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PDL N. 1767

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1767



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OCCHIUTO, TASSONE

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Presentata il 9 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta il delicato problema delle possibili collusioni tra politica e criminalità organizzata, che rendono a volte vulnerabili le istituzioni.
      La finalità è quella di introdurre nella disciplina della sorveglianza speciale il divieto di svolgere propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
      Rileva osservare, peraltro, che tale proposta di legge è frutto dell'originaria intuizione del «Centro studi regionale Giuseppe Lazzari» di Lamezia Terme, il quale, grazie al suo lavoro di sensibilizzazione, per primo ha sollecitato la necessità di legiferare sulla materia. Si evidenzia, inoltre, che la volontà di recepire tale orientamento si è già concretizzata nella presentazione delle proposte di legge n. 825, n. 783 e n. 972, recanti le prime due modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di comunicazione politica per le persone sottoposte a misure di prevenzione, e la terza modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di comunicazione politica per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
      La normativa in esame nasce dall'esigenza di porre una disciplina adeguata per il sorvegliato speciale che per legge dello Stato, pur non potendo né votare né essere eletto, può, paradossalmente, svolgere attività di propaganda elettorale.
      È opinione consolidata, e dimostrata in diverse regioni italiane nelle quali la criminalità organizzata opera in maniera quasi indisturbata, che i soggetti sottoposti a sorveglianza speciale non aspirano a rivestire cariche istituzionali né a livello locale né a livello nazionale, ma ad entrare in diretto contatto con chi ha il potere di realizzare le loro richieste.
      Per detti motivi è di importanza essenziale l'introduzione del divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale, congiuntamente alla punizione con la reclusione da uno a sei anni anche per il candidato che la richiede o che in qualsiasi modo la sollecita. La ratio alla base del provvedimento è di troncare l'intreccio tra politica e malaffare, bonificando le istituzioni.
      L'intento del provvedimento è, inoltre, quello di impedire ai componenti di sodalizi mafiosi di procedere alla raccolta dei voti, in modo che perdano il proprio potere contrattuale verso il politico.
      La proposta si compone di due articoli, che novellano la legge n. 575 del 1965.
      L'articolo 1 dispone il divieto, per le persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.
      L'articolo 2, da una parte, prevede la pena della reclusione da uno a sei anni sia per il delinquente che per il candidato che si trovano nella condizione oggetto dell'articolo 1, dall'altra stabilisce che, con la sentenza di condanna passata in giudicato, il tribunale dichiara il candidato ineleggibile.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «5-quater. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere il complesso coordinato di attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 10.1. - 1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 5-quater, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
      2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per cinque anni e, se eletto, l'organo di appartenenza ne dichiara la decadenza».


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