medievali, le importanti città sotto tutela dell'UNESCO, le montagne, gli splendidi paesaggi e le località turistiche marine. È di fondamentale importanza, quindi, che le esigenze del settore produttivo del turismo siano contemperate con il rispetto, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.
      In questo senso si muove la presente proposta di legge che prevede l'istituzione del Ministero del turismo, nell'intento di conciliare le esigenze del sistema economico e produttivo con quelle storiche e culturali in materia di turismo. In Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo, originariamente istituito con la legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato poi soppresso a seguito di un referendum popolare abrogativo, svoltosi nell'aprile del 1993. In seguito a questa abrogazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994, è stato istituito il Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, successivamente alla riforma dell'organizzazione del Governo varata con il decreto legislativo n. 300 del 1999, le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero delle attività produttive, nell'ambito di un'apposita Direzione generale. Da ultimo, con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, tali competenze sono state nuovamente attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Questa impostazione rispecchia quella presente in alcuni Paesi dell'Unione europea, nei quali le competenze in materia di turismo, dove non sono attribuite alla potestà esclusiva delle regioni - come ad esempio in Belgio, dove ogni regione ha il proprio Ministro per il turismo - sono esercitate da appositi uffici presso altri Ministeri; così in Danimarca, Bulgaria e Lituania, dove rientrano nella competenza del Ministero dell'economia, in Finlandia, dove è competente il Ministero per il commercio e l'industria, e nei Paesi Bassi, dove rientra nella competenza del Ministero per il commercio estero.
      Al contrario, le competenze in materia di turismo sono attribuite a un Ministero apposito in molti importanti Paesi dell'Unione europea, come la Francia, il Portogallo, il Lussemburgo, il Regno Unito, la Svezia, Cipro e l'Ungheria. Su questa falsariga intende muoversi anche la presente proposta di legge istituendo, attraverso una modifica al tessuto normativo del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero del turismo, per dare la giusta importanza a una materia diversificata e importante per il nostro Paese quale appunto il turismo.
      Il Ministero avrà competenza in materia di elaborazione - in accordo con le regioni - degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale; di coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema turistico nazionale; di partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica; di rapporti con l'Unione europea in materia di turismo; di attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, allo sviluppo del mercato turistico nazionale nonché alla promozione del turismo sociale; di studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; di definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico; di vigilanza sull'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, sul Club alpino italiano, sull'Automobile club d'Italia e sugli automobile club provinciali e locali; di sostegno e di promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, a stato di salute e ad età avanzata; di sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, di promozione e di sostegno dei nuovi prodotti turistici; di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse.
      Il Ministero sarà articolato in direzioni generali e opererà al meglio per realizzare, da un lato, la promozione del sistema turistico nazionale e, dall'altro, la preservazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico dell'Italia, contemperando le esigenze di sviluppo con quelle di conservazione e tutela.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «12-bis) Ministero del turismo».

Art. 2.

      1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO DEL TURISMO

      Art. 54-bis. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero del turismo.
      2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo nazionale e internazionale, di rapporti con l'Unione europea e di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 54-ter, comma 1, lettera h).

      Art. 54-ter. - (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

          a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché realizzazione di attività finalizzate alla predisposizione e al monitoraggio delle connesse linee guida;

          b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema turistico nazionale;

          c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e alle attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

          d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

          e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, allo sviluppo del mercato turistico nazionale nonché alla promozione del turismo sociale;

          f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema stesso;

          g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali del Dipartimento della competitività del Ministero dello sviluppo economico;

          h) vigilanza sull'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, sul Club alpino italiano, sull'Automobile club d'Italia e sugli automobile club provinciali e locali;

          i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, a stato di salute e ad età avanzata;

          l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici, previsto dall'articolo 100 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

          m) attuazione della legislazione vigente in materie di competenza statale nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

          n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, nonché promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.

      Art. 54-quater. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali, disciplinate ai sensi dell'articolo 4. Il numero delle direzioni generali non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter».

Art. 3.

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 27, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

          b) all'articolo 28:

              1) alla lettera a) del comma 1, le parole: «promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo;» sono soppresse;

              2) alla lettera b) del comma 1, le parole: «sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;» sono soppresse;

              3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale;» sono soppresse;

              4) al comma 2, le parole: «ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;» sono soppresse.

      2. Il comma 19-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. Le strutture del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni attribuite al Ministero del turismo dagli articoli 54-bis e 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, sono soppresse. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono apportate le necessarie modifiche all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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